Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10346 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10346 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA Gerardo, ANNUNZIATA Luisa e FAVERO Anna Maria, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine
del ricorso, dagli Avv. Federico Scanferlato e Francesco Carbonetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 47;
– ricorrenti contro
TIBALDO Franco e TIBALDO Sergio, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avv. Mariano Giaretta e Alberto Delpino, con domicilio eletto
nello studio di quest’ultimo in Roma, via Lazzaro Spallanzani,
n. 36;

s 61/4

Data pubblicazione: 13/05/2014

- controricorrenti e contro
TIBALDO Flavio, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Alfredo P#opo-

quest’ultimo in Roma, via Pasubio, n. 2;
– controricorrente per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Venezia in data 3 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
uditi gli Avv. Fabrizio Carbonetti, per delega dell’Avv.
Francesco Carbonetti, e Alberto Delpino;
-udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che il dott. Domenico Annunziata ha svolto la
funzione di consulente tecnico d’ufficio dinanzi alla Corte
d’appello di Venezia in una causa civile di scioglimento di
una comunione immobiliare ereditaria pendente tra Flavio Tibaldo, da un lato, e Franco Tibaldo e Sergio Tibaldo,
dall’altro;

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lizio e Marco Merlini, con domicilio eletto nello studio di

che in favore del dott. Annunziata il consigliere istruttore ha liquidato, con decreto, la somma di euro 25.307,07 a
titolo di compenso per l’opera prestata;
che Flavio Tibaldo ha proposto opposizione ai sensi

che il presidente delegato della Corte d’appello, con ordinanza in data 3 settembre 2007, in riforma dell’impugnato
decreto ha rideterminato il compenso spettante al c.t.u.
nell’importo complessivo di euro 5.396,02, oltre euro 395,21
per spese catastali e di bollo ed oneri fiscali e previdenziali;
che il presidente delegato ha ritenuto che il compenso deve essere computato in relazione al complessivo ammontare della consistenza economica degli immobili oggetto di stima e non
attraverso separata considerazione del valore dei due coacervi
esaminati, non essendo dato ravvisare – per i singoli cespiti,
né per i due compendi indicati – caratteristiche di autonomia
tali da imporre una differenziata quantificazione, salva
l’applicazione del criterio perequativo di cui all’art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e con l’osservanza del limite
di euro 516.456,90, previsto dalla normativa vigente;
che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello
Gerardo Annunziata, Luisa Annunziata e Anna Maria Favero, eredi di Domenico Annunziata, hanno proposto ricorso, con atto
notificato il 7 maggio 2008, sulla base di tre motivi;

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dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso,
Franco Tibaldo con Sergio Tibaldo, e Flavio Tibaldo;
che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

una motivazione in forma semplificata;
che il primo motivo (omessa e comunque insufficiente motivazione dell’ordinanza circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio) lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto
unico il compendio ereditario da stimare omettendo in

toto la

motivazione, ed abbia omesso qualsiasi forma di motivazione
anche in merito alla richiesta del c.t.u. di liquidazione degli onorari per le vacazioni;
che il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 13 del d.m. 30 maggio 2002 in materia di adeguamento
dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale) pone il
quesito se, ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, il disposto di cui al citato art. 13
debba essere inteso fare riferimento a classi di beni costituiti da cespiti omogenei, classi per la cui determinazione è
necessario riferirsi all’ubicazione, alla natura ed alla destinazione degli stessi;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

che il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione
dell’art. 13 del d.m. 30 maggio 2002) chiede si stabilire se
l’attività di redazione delle planimetrie rappresenti un

quid

pluris, non inquadrabile nelle tabelle relative alla stima de-

che i tre motivi – da esaminare congiuntamente, stante la
loro connessione – sono infondati;
che essi per un verso muovono dalla asserita esistenza di
una pluralità di immobili molto diversi tra loro, laddove il
giudice del merito ha escluso la sussistenza di caratteristiche di autonomia tali da imporre una differenziata quantificazione: ed è evidente che la individuazione delle caratteristiche di omogeneità o di analogia tra i beni oggetto di stima
rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice del merito,
incensurabile in sede di legittimità;
che, tanto premesso, il giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell’ipotesi in cui l’incarico conferito
al consulente tecnico d’ufficio in materia di estimo abbia ad
oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la
liquidazione del compenso deve attenersi al criterio
dell’importo stimato, diverso per scaglioni, con il limite
massimo di euro 516,456,90; peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, l’importo stimato è
quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme,

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gli immobili, da retribuire autonomamente;

giacché soltanto in presenza di una pluralità di immobili diversi tra loro l’importo stimato è quello corrispondente ad
ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative (Sez. Il, 9 gennaio 2007, n. 126; Sez. Il,

che neppure può essere riconosciuto un compenso autonomo a vacazioni – per lo svolgimento dei rilievi planimetrici,
giacché questi rappresentano un’attività sì preparatoria, ma
non autonoma rispetto a quella di stima, posto che per giungere ad una stima il bene Immobile deve essere previamente misurato e se ne deve quantificare la superficie;
che la liquidazione effettuata con l’ordinanza impugnata è
infine conforme al principio di omnicomprensività dettato
dall’art. 29 del d.m. 30 maggio 2002;
che il ricorso è rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute
da Flavio Tibaldo, da un lato, e da Franco e Sergio Tibaldo,
dall’altro, che

liquida,

per il primo, in complessivi euro

1.200, di cui euro 1.100 per compensi, oltre ad accessori di
legge, e, per i secondi, in complessivi euro 1.600, di cui euro 1.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.

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20 marzo 2009, n. 6892);

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 27 feb-

braio 2014.

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