Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10346 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15138/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.S., C.M.R., S.D.,

S.C., D.N.M., D.G.D.,

S.L., G.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO N. 23, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO

FEDERICA, rappresentati e difesi dagli avvocati FANARA Cristina,

CANNIZZARO GIUSEPPA, SACCO MARIA ANTONIETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 178/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/05/2006 r.g.n. 1109/05 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega GAETANO GRANOZZI;

udito l’Avvocato SACCO MARIA ANTONIETTA e CANNIZZARO GIUSEPPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 16.2.2006/17.5.2006, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra le Poste Italiane e S.C. dall’1 giugno al 30 ottobre 1999 e dall’1 luglio al 30 settembre 2002, con C.C. dal 3 ottobre 1998 al 31 maggio 1999, con d.M.S. dal 9 ottobre al 31 dicembre 1999, con C.M.R. dall’ 1 marzo al 30 giugno 2000, con D.N.M. dal 3 ottobre 1998 al 31 maggio 1999 e dall’1 luglio al 30 settembre 2002, con D.G. D. dall’1 aprile al 31 maggio 1999 e dall’1 luglio al 30 settembre 2002, con G.C. dal 9 ottobre al 31 dicembre 1999, con S.D. dal 15 marzo al 30 giugno 2000, con S.L. dal 19 febbraio al 30 aprile 2002. Contratti tutti stipulati sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”), fatta eccezione per quelli conclusi nel 2002, stipulati ai sensi della “vigente normativa” (“per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”).

Osservava in sintesi la corte territoriale, quanto ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, che gli stessi erano stati stipulati in assenza di alcuna valida autorizzazione da parte della contrattazione collettiva, per la scadenza dei limiti temporali di vigenza degli accordi conclusi dalle parti sociali ai sensi della disposizione della L. n. 56 del 1987, art. 23; quanto ai restanti, che erano stati posti in essere in virtù di una previsione contrattuale caratterizzata da assoluta genericità ed indeterminatezza e, comunque, in assenza di prova della concreta riconducibilità delle assunzioni alle ipotesi negoziali.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con quindici motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso gli intimati, ad eccezione di C. C..

Sono stati prodotti verbali di conciliazione sindacale intervenuti con S.C., S.D., D.M.S., C.M.R., D.N.M., D.G.D..

Hanno depositato memoria S.L. e G.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente trascurato di considerare che la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dopo la scadenza dei contratti a termine, oltre che dallo svolgimento di attività lavorativa per altri datori di lavoro.

Con i motivi dal terzo al settimo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d. attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 2909 c.c., artt. 324, 346 e 434 c.p.c., la ricorrente lamenta che i giudici di appello avevano inammissibilmente ampliato l’indagine ad una causa di nullità coperta da giudicato.

Col nono e decimo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e 4, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c., e segg. e art. 1325 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè per vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva la ricorrente, al riguardo, che la corte territoriale aveva omesso di considerare che la nuova disciplina del contratto a termine non richiedeva, a differenza di quanto previsto nel passato, che le ragioni dell’assunzione a tempo determinato rivestissero carattere di straordinarietà ed eccezionalità, con la necessità di fornire una motivazione diversa e ulteriore rispetto a quella che conduce normalmente all’assunzione, e che, comunque, non si era valutato, omettendo l’esame degli accordi richiamati nella lettera di assunzione, che questi ultimi, regolamentando compiutamente il processo di ricollocazione (territoriale e professionale) delle risorse a tempo indeterminato, rappresentavano e comprovavano esigenza aziendale (sostanzialmente identica su tutto il territorio nazionale) posta a fondamento dell’assunzione.

Con l’undicesimo motivo la società ricorrente, lamentando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 e art. 11, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112, 244, 253 e 421 c.p.c., rileva che erroneamente si era ritenuto onere del datore di lavoro provare la effettiva sussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine, pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, rinvenibile solo con riferimento alle esigenze legittimanti la eventuale proroga.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente prospetta vizio di motivazione con riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali specificatamente dirette a dimostrare la particolare incidenza dei processi di mobilità del personale sull’articolazione produttiva di applicazione degli intimati e la correlazione esistente tra le ferie fruite dai dipendenti a tempo indeterminato e le assunzioni a termine. Con il tredicesimo motivo la società ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 12 disp. gen., art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, art. 1362 c.c., e segg., rilevando che la corte territoriale, erroneamente interpretando il D.Lgs. n. 368, art. 1, aveva ritenuto che la violazione di tale norma, per l’ipotesi della conclusione di un contratto a termine sorto in assenza dei relativi presupposti legali, comportasse, in evidente assonanza con quanto previsto dall’abrogata L. n. 230 del 1962 ed in analogia con quanto disposto dagli artt. 4 e 5 dello stesso decreto, una sanzione (la conversione del contratto a tempo indeterminato) non prevista dalla legge, pur essendo il ricorso all’analogia precluso dal principio generale espresso dall’art. 1419 c.c..

Con il quattordicesimo e quindicesimo motivo, infine, la società ricorrente censura la f sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 2049 e 2099 c.c., nonchè vizio di motivazione, per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte degli intimati ed, in particolare, per avere assegnato tale efficacia al ricorso introduttivo di primo grado, pur privo di alcuna offerta della prestazione di lavoro.

2. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di S.C., S.D., D.M.S., C.M.R., D.N.M., D.G.D..

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del giudice del lavoro, in esito al quale i lavoratori sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici delle sentenze di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Spese compensate, stante l’esito del giudizio.

3. Va, poi, disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta da G.C. e S.L. per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, non essendosi affatto documentato dalla società ricorrente che gli stessi, pur avendo rinunciato al ripristino del rapporto di lavoro, abbiano abdicato alle ulteriori richieste avanzate, con conseguente integrale cessazione della materia del contendere.

4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in considerazione della connessione delle censure avanzate, sono infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la vantazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo (nel caso, peraltro, non particolarmente eccessivo: due anni dalla cessazione dell’ultimo contratto) maturatosi prima della proposizione del ricorso, non senza considerare che, comunque, il reperimento di altre occasioni di lavoro è strumentale alla necessità di sopperire ad elementari bisogni di vita ed , in difetto di un più specifico contesto di riferimento, non è, pertanto, di per sè solo significativo di una univoca volontà di rinunciare al diritto.

5. Con riferimento ai motivi dal terzo al settimo, va precisato come gli stessi ineriscano alla posizione degli intimati che hanno stipulato un contratto di lavoro (e, comunque, il primo contratto) successivamente al 30.4.1998 e prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001). E, quindi, di tutti gli intimati, ad eccezione di S.L..

Con riferimento a tali motivi, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063,v.

anche Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, devono, quindi, rigettarsi i motivi dal terzo al settimo.

6. L’ottavo motivo, che, al pari di quelli successivamente proposti, dal nono al tredicesimo, è riferibile solo alla posizione di S.L. (v. sopra punto 5), è infondato.

Va, infatti, escluso che i giudici di merito abbiano esteso l’indagine ad una causa di nullità già coperta da giudicato, in quanto tale censura non solo non risulta adeguatamente documentata, in conformità al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, con la esaustiva trascrizione degli atti richiamati, ma, peraltro, appare anche smentita da quanto allegato dai controricorrenti in ordine al contenuto dei rilievi critici svolti con l’atto di appello, puntualmente estesi anche alla genericità della clausola contrattuale.

7. Meritevole di accoglimento appaiono, invece, il nono ed il decimo motivo, nei limiti che saranno precisati, in conformità ai precedenti di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 10033/2010 ed ulteriori).

7.1 Deve, al riguardo, innanzi tutto ribadirsi, quale necessario punto di partenza per la soluzione dei problemi posti nel caso in esame, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (applicabile nella fattispecie ratione temporis) ha senz’altro confermato (per come già affermato da questa Suprema Corte con le sentenze n. 12985/2008 e 2279/2010), pur anteriormente alla novellazione operata dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 (“Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”), il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale (“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo”), che ha sostituito il precedente assetto normativo, u fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi autorizzative, ai sensi della L. n. 230 del 1962, e successivamente sulla “delega” alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Il che porta ad escludere, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che le esigenze “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (o, in altri termini, le esigenze aziendali) richiamate nella norma siano sempre individuabili nel normale andamento dell’attività aziendale.

Ed, in realtà, per poter ritenere che il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato risultino pienamente sovrapponigli e fungibili nella funzionalità tipologica e giuridica, rendendo puramente nominale la configurazione del contratto a termine come contratto speciale, si dovrebbe dimostrare che tale esito risulti compatibile con la portata letterale della disposizione del D.Lgs. n. 368, art. 1, ed, ancor prima, che la norma risulti isolabile dal contesto comunitario, e cioè dai principi posti dalla direttiva 1999/70/Ce e dall’allegato accordo quadro e dall’interpretazione che degli stessi ha fornito il giudice comunitario, pur assumendo, nel caso, l’interpretazione “comunitaria” valenza anche costituzionale ex art. 76 Cost., per essere la delega al governo (L. n. 422 del 2000, art. 1) strumentale e limitata all’emanazione delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva medesima.

Sotto il primo aspetto, tuttavia, l’asserita “acausalità” del contratto a termine, pur nel nuovo quadro normativo, si pone in contrasto già con il tenore letterale stesso delle parole usate dal legislatore, che, per come ha già evidenziato questa Corte e lo stesso giudice delle leggi, ha inteso stabilire a carico del datore di lavoro un onere di puntuale specificazione delle ragioni che obiettivamente presiedono alla apposizione del termine, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Cost. n. 214/2009; Cass. n. 2279/2010). Ed, in realtà, la previsione di specifici presupposti economici ed organizzativi e la necessità di una espressa motivazione in ordine alle ragioni che presiedono all’apposizione del termine resterebbero un mero flatus vocis ove il datore di lavoro potesse discrezionalmente determinare le cause di apposizione del termine, a prescindere da una specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata ad attuare.

L’adozione di un diverso punto di vista interpretativo imporrebbe, del resto, di dimostrare la sua idoneità a garantire, alla luce delle precisazioni progressivamente offerte dalla Corte di giustizia, il risultato imposto dal diritto comunitario, che, fermo restando la discrezionalità di ciascun Stato membro nell’elaborazione della norma equivalente di diritto, obbliga, quale che sia la misura in concreto adottata, a realizzare l’effettiva prevenzione dell’utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (così Corte giust. sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C- 378/07 a C- 380/07, Angelidaki e a., punti 80, 83,84, 94; sentenza 4 luglio 2006, causa C- 212/04, Adeneler e a., punto 101).

In tal contesto, si è precisato che “la nozione di “ragioni obiettive” ai sensi della clausola 5, n. 1 lett. a) dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad essi inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (sentenza Angelidaki, punto 96; v. anche sentenza Adeneler e a., punti 69, 70;

sentenza 13 settembre 2007, causa C- 307/2005, Del Cerro Alonso, punto 53).

Con la conseguenza, fra l’altro, che deve ritenersi incompatibile con le finalità della direttiva il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato solo sulla base di una disposizione generale, in assenza di alcuna relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, che non consentirebbe di stabilire criteri oggettivi e trasparenti, idonei a verificare se la clausola di durata corrisponda ad un’esigenza reale e sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e necessario a tale effetto (v. oltre alle già citate sentenze Adelener e a., punto 74, Del Cerro Alonso, punto 55, Angelidaki, punto 100, anche l’ordinanza 12 giugno 2008, causa C- 364/07, Vassilakis e a., punto 93), così come appare egualmente incompatibile con tali finalità che le esigenze cui rispondono i contratti a termine abbiano di fatto un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, “permanente e durevole” (così fra le altre la sentenza Angelidaki, punti 103 e 106).

Ciò in quanto il principio, ora introdotto pure espressamente nel testo del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” (principio che è arduo concepire come una norma priva di “reale contenuto”) corrisponde, in realtà, con la premessa su cui si fonda l’accordo quadro stesso, vale a dire “che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività” e che, pertanto, il beneficio della stabilità dell’impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giust. sentenza 22 novembre 2005, causa C- 144/04, Mangold, punto 64; sentenza Angelidaki, punto 104), laddove i contratti di lavoro a termine sono idonei a rappresentare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei lavoratori “soltanto in alcune circostanze”.

7.2. Le considerazioni che precedono (che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, rivelano una portata generale e risultano riferibili, per la rilevanza che assume la clausola di c.d. non regresso, ad ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a termine, e, quindi, anche a quella del primo ed unico contratto: v. la sentenza Angelidaki, punti 120,121) valgono, pertanto, ad escludere che sussista una sostanziale fungibilità fra il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato e che il datore di lavoro sia esentato da alcun onere probatorio (diverso o ulteriore rispetto a quello che normalmente conduce a qualsiasi assunzione) o, ancora, che il contenuto dello stesso si esaurisca nella dimostrazione di una ragione nè arbitraria, nè illecita, che, comunque, renda preferibile l’assunzione con contratto a termine, indipendentemente dalla puntuale specificazione di circostanze precise e concrete che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze imprenditoriali, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione di lavoro a tempo determinato.

Nè a diverse conclusioni è possibile pervenire a seguito dell’integrazione apportata all’originario testo del D.Lgs. n. 368, art. 1, dalla L. n. 133 del 2008, art. 21, con la precisazione che la clausola di durata è apponibile anche quando le ragioni che ne costituiscono fondamento sono “riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro”, dal momento che la norma vale ad escludere che l’apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze connotate da eccezionaiità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni riferibili all’ordinaria e fisiologia attività dell’impresa, fermo restando la necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico- organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro.

7.3 In tal contesto, rilievo centrale assume l’obbligo della motivazione dell’assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, si estende anche all’individuazione ed espressa enunciazione delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che,per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e veridicità dell’opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali.

Ciò, tuttavia,non esclude, per come ha già ritenuto questa Suprema Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 2279/2010; Cass. n. 10033/2010), che l’esplicitazioni di tali ragioni possa risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro, attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è a base della esigenza di assunzione a termine, questo risulti analizzato in specifici documenti, specie a contenuto concertativo, richiamati nella causale di assunzione.

Nel caso in esame, il contratto di assunzione oltre a richiamare “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, pure derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, fa inoltre riferimento alla “attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001”.

Deduce la società ricorrente che in questi ultimi era stata riconosciuta, anche dalle stesse parti socialità sussistenza di una esigenza organizzativa oggettiva, e che, nondimeno, il giudice di appello non aveva in alcun modo considerato, ai fini della decisione, tale prospettazione e i relativi documenti giustificativi.

Sotto questo aspetto il motivo appare fondato.

Ed in realtà, la corte territoriale ha limitato il proprio esame alle ragioni indicate nella prima parte della clausola riportata in seno al contratto di assunzione, ritenendole vaghe e meramente apparenti, ma non ha anche valutato l’incidenza che sulla posizione del dipendente potevano dispiegare gli accordi collettivi indicati nello stesso contratto, alla luce delle valutazioni motivatamente offerte dalla società ricorrente.

L’omissione di tale valutazione appare censurabile, in quanto deve rilevarsi che, seppur nel nuovo quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, alla contrattazione collettiva non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale.

8. In accoglimento dei motivi esaminati, la causa va, dunque, rinviata ad altro giudice di merito, che si individua nella Corte di appello di Caltanissetta, la quale provvederà a riesaminarla, e regolamentare anche il carico delle spese, attenendosi al seguente principio di diritto.

“L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

9. Restano assorbiti gli ulteriori motivi (dall’11^ al 13^), riferibili pur essi, per quanto si è già precisato, solo alla posizione della intimata S.L., nonchè il 14^ e 15^, comuni peraltro anche agli altri controncorrenti.

10. Con riguardo al quattordicesimo motivo (rilevante, per come si è detto, con riferimento alla posizione degli altri intimati) la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria.

In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente sostiene che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora crederteli, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, presuppone l’effettiva ripresa del servizio e, comunque, un formale atto di messa in mora, nella specie non rinvenibile in seno al ricorso introduttivo del giudizio, e che, al riguardo, pertanto, era stata omessa alcuna verifica da parte dei giudici di merito.

Il motivo così riassunto conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

“Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c., e segg.”.

Il quesito descritto, nondimeno, risulta non conformi al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per non ricomprendere il complesso delle censure articolate nei motivo e per risolversi, comunque, nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. Cass. SU n. 36/2007 e n. 2658/2008), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente.

In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord.) n. 2658/2008, “potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata”, le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo.

Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito – inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

11. Inammissibile risulta anche la censura svolta con l’ultimo motivo. Non si può non considerare, infatti, che la corte catanese ha nel caso accertato che l’offerta delle prestazioni di lavoro da parte dei dipendenti era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e su tale presupposto ha determinato il danno risarcibile.

A fronte di tale accertamento era, pertanto, onere della società ricorrente documentare, con la trascrizione degli atti richiamati, l’erronea valutazione delle risultanze di causa, per come richiesto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento o delle risultanze trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Ne deriva, in difetto, l’inammissibilità della censura, con le conseguenze già rammentate in punto di ius superveniens.

12. Il ricorso proposto nei confronti di C.C. e G.C. va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle Poste italiane nei confronti di S.C., S.D., D.M.S., C.M.R., D.N.M., D.G.D. e compensa fra le dette parti le spese;

accoglie il nono ed il decimo motivo del ricorso, relativi alla posizione di S.L.; dichiara assorbiti l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Caltanissetta;

condanna la società ricorrente al pagamento delle spese in favore di G.C., che liquida in Euro 76,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari di avvocato oltre ad accessori di legge; nulla per le spese con riferimento a C.C..

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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