Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10346 del 03/05/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 10346 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA
SENTENZA
sul ricorso 25071-2009 proposto da:
RAFFAELE
EMILIO
RFFMLE64B24H467L,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1241
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;
– intimato –
Data pubblicazione: 03/05/2013
avverso la sentenza n. 5008/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/12/2008 R.G.N. 2198/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO i che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
r.g.n. 25071/2009 Raffaele Emilio c/ INPS + 2
ud. 9 aprile 2013
1. Raffaele Emilio, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di
disoccupazione per l’anno 2001 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146
del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e
quanto percepito.
2. La domanda veniva accolta parzialmente, con sentenza confermata dalla Corte
d’appello di Bari che rigettava il gravame sul rilievo dell’intempestiva proposizione
del ricorso giudiziario per essere maturata la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex
art. 47 come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 conv. in L. n. 166 del 1991.
3. Avverso detta sentenza la parte privata ricorre con due motivi.
4. L’INPS non ha resistito.
5. Il Collegio, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, ha ordinato, all’udienza
del 19 settembre 2012 il rinnovo della medesima al procuratore costituito dell’INPS
nel giudizio di appello. L’ordinanza de qua è rimasta ineseguita.
Motivi della decisione
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Concesso il termine per la rinnovazione della notifica nulla, l’ordine non è stato
eseguito nel termine perentorio fissato nell’ordinanza emessa ex art. 291 cod. proc.
civ.
8. Invero, nell’ipotesi in cui sia stata disposta, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la
rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la
nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma
nulla, comportano l’inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l’assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la
perentorietà di quello già concesso (ex multis, Cass. 3497/99 e successive conformi,
Cass. 13285/2000, Cass. 12385/2001).
9. La mancata o intempestiva rinnovazione della notificazione così disposta
determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per
cassazione, l’inammissibilità del medesimo salvo che, prima che questa sia
dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso
1
Rossana Mancino est.
r.g.n. 25071/2009 Raffaele Emilio c/ INPS + 2
Svolgimento del processo
esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo
adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (v., fra le altre, Cass.
15062/2004).
IO. In conclusione, vertendosi in ipotesi di rinnovazione della notificazione ineseguita,
11. Peraltro, a diversa conclusione non indurrebbe neanche l’eventuale costituzione
della parte intimata, sia perché l’inutile decorso del termine perentorio ha
comunque fatto passare in giudicato la sentenza, sia perché la costituzione
avverrebbe al solo fine di ottenere la dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass.
4747/2012).
12. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo
l’INPS rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013
Il Presidente
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.