Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10345 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27670/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
I.S.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3858/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2007 in quanto tardivamente notificati, ritenendo applicabile il cd. raddoppio dei termini “solo se i termini ordinari non siano ancora scaduti”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 4, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1973, art. 57, comma 3, poichè “i termini raddoppiati… operano autonomamente allorchè sussistano elementi obbiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000”;
3. il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. la censura è fondata: questa Corte ha infatti chiarito che il cd. raddoppio dei termini di accertamento non integra una proroga dei termini ordinari, ma – come sottolineato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247/11 – “attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge (…). Sotto questo aspetto non può parlarsi di “riapertura o proroga di termini scaduti” nè di “reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti”, perchè i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento” (Cass. sez. 5, 16/12/2016 n. 26037).
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017