Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10345 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10345 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 2767-2009 proposto da:
COMUNE DI MUGGIO’ in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMMASO SALVINI
55, presso lo studio dell’avvocato DONELLA RESTA,

che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO

MARCHESI giusta delega a margine;

2015

ricorrente

contro

727

ALSI ALTO LAMBRO SERVICI IDRICI SPA in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato

in ROMA VIA CASSIODORO

14, presso lo

studio dell’avvocato DIEGO BERTOLANI, , che lo

Data pubblicazione: 20/05/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
RIEFOLO giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2008 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 12/08/2008;

udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato RESTA che ha
chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica


2767-09

Svolgimento del processo
Il comune di Muggiò accertava l’omesso versamento
della Tosap, per l’anno 2003, da parte di Alsi (Alto
Lambro

servizi

idrici)

s.p.a.,

in

relazione

Tosap occupazione del
suolo con
tubazioni per la
raccolta di acque
reflue – azienda
erogatrice di
servizi pubblici criterio forfetario
di
quantificazione modalità

all’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale con

reflue e industriali. Applicava il criterio forfetario di
quantificazione previsto dall’art. 63, 2 ° co., lett. f),
del d.lgs. n. 446 del 1997 in materia di Cosap,
ritenendolo esteso alla Tosap dall’art. 18 della l. n. 488
del 1999 (legge finanziaria per l’anno 2000).
La società insorgeva contro l’avviso di accertamento
e, soccombente in primo grado, proponeva appello dinanzi
alla commissione tributaria regionale della Lombardia. La
commissione accoglieva l’appello

e

annullava l’atto

impositivo. Premessa la differenza ontologica corrente tra
la Tosap e il Cosap, e richiamati alcuni precedenti di
questa corte in materia, affermava che, in base all’art.
47 del d.lgs. n. 507-93, come modificato dall’art. l del
d.lgs. n. 566-93, l’ammontare della Tosap doveva essere
commisurato alla parte della strada oggetto di effettiva
occupazione mediante cavi, condutture o impianti, con
onere della prova a carico dell’ente impositore. Mentre il
comune, contravvenendo all’onere suddetto, aveva
determinato il tributo mediante applicazione di un
parametro diverso, erroneamente riferito al numero delle
utenze anziché alla superficie occupata.

tubazioni per la raccolta e il convogliamento di acque

Il comune ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza d’appello, articolando un unico motivo
illustrato da memoria. La società ha replicato con
controricorso.
Motivi della decisione
I. – Il ricorrente deduce la violazione e la falsa

applicazione dell’art. 63, 2 ° co., lett. f), e 3 ° co. del
d.lgs. n. 446 del 1997, e la falsa applicazione degli
artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993. Ascrive alla
sentenza di aver trascurato l’innovazione legislativa di
cui all’art. 18 della 1. n. 488 del 1999, mediante il
quale, a partire dall’anno 2000, si era avuta l’estensione
alla Tosap, in riferimento alle occupazioni realizzate
mediante condutture di aziende erogatrici di servizi
pubblici, del criterio già previsto per la determinazione
forfetaria del Cosap dall’art. 63, 2 ° co., lett. f), del
d.lgs. n. 446 del 1997.
Il motivo è fondato.
La pretesa creditoria di cui è causa, in base a
quanto emerge dalla sentenza, si riferisce alla Tosap
relativa alle condutture fognarie della società, occupanti
il suolo e il sottosuolo comunale e utilizzate per
convogliare reflui in un depuratore posto in territorio
comunale limitrofo. La pretesa riguarda l’anno 2003.
Come la sentenza rammenta, il canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito
dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, modificato
dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998, è stato

2

:

concepito dal legislatore come un quid di ontologicamente
diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla
tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Esso è,
infatti, configurato come corrispettivo di una
concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione
abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici

ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione
all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in
relazione all’utilizzazione particolare (o eccezionale)
che ne trae il singolo (v. tra le tante Cass. n. 1803709)
Questo tuttavia non è dirimente al fine di escludere
la fondatezza della pretesa della Tosap parametrata, per
l’anno 2003, al criterio forfetario di cui all’art. 63, 2 °
co., lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997. A tal riguardo
è opportuno rammentare, vista anche la mancanza di
precedenti specifici di questa corte, l’evoluzione
normativa in materia; evoluzione che ha delineato il
passaggio dalla Tosap al Cosap secondo un itinerario che
sembra esser totalmente sfuggito al giudice a quo.
M

– L’art. 3, 143 ° co., della legge 23 dicembre

1996 n. 662, al fine di semplificare e razionalizzare gli
adempimenti dei contribuenti, ha delegato il Governo a
provvedere alla riforma dei tributi locali e,
specificamente, alla “abolizione […] delle tasse per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo
H del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e all’art. 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281”. In vista della revisione

3

della disciplina dei tributi locali, il comma 149 ° dello
stesso art. 3, ha indicato taluni principi e criteri
direttivi, tra i quali, in particolare, il conferimento ai
comuni e alle province del potere di disciplinare con
proprio regolamento tutte le fonti delle entrate locali,
compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione,

nel rispetto dell’art. 23 cost., per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all’aliquota
massima, nonché alle esigenze di semplificazione degli
adempimenti fiscali.
In attuazione della delega, il Governo ha in un primo
momento approvato l’art. 51 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 relativo al canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (cd. Cosap), prevedendo, al 2 ° coma del
citato articolo, l’abolizione, dal 1 ° gennaio 1999, delle
tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)
di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e
all’art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La norma, tuttavia, è stata abrogata, con effetto dal
l ° gennaio 1999, dall’art. 31, coma 14, legge 23 dicembre
1998, n. 448 e contestualmente il legislatore, sostituendo
l’art. 63, l ° coma, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
ha stabilito che le province e i comuni potessero
prevedere che l’occupazione di suolo pubblico fosse
“assoggettata al pagamento di un canone da parte del
titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa”. Sicché in definitiva il
legislatore ha lasciato ampia autonomia agli enti locali a

4

proposito dell’adozione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, riconoscendo loro anche la
possibilità di non istituirlo.
Ha poi anche riconosciuto la revocabilità della
scelta, nel senso che il regolamento locale può prevedere

successivo ripristino della tassa.
III. – In simile ambito, la determinazione del canone
era originariamente disciplinata dall’art. 63, 2 0 cc.,
lett. f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
La norma prevedeva che il canone fosse determinato
mediante l’applicazione di “una speciale misura di tariffa
determinata sulla base di quella minima prevista nel
regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza
dell’occupazione, ridotta non meno del 50 per cento”. Più
specificamente, “in sede di prima applicazione” il canone
doveva essere determinato forfetariamente e la sua misura
doveva essere calcolata mediante l’applicazione della
tariffa al numero complessivo delle utenze.
Tale regime è stato modificato dall’art. 18, l ° e 2 °
comma, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, previa
adozione dei nuovi criteri di determinazione forfetaria
del canone e riformulazione dell’art. 63, 2 ° co., lett.
f), del d.lgs. n. 446/1997. Donde la norma prevede infine
l’adozione, “per le occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi”, di un

una efficacia temporanea del Cosap con possibilità di

canone determinato forfetariamente come segue: l) per le
occupazioni del territorio comunale, commisurandolo al
numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita a determinate classi di
comuni; 2) per le occupazioni del territorio provinciale,
determinandolo nella misura del 20 per cento dell’importo

risultante dall’applicazione della misura unitaria di
tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo
delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo

ambito territoriale.
Il legislatore, in pratica, ha eliminato uno dei
metodi di commisurazione del canone che l’originaria
formulazione del testo normativo individuava nella
“speciale misura di tariffa determinata sulla base di
quella minima prevista nel regolamento per ubicazione,
tipologia e importanza dell’occupazione, ridotta non meno
del 50 per cento”. Cosicché il metodo alternativo di
determinazione forfetaria del canone, che avrebbe dovuto
essere adottato solamente “in sede di prima applicazione”,
è divenuto il normale criterio di quantificazione del
Cosap. E tale Cosap deve infine essere commisurato al
numero complessivo delle utenze relative a ciascuna
azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura
unitaria di tariffa prevista in relazione a ciascuna
classe di comune.
IV. – Con effetto dal l ° gennaio 2000, peraltro,
l’art. 18 della legge 23 dicembre 1999,

n.

488, ha

adottato alcune modifiche all’art. 63, 3 0 co., del d.lgs.

6

15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, ha stabilito che
“per la determinazione della tassa prevista al comma 1
relativa alle occupazioni di cui alla lett. f), del comma
2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la
determinazione forfetaria del canone. Dalla misura
complessiva del canone ovvero della tassa prevista al

comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
,
connessi a prestazioni di servizi”.
Il legislatore, quindi, ha esteso alla Tosap il
criterio di determinazione del Cosap; criterio che, come
si è visto, prevede (cfr. del resto Cass. n. 5130-12) che
il contributo venga determinato mediante la
moltiplicazione delle misure unitarie delle tariffe per il
numero complessivo delle utenze relative a ciascuna
azienda di erogazione di un pubblico servizio.
In conclusione può affermarsi che le dianzi riportate
modifiche al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur avendo
interessato un’entrata di carattere extratributario (il
Cosap) hanno avuto un’incidenza anche sulla tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in
quanto alla tassa è stata infine estesa – come giustamente
sostenuto dal ricorrente – proprio la nuova disciplina per
la determinazione forfetaria del canone per le occupazioni
permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività

7

SENTE DA REPISTRAZIOn
AI SENSI DEL D2 R. 2144/Itig
N, 131 TAR.. ARI- –

41,

~EWA TíraikuUttit
strumentali ai servizi stessi. Ne consegue che per una
tale tipologia di occupazioni è, dal l ° gennaio 2000,
abbandonato il criterio di determinazione forfetaria della
tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice
criterio come sopra delineato, avente il fine di

di accertamento del tributo da parte dell’ente impositore.
V. – L’impugnata sentenza appare dissonante rispetto
al sopra evidenziato principio. Per cui va , cassata con
rinvio alla medesima commissione tributaria regionale
della Lombardia, diversa sezione, affinché a esso si
uniformi rinnovando l’esame della fattispecie che rileva.
La commissione provvederà anche sulle spese del
giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla commissione tributaria regionale della
Lombardia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 18 febbraio 2015

Il C nsigliere e tensore
i kkk-Wi

consentire una più agevole attività di quantificazione e

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