Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10345 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10345 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 21252-2008 proposto da:
RON MARGHERITA RNOMGH24H64H498V,

PRIOTTI VILMA

PRTVLM50E68D812Q, PRIOTTI ELDA PRTLDE48C61D812I,
PRIOTTI STEFANINA PRTSFN56T63G674F, domiciliati ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
2014

MANASSERO FRANCO;
– ricorrenti –

572
contro

BONO LIVIO BNOLVI5OSO4D372F, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio

Data pubblicazione: 13/05/2014

dell’avvocato VALENSISE CAROLINA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BERTELLO UGO;
controricorrente nonchè contro

TESI ANDREA, FERRAUD CIANDET LUISELLA;
intimati

avverso la sentenza n. 551/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 18/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito l’Avvocato MANASSERO FRANCO difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE difensore del
resistente che ha chiesto l’inammissibilita’ del
ricorso e si e’ riportata agli scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1995 Ron
Margherita e Priotti Vilma, Edda e Stefanina
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Pinerolo
Bono Livio.
fabbricato e circostante cortile, chiedevano la condanna
del convenuto, proprietario di immobile confinante sul
lato sud, alla rimozione di parte del suo fabbricato posta
a distanza non legale dalla loro proprietà, nonché al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Costituitosi in giudizio il Bono chiedeva il rigetto
dell’avversa domanda attorea, negando la violazione
delle norme sulle distanze e dichiarando di voler
proporre domanda di manleva nei confronti dei venditori
da cui aveva acquistato l’ultimata costruzione per cui è
causa con espressa garanzia di regolarità del manufatto.
1/seguito di autorizzazione venivano chiamati in causa i
suddetti venditori Tesi Andrea e Farraud Ciandet
Luisella, che costituitisi in giudizio chiedevano il rigetto
della domanda di manleva esperita nei loro confronti,
asserendo che la ristrutturazione dell’immobile venduto
al Bono era stata realizzata successivamente alla vendita.
Con sentenza in data 19 aprile 2005/ 13 aprile 2006,
l’adito Tribunale di Pinerolo condannava il convenuto a
demolire l’immobile di sua proprietà o, comunque, ad
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Le attrici, quali proprietarie di immobile costituito da

arretrarlo sino alla distanza di metri dieci dalla fronti
stante parete finestrata dell’immobile di proprietà delle
attrici ed a risarcire i danni da liquidare in separato
giudizio, respingendo la domanda di garanzia e
condannando il Bono a rifondere le spese di lite.
interponeva appello il Bono chiedendo la riforma
dell’impugnata sentenza.
Resistevano al proposto appello, di cui chiedevano il
rigetto con conferma dell’impugnata sentenza, la Ron
margherita e le signore Priotti Elda, Vilma e Stefanina.
Si costituivano, altresì, il tesi e la Ferraud Ciandet,
chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della
decisione oggetto di gravame.
Con sentenza n. 551/2008 l’adita Corte di Appello di
Torino accoglieva l’appello proposto dal Bono nei
confronti delle originarie parti attrici ed, in riforma
dell’impugnata decisione, respingeva le domande
proposte dalle succitate signore Ron e Priotti,
condannando quest’ultime a rifondere all’appellante le
spese di entrambi i gradi del giudizio, nonché il Bono al
pagamento, in favore dei chiamati Tesi Andrea e Ferraud
Ciandet Luisella, le spese del secondo grado del giudizio.
Per la cassazione dell’anzidetta sentenza della Corte
d’Appello distrettuale ricorrono Ron Margherita e Priotti
Elda, Vilma e Stefanina, con atto fondato su tre ordini di
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Avverso la detta decisione del Giudice di prime cure

motivi assistiti dalla formulazione di quesiti ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c..
Resiste con controricorso Bono Livio.
MOTIVI della DECISIONE
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la
37 R.I.E. di Pinerolo e falsa applicazione dell’art. 36
R.I.E. di Pinerolo anche in relazione al disposto del D.M.
02/04/1968 ed all’art. 360 nr. 3 c.p.c. ed all’art. 360 n. 5
c.p.c. (omessa motivazione)”.
Si popone, al riguardo, il seguente testuale quesito di
diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. :
“dica l’Ecc.ma Corte se gli artt. 36 e 37 R.I.E. di
Pinerolo, in relazione all’art. 873 c.c., riguardino o meno
due fattispecie diverse, e cioè la prima —art. 36 R.I.E.- la
distanza dal confine e la seconda —art. 37 R.I.E.- la
confrontanza tra i fabbricati e dica altresì se (o meno)
entrambe le distanze debbano essere osservate, rispetto
alle confinanti proprietà”.
Il motivo non può essere accolto.
Nel caso di specie, come ben ritenuto dalla Corte di
merito, si vede in tema di ricostruzione di un edificio
preesistente.
In particolare trattasi di ricostruzione con caratteristiche
di volume e di ingombro tali da non poter far qualificare
l’opera edile per cui è causa come una costruzione
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“violazione degli artt. 872 e 873 c.c., in relazione all’art.

nuova, bensì come una ricostruzione con diminuzione
della superficie occupata e diminuzione della sagoma di
ingombro rispetto all’edificio preesistente, così come
accertato con valutazione propria del Giudice del merito
sorretta da adeguata e logica motivazione.
sede i noti principi già affermati da questa Corte in tema
di differenziazione fra i concetti di “ristrutturazione”
(concernente modificazioni esclusivamente interne),
“ricostruzione” ( ripristino di edificio preesistente con
rifacimento delle componenti essenziali senza aumenti di
volumetria e variazioni rispetto alle originarie
dimensioni) e “nuova costruzione” (con aumento
volumetrico e di dimensioni), quest’ultima sottoposta
alla disciplina di distanze vigente al momento della
realizzazione della stessa (Cass., S.U. 19 ottobre 2011, n.
21578).
Una volta chiarito quanto innanzi brevemente esposto
appare in tutta la sua evidenza la genericità del motivo in
esame, che manca inadeguatamente di un riferimento
specifico volto a sostegno del vizio censurato.
Ove, infatti, non si indicano con precisione gli elementi
di fatto ostativi alla individuazione della qualificazione
del manufatto edilizio per cui e causa viene del tutto a
cadere anche la prospettata applicabilità dell’invocato
art. 37 del R.I.E.
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Vanno, in proposito, richiamate brevemente in queste

Tale ultima norma regolamentare si riferirebbe (secondo
la prospettazione delle parti ricorrenti) alla “confrontanza
fra fabbricati” ed alle relative distanze.
Ma, ove non si deduca la qualificazione dell’opera
edilizia per cui è causa come “nuova costruzione” non è
La stessa, anzi, perde (come evidenziato nella sentenza
della Corte distrettuale) ogni rilevanza.
Tanto specie al cospetto delitti’ chiarissimo disposto
dell’art. 36 R.I.E. del Comune di Pinerolo, che prevede
espressamente come, per fabbricati non nuovi, “è
ammessa la costruzione a confine….nel caso di
preesistenti costruzioni sul confine, limitatamente alla
sagoma della costruzione preesistente”, prevedendo per
di più l’eventuale “accordo” fra le parti, ma solo per le
parti edificate “eccedenti la sagoma stessa” (circostanza
insussistente in ipotesi).
Il motivo in esame deve, quindi, ritenersi contrassegnato
da genericità della doglianza mossa alla decisione
impugnata, in violazione dello specifico “onere della
parte di indicazione degli elementi di fatto che
consentano di verificare la decisività” del vizio
denunciato ( Cass., III, 31 gennaio 2006 , n. 2140) e,
quindi, non rispondente al noto criterio di adeguatezza
già affermato da questa Corte ( S.U. 8 maggio 2008, n.
11210).
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validamente invocabile la suddetta norma.

Il motivo deve, quindi, ritenersi inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta
“violazione dell’art. 36 R.I.E. di Pinerolo in relazione
agli artt. 872 ed 873 c.c. ed all’art. 360 nr. 3 c.p.c. e art.
360 n. 5 c.p.c.. Falsa applicazione

ed erronea

Si formula al riguardo il seguente testuale quesito di
diritto :
“dica la Corte Ecc.ma se l’art. 36 co. 5 0 lett. D del R.I.E.
di Pinerolo debba essere interpretato (o meno) nel senso
che il concetto di “sagoma” dell’edificio debba
riguardare l’intero edificio e se il concetto di “sagoma”
debba riferirsi (o meno) al profilo esterno dell’intero
edificio”.
Il motivo in esame è inammissibile.
Viene proposto, a corredo del motivo, un quesito in
astratto e generico sulla “sagoma dell’edificio”.
In proposito, richiamandosi quanto già si è avuto modo
di affermare sub 1., deve ribadirsi che la detta astrattezza
e, quindi, l’inammissibilità del motivo appaiono ancor
più evidenti ove si ponga mente alla considerazione che
l’edificio ricostruito e per cui è causa è inferiore, quanto
alla sagoma di ingombro, rispetto al preesistente
fabbricato.
Ed, ancora, che — come risulta dallo svolto
apprezzamento di fatto correttamente valutato dalla
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applicazione e contraddittorietà della motivazione”.

Corte di merito con logica motivazione — anche il profilo
esterno è caratterizzato “limitatamente al fronte verso la
proprietà” delle odierne parti ricorrenti dal fatto di
rientrare, per giunta con minore ingombro, ” all’interno
del perimetro virtuale formato dalla sagoma dell’edificio
Il motivo in esame è, quindi, inammissibile.
3.- Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano la
“violazione dell’art. 112 c.p.c. e 360 nr. 5 c.p.c.”.
Viene sottoposto al vaglio di questa Corte, ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente testuale quesito.
“dica l’Ecc.ma Corte se sia violato (o meno) il disposto
dell’art. 112 c.p.c. qualora —richiesta l’applicazione alla
fattispecie del disposto dell’art. 36, co. 5, lett. D del
R.I.E. di Pinerolo, rappresentando quale presupposto
l’avvenuta “ristrutturazione” dell’edificio per cui è
causa- sia stata decisa l’applicazione del cit. art. 36 sulla
base di un presupposto diverso (nuova costruzione) e se
vi sia (o meno) contraddittorietà di motivazione quale
ritenuta oggetto di scrutinio una nuova costruzione, si
ritenga sempre applicabile l’art. 36 co. 5 lett D R.I.E. di
Pinerolo”.
Il motivo è infondato e, come tale, non può essere
accolto.
E’ insussistente la lamentata violazione dell’art. 112
c.p.c..
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preesistente”.

L’impugnata sentenza non ha accolto domande diverse
da quelle formulate in quanto non è stata utilizzata la
qualificazione di “nuova costruzione” e, comunque, la
Corte territoriale, alla stregua della rappresentanza dei
fatti in base alle prospettazioni delle parti, ben poteva e
doveva, al rilevante fine dell’applicazione delle norme

regolamentari comunali, valutare la sussistenza, nella
fattispecie, di una nuova costruzione o di una
ricostruzione.
4.- Alla stregua di quanto innanzi affermato e ritenuto il
ricorso deve essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si
determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al
pagamento in favore del resistente delle spese del
giudizio determinate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
27 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Consigl re an

10

o

n

11 Penni
Giudiziario
Ve NERI

DEPOSITATO 1N CANCELLERIA

Roma, 13 MAG. 2014

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