Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10345 del 01/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27550-2018 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIDIA 2,
presso lo studio VERGARI – PEDONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FULVIO PEDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 10294/2016 R.G. del TRIBUNALE di LECCE,
depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che il Tribunale di Lecce, con il provvedimento di cui in epigrafe, dichiarò inammissibile il ricorso, con il quale P.A. si era opposta alla revoca del patrocinio a spese dello Stato;
che avverso la predetta statuizione la P. propone ricorso sulla base di unitaria censura, con la quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che correttamente la ricorrente aveva opposto il decreto di revoca al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 170 cit., in forza del rinvio operato dal medesimo corpo normativo, art. 84, utilizzando le forme richieste dalla prima norma, la quale imponeva il modulo procedimentale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, e, quindi, attraverso il procedimento disciplinato dall’art. 702 c.p.c., con la conseguenza che la decisione era evidentemente erronea.
Diritto
CONSIDERATO
che il motivo appare manifestamente fondato, alla luce dell’evidenza in atti del fatto processuale, consistito nell’opposizione a suo tempo proposta dalla parte avverso il provvedimento di revoca, nel mentre, il decreto impugnato, privo di una intelligibile rete argomentativa, dopo aver affermato che unico strumento di revisione previsto dalla legge era l’opposizione di cui al citato art. 170, conclude per l’inammissibilità della domanda;
considerato che, pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020