Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10344 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIRACUSA, in persona

del Prefetto pro tempere, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Floridia n. 149/05,

depositata in data 21 ottobre 2005.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del

ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 ottobre 2005, il Giudice di pace di Floridia accoglieva l’opposizione proposta da M.C. avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Siracusa che aveva disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi tre.

Il Giudice di pace riteneva che, nel caso di specie (accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox), l’ordinanza di sospensione della patente di guida avrebbe dovuto essere disposta dalla Prefettura nel termine di venti giorni dalla data in cui la Polizia Municipale di Canicattini Bagni era venuta a conoscenza della identità del trasgressore, e poi notificata entro il termine di trenta giorni dalla emissione. Il Giudice di pace, in motivazione, riteneva altresì illegittima la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, disposta nei confronti del M. con un verbale in data 10 dicembre 2003.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa sulla base di due motivi;

l’intimato non ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 213 C.d.S..

La ricorrente sostiene che il Giudice di pace abbia errato nell’applicare al caso di specie l’art. 218 citato, il quale si applica nel caso in cui la patente venga ritirata nella immediatezza dell’accertamento della violazione dall’agente accertatore. Tale norma invece non disciplina il caso, quale quello di specie, in cui la contestazione sia stata fatta in modo differito: ipotesi, questa, per la quale il codice non prevede alcun termine e nella quale opera unicamente il termine prescrizionale di cinque anni di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 3832 del 2001) che “la sanzione accessoria della sospensione della patente può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria, in caso di contestazione differita e, quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori. L’art. 129 del codice della strada sancisce che la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. Tra queste ultime vi è l’art. 142 C.d.S., comma 9, applicato nel caso di specie, che chiarisce che il prefetto ha discrezionalità solo nel determinare il periodo di sospensione, ma che questa consegue in ogni caso alla violazione del limite di velocità indicato nel detto comma, come conferma l’art. 210 dello stesso codice, il quale dispone che la sanzione accessoria non pecuniaria si applica “di diritto”, quando sia stabilito che essa consegue a quella pecuniaria. Invero il ritiro della patente di cui all’art. 218 del codice della strada non costituisce il presupposto della sospensione ma ha funzione preventiva volendo impedire che il conducente colto in violazione delle norme di comportamento del Codice della Strada “prosegua in una attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli” (Corte cost., sent. 14 luglio 1998.

n. 330).

Deve quindi escludersi che la sospensione debba collegarsi indefettibilmente al fatto del tutto occasionale e spesso difficile da attuare, pure per le condotte elusive degli automobilisti, del ritiro materiale della patente da parte degli organi accertatori della violazione” (nello stesso senso, Cass., n. 6963 del 1999;

Cass., n. 10373 del 2006).

Certamente, deve ribadirsi che, tenuto conto della formulazione della norma, i termini previsti dall’art. 218 C.d.S., che il Giudice di pace ha ritenuto non osservati nel caso di specie, trovano – e possono trovare – applicazione nel solo caso in cui la patente venga ritirata dall’agente all’atto della contestazione di una violazione che legittimi la sospensione della patente di guida, e non anche quando alla contestazione della violazione si proceda – quando consentito – in via differita, trovando applicazione in tale ipoteso il solo termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28.

Con il secondo motivo, l’amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., nonchè motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Nel mentre oggetto di opposizione era la sola ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, in conseguenza della violazione accertata con verbale dell’11 novembre 2003, il M. aveva tuttavia censurato la decurtazione di dieci punti dalla patente di guida per effetto della violazione accertata con verbale del 10 dicembre 2003. Il Giudice di pace, pur affermando che “non si ravvisa in atti quale sia il provvedimento che commina tale sanzione in quanto il ricorso si rivolge alla sola ordinanza prefettizia di sospensione”, ha contraddittoriamente annullato la detta sanzione, pur non essendo in alcun modo specificato il provvedimento con il quale la stessa era stata applicata.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di interesse.

Se è vero, infatti, che nella motivazione della sentenza impugnata il Giudice di pace ha esteso il proprio esame anche ad una sanzione accessoria (decurtazione dei punti dalla patente di guida) diversa da quella irrogata con il provvedimento impugnato, è altresì vero che l’affermazione del Giudice di pace non si è trasfusa in un capo della sentenza, il cui dispositivo reca soltanto l’annullamento della sospensione della patente di guida, di cui all’ordinanza del Prefetto di Siracusa. Difetta dunque una statuizione rispetto alla quale possa essere configurata una situazione di soccombenza, idonea a radicare l’interesse all’impugnazione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione.

L’intimato, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l’amministrazione costituita in detto giudizio con il ministero dell’Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da M.C.; condanna il M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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