Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10344 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10344 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24928-2012 proposto da:
COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’Avvocato ROBERTA CANNAROZZO giusta

delega in calce;
– ricorrente –

2015
726

contro
EDILNOBILE SRL DI NOBILE CONCETTA;

intimato –

avverso la sentenza n. 49/2012 della COMM.TRIB.REG.

di PALERMO, depositata il 20/03/2012;

Data pubblicazione: 20/05/2015

-1

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Serit Sicilia spa alla società Edilnobile srl di
Nobile Concetta una cartella di pagamento emessa
nei suoi confronti relativa a mancati pagamenti
TARSU per gli anni dal 2001 al 2005.
Il contribuente impugnò la cartella davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la
quale accolse il ricorso con sentenza confermata
dalla Commissione Tributaria regionale della
Sicilia.
A tal riguardo i giudici

di

appello ritennero

infatti che il termine di decadenza ex art. 72
D.L.gs 507/1993 fosse l’ultimo giorno del

Il Comune di Palermo aveva notificato tramite la

dodicesimo mese decorrente dalla notifica e non
invece il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
nel corso del quale era stato notificato l’avviso

di accertamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per

1

(9-1

t

cassazione n Comune di Palermo con un motivo. La
contribuente non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.72
coma J. D.L.gs 507/93 nonché omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione
all’art. 360 coma l nr. 3 cpc perché i giudici di
appello hanno erroneamente ritenuto che il termine
di decadenza ex art. 72 D.L.gs 507/1993 fosse
l’ultimo giorno del dodicesimo mese decorrente
dalla notifica e non invece il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello nel corso del quale
era stato notificato l’avviso di accertamento.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti
in tema di riscossione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il
termine di decadenza fissato dall’art. 72 del
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui la
formazione e la notifica del ruolo debbono aver
luogo entro l’anno successivo a quello per il quale
è dovuto il tributo è da intendersi, così come
affermato dal ricorrente Comune, nell’ultimo giorno
2

Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo

e
.4

..
dell’anno successivo a

quello nel corso

del quale era stato notificato l’avviso di
accertamento.
A tal riguardo questa Corte con sentenza sez. 5,
nr. 24679 del 23/11/2011 ha dichiarato: “In tema di
riscossione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della
cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun
termine di decadenza, posto che quello fissato
dall’art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla
formazione e alla notifica del ruolo, ma deve
comunque avvenire nel termine di prescrizione di
cinque anni, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod.
civ..
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto e cassata la sentenza impugnata con rinvio
ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per
le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata
e rinvia ad altra sezione della CTR della
Sicilia anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2015

,

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