Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10344 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 20/04/2021), n.10344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27633/2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv.to CLEMENTINA DI ROSA,

ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/07/2019

nella controversia n.r.g. 24291/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.S. proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese per procurarsi il denaro necessario per curare la grave malattia agli occhi da cui era affetta la sorella.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

1.1. Lamenta che il Tribunale non aveva tenuto conto della vicenda persecutoria personale dettagliatamente narrata in sede di audizione e dell’attuale peggioramento del quadro socio-politico del paese, dimostrato da fonti informative ufficiali che erano state specificamente allegate ma di cui il Tribunale non aveva tenuto affatto conto.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sulla protezione umanitaria che doveva essere riconosciuta in relazione alla sua condizione di vulnerabilità.

3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, nonchè l’omessa istruttoria d’ufficio che il tribunale avrebbe dovuto doverosamente compiere.

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce infine l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: lamenta che non erano stati esaminati elementi di “indiscutibile rilevanza” ai fini della domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria e che non era stato sufficientemente valorizzato il processo di integrazione intrapreso.

5. Il ricorso è, in via preliminare, inammissibile.

5.1. Tutte le censure proposte, infatti, non si confrontano con la ratio decidendi del decreto impugnato che non ha affatto esaminato la domanda proposta, avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività: il Tribunale ha, infatti, affermato che al caso in esame doveva applicarsi il termine breve di quindici giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, in quanto la Comimissione territoriale aveva dichiarato l’istanza manifestamente infondata; e che esso non era stato rispettato.

5.2. Tale statuizione non è stata affatto impugnata dal ricorrente, ragione per cui il provvedimento risulta ormai definitivo e non consente di esaminare le censure proposte.

6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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