Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10344 del 13/05/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 10344 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 20235-2008 proposto da:
FRANCA

DAMIANO

DMNFNC29B41L219S,

elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato MUSUMECI TOTI
SALVATORE;
– ricorrente contro

MATTIAZZO MARCO MTTMRC61E12H355G, MATTIAZZO SABRINA
MTTSRN73M47H355Z,
MATTIAZZO

ZANINI

EDDA

ZNNDDE38C54C056V,

FRANCO MTTFNC57S05H355Z,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA N. 208, presso lo
studio

dell’avvocato

CARDARELLI

IDA,

che

li

Data pubblicazione: 13/05/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOZZINI
FRANCO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 909/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 07/06/2007;

udienza del 27/02/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per cessata materia del
contendere, in subordine inammissibilita’ del ricorso
per carenza d’interesse.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Con atto di citazione del 24 luglio 1993 Damiano Franca,
quale proprietaria di terreno in Rivoli (mappali 83-84-51
F. 49) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Torino Mattiazzo Franco, Mattiazzo Marco, Mattiazzo
Sabrina e Zanini Edda, tutti quali proprietari di adiacente
fondo (mappali 168-169 F. 49).
L’attrice chiedeva all’adito Giudice di prima istanza di
condannare i convenuti alla demolizione e rimozione del
muro a secco di metri tre di altezza costruito in
prossimità del confine ed in violazione delle distanze di
legge, nonché a ripristinare il pendio naturale e la
recinzione in origine esistenti, con ulteriore condanna al
risarcimento dei danni subiti.
Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano in via
preliminare il difetto di legittimazione passiva di
Mattiazzo Sabrina e Zanini Edda, contestando —nel
merito- l’avversa domanda in quanto infondata e
meritevole di rigetto, e chiedevano, in via
riconvenzionale, l’accertamento del confine fra le stesse
proprietà delle parti in causa.
Con sentenza n. 772/2005 in data 3 febbraio 2005 il
Tribunale di Torino, respingendo l’anzidetta sollevata
eccezione, accoglieva la domanda della parte attrice con
condanna dei convenuti alla rimozione e abbattimento
del muro ed al ripristino del pendio e della recinzione,
dichiarando che il confine fra i due fondi coincideva con
la recinzione apposta di comune accordo dalle parti, con
condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Avverso l’anzidetta decisione del Giudice di pime cure
interponevano appello tutte le suddette parti convenute
sostenendo l’erroneità della stessa e chiedendone la
riforma.
Resisteva al proposto gravame la Damiano Franco
chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 900/2007 1 la Corte di Appello di
Torino, in riforma della decisione appellata, respingeva
tutte le domande proposte
dalla Damiano,
3

CONSIDERATO in FATTO

Deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta
rinuncia al ricorso.
Infatti, con apposita nota di deposito in data 26 febbraio
2014, è stato prodotto in copia autentica atto i rinuncia al
ricorso principale proposto da Damiano Franca accettato
per adesione dai resistenti.
P.Q.M.

La Corte
Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia
al ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
27 febbraio 2014

condannandola, nella misuro, di due terzi, al pagamento
delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Damiano
Franca con atto fondato su quattro ordini di motivi
assistiti, in parte, dalla formulazione di quesiti ai seni
dell’art. 366 bis c.p.c..
Resistono con controricorso Mattiazzo Franco, Marco e
Sabrina e Zanini Edda.
RITENUTO in DIRITTO

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