Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10343 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 29/04/2010), n.10343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato INDELICATO

Annamaria per procura speciale a margine del ricorso, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CATANIA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Catania n. 4232/05,

depositata in data 11 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pierfelice Pratis, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 11 novembre 2005, il Giudice di pace di Catania, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da S.P. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Catania in data 3 marzo 2005, confermava le sole sanzioni di cui al verbale elevato il 3 agosto 2004 dalla Polizia Municipale di Catania.

Il Giudice, premesso che l’ordinanza impugnata si riferiva al verbale di contestazione della violazione dell’art. 171 C.d.S., perchè l’opponente, alla guida di un motociclo, aveva omesso di indossare il prescritto casco protettivo, rilevava che, a fronte del disposto di cui al citato art. 171, appariva del tutto fuori discussione la responsabilità dell’opponente, dovendosi escludere che l’allegata circostanza, secondo cui il mancato uso del casco era dipeso dal furto dello stesso, valesse a giustificare l’accertata trasgressione alla indicata norma. Il Giudice, peraltro, tenuto conto della buona fede dell’opponente, confermava l’ordinanza impugnata relativamente alla sola sanzione pecuniaria e a quella accessoria.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre S.P. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; l’intimata amministrazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in riferimento agli artt. 40 e 45 cod. pen.).

Il Giudice di pace, sostiene il ricorrente, non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il furto del casco avvenuto poco prima dell’accertamento della violazione escludeva la sua volontà di violare l’obbligo di indossare lo stesso, essendosi egli trovato nella impossibilità di adottare comportamenti diversi da quello in concreto tenuto e sanzionato. In sostanza, la condotta avrebbe dovuto essere ritenuta scriminata per caso fortuito o forza maggiore. Chiede quindi che la Corte affermi il seguente principio di diritto: “non è punibile il conducente di ciclomotore o motoveicolo che durante la marcia non indossa il casco protettivo per averne poco prima subito il furto, determinando, tale situazione, per l’assoluta imprevedibilità dell’evento, un caso fortuito o di forza maggiore.

Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla L. 24 novembre 1981, n. 639, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell’art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell’agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall’art. 45 cod. pen. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell’imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine” (Cass., n. 9738 del 2000; Cass., 14168 del 2002).

Ne consegue che correttamente il Giudice del merito ha ritenuto che l’avvenuto furto del casco non potesse valere ad escludere la responsabilità del ricorrente in ordine alla infrazione contestatagli. E’ indubbio, infatti, che la condotta di chi si sia messo volontariamente alla guida di un motoveicolo senza essere in possesso del prescritto casco protettivo possiede sia il carattere della volontarietà sia quello della consapevolezza della illiceità della condotta. Il fatto che dovrebbe escludere la riferibilità soggettiva della condotta al suo autore si è infatti verificato prima dell’inizio della condotta vietata, sicchè il soggetto che in quelle condizioni si è posto comunque alla guida di un motoveicolo non può certamente invocare la insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato.

Nè può ritenersi che l’unico rimedio alla indisponibilità del casco, anche se in ipotesi perchè rubato poco prima, sia quello di porsi in ogni caso alla guida del motoveicolo, giacchè una simile affermazione avrebbe una efficacia abrogativa dell’obbligo di indossare il casco.

Del resto, non può non rilevarsi come, in relazione ad un diverso illecito previsto dal codice della strada, questa Corte ha avuto modo di escludere che la stessa circostanza che un’apparecchiatura obbligatoria si fosse guastata non. valeva ad integrare il caso fortuito e ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito. Si è infatti ritenuto che “in relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 C.d.S., che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo” (Cass., n. 19586 del 2009).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 16 Cost.). Il ricorrente si duole della rigidità della normativa, la quale prescrive una serie di sanzioni (multa, decurtazione dei punti dalla patente e fermo amministrativo) applicabili tutte contemporaneamente senza alcuna possibilità di graduazione. L’art. 171 C.d.S., sarebbe quindi contrario al principio di legalità e al buon senso, nonchè ai principi di eguaglianza, di libertà personale e di libera circolazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 111 e 113 Cost., nonchè alla L. n. 241 del 1990, artt. 7, 8 e 10, come modificati dalla L. n. 15 del 2005 e rispettivamente recepiti dalla L.R. Sicilia n. 10 del 1991, artt. 8, 9 e 11, come modificata dalla L.R. n. 17 del 2004). Il ricorrente lamenta la violazione, ad opera dell’art. 171 C.d.S., e per effetto della sua rigidità, anche dei principi indicati dalle citate disposizioni costituzionali.

Il secondo e il terzo motivo, all’esame dei quali si può procedere congiuntamente, sono manifestamente infondati.

Come esattamente osservato dall’amministrazione resistente, e a prescindere dal rilievo che la violazione di molti dei parametri costituzionali è meramente evocata ma non è adeguatamente argomentata, deve rilevarsi che la questione della prescrizione dell’obbligo di indossare il casco protettivo e il relativo regime sanzionatorio hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale nelle quali si sostanziano i due motivi di ricorso in esame.

Nella sentenza n. 180 del 1994, la Corte costituzionale ha infatti affermato che “l’assunto, secondo cui l’art. 32 Cost., consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell’individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente limitatrici della “estrinsecazione della personalità” le prescrizioni imposte dalle norme in questione. D’altronde si deve osservare che queste non limitano in alcun modo la libertà di circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte all’altra del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall’art. 16 della Costituzione, anch’esso invocato dal giudice a quo, ma dettano solo alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare determinati mezzi semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a prevenire i danni alle persone, il che costituisce in modo indubitabile interesse della collettività, essa, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi immune dalle censure prospettate”.

Per il resto, non può qui non ribadirsi quanto costantemente affermato dalla Corte costituzionale in ordine alla individuazione delle condotte illecite e alla determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, e cioè che trattasi di attività rientrante nella discrezionalità del legislatore con l’unico limite della manifesta irragionevolezza e della arbitrarietà: limiti, che, in considerazione delle finalità perseguite dalla prescrizione dell’obbligo di indossare il casco protettivo per chi guida ciclomotori o motoveicoli, certamente non possono ritenersi nella specie violati.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere il Giudice di pace omesso qualsiasi riferimento alle dichiarazioni da esso ricorrente rese al funzionario della prefettura in ordine al furto del casco subito poco prima della contestazione della violazione.

Anche questo motivo è manifestamente infondato. Invero, una volta che il Giudice di pace ha correttamente ritenuto che la situazione rappresentata dal ricorrente non potesse valere ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito contestato, non si vede quale obbligo avesse il medesimo Giudice di pace di esaminare le dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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