Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10343 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27463-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

vista la memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dal controricorrente.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Piemonte, in sede di rinvio, ha accolto il ricorso del contribuente (ex dirigente ENEL) avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operate sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (fondo PIA, poi FONDENEL) con la stessa aliquota applicata sull’indennità di fine rapporto, piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa), ritenuta applicabile in forza del principio di diritto affermato dalle Sez. Un. di questa Corte con sent. n. 13642/11, richiamato espressamente dall’ordinanza di rinvio n. 29211/11;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta la nullità della sentenza per “motivazione apparente” (art. 360 c.p.c., n. 4) nonchè, in subordine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e ss., per non avere il giudice di rinvio proceduto a “determinare la somma proveniente dalla liquidazione del c.d. rendimento di polizza alla quale soltanto va applicata la ritenuta del 12.50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6per gli importi maturati non oltre il 31/12/2000” ed erogati “a titolo di rendita finanziaria”;

3. il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso merita accoglimento, in quanto la lapidaria motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere talmente implicita da risultare pressochè apparente, si pone comunque – e cioè anche a voler tener conto delle argomentazioni ricavabili dalla parte introduttiva, relativa ai “fatti” – in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, per cui “il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica ai contribuenti che, come nel caso di specie, sono iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale, FONDENEL o PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, limitatamente agli importi, maturati entro il 31.12.2000, che provengono dalla liquidazione del rendimento di poliva, per tale dovendosi intendere, come espressamente precisato dalle Sezioni Unite, il rendimento netto del capitale accantonato, vale a dire quello imputabile alla gestione delle risorse da parte del Fondo” (Cass. sez. 6-5, n. 1465/17; conf. ex multis Cass. sez. 6-5 n. 14860/16; Cass. sez. 5, nn. 23472/16, 19489/16, 1822018225/16, 2600/16, 5614/15, 17365/14, 3130/14, 23520/12, 14498/12);

5. invero, in plurime fattispecie identiche, o del tutto analoghe, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il principio di diritto affetiiiato da Cass. S.U. n. 13642/11 implica la necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%”, non essendo a tal fine sufficiente il mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forma di investimenti effettuati dal gestore sul mercato” (in termini, da ultimo, Cass. sez. 5, n. 720/17);

6. la sentenza impugnata va quindi cassata con (ulteriore) rinvio alla C.T.R. “perchè accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6,- fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al TUIR, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17” (v., in termini, Cass. sez. 5 n. 23472/16).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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