Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10343 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10343 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 15880-2012 proposto da:
SERIT SICILIA SPA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ACCURSIO GALLO giusta delega in calce;
–
2015
725
ricorrente
–
contro
VALENTE CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO giusta delega a
Data pubblicazione: 20/05/2015
margine;
– controricorrente
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
SIRACUSA, COMUNE DI SIRACUSA, CAMERA DI COMMERCIO DI
–
intimati
–
Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI
12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro
SERIT SICILIA SPA, VALENTE CARMELO, COMUNE DI
SIRACUSA, CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA;
–
avverso
la
sentenza
n.
intimati
100/2012
–
della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
02/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
18/02/2015
dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato VACCARO che
SIRACUSA;
.;
• ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
raccoglimento di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Valente alcuni ruoli relativi a Tarsu, Irpef, Ici
ed Irap in relazione a svariati anni dal 1990 al
2006 che il contribuente impugnò davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.
La CTP accolse il ricorso con sentenza confermata,
su appello della Serit Sicilia spa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
I giudici di appello ritennero che la Serit Sicilia
spa non aveva impugnato la decisione di primo grado
in ordine al difetto di notifica mentre l’Agenzia
delle Entrate non aveva impugnato la decisione in
ordine all’intervenuta decadenza dal termine per
notificare le cartelle e pertanto su tali punti la
sentenza era passata in giudicato.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione la Serit Sicilia spa con un motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e
propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad
1
Il Comune di Siracusa aveva notificato a Carmelo
…
,.
un motivo e deposita memoria. Carmelo Valente
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l’Agenzia delle Entrate lamentano
rispettivamente nel ricorso principale la prima
e nel ricorso incidentale la seconda la
violazione e falsa applicazione dell’art. 53
D.L.gs 546/1992 in riferimento all’art. 360
coma 1 n.3 cpc perché il giudice di secondo
grado ha ritenuto erroneamente che l’appello
proposto fosse inammissibile in quanto né la
Serit Sicilia spa né l’Agenzia delle Entrate
avevano impugnato la sentenza nel capo relativo
alla declaratoria di decadenza del termine per
notificare le cartelle.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti-è- ricorrenti (nel ricorso principale ed
in quello incidentale) richiamano una sentenza
di questa Corte (nr.7671 del 2012) secondo la
quale “l’indicazione dei motivi di appello nel
processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 53, non deve necessariamente
consistere in una rigorosa e formalistica
2
Con identici motivi la Serit Sicilia spa e
enunciazione
delle
ragioni invocate a
sostegno del gravame, essendo, per contro,
sufficiente un’esposizione chiara ed univoca sia pure sommaria – della domanda rivolta al
giudice di appello e delle ragioni della
ben possono essere ricavati, anche per
implicito, dall’intero atto di impugnazione
considerato nel suo complesso, o dal richiamo,
in esso contenuto, di specifici atti del
procedimento.
Pertanto, al fine di sostenere le proprie
ragioni e dimostrare che la declaratoria di
decadenza dal termine per notificare le cartelle
era stata impugnata, quantomeno con motivo
implicito, l’Agenzia delle Entrate ha trascritto
integralmente l’atto di appello incidentale
senza tuttavia evidenziare ed indicare
esplicitamente le parti dei motivi del ricorso
dalle quali dovrebbe desumersi che la stessa
abbia inteso impugnare la declaratoria di
decadenza dal termine per notificare le
cartelle. Non risulta così rispettato il
requisito della autosufficienza e deve pertanto
essere respinto il ricorso incidentale
dell’Agenzia delle Entrate , tanto più che dalla
3
doglianza. Ne discende che i motivi di appello
t
,
lettura
dell’atto
non
emerge
la
censura asseritamente proposta nemmeno come
motivo implicito.
Quanto al ricorso della Serit Sicilia spa la
quale lamenta la genericità ed imprecisione
impedito la puntuale ed esplicita impugnazione
della decisione sul punto della decadenza,
occorre osservare che per costante orientamento
di questa Corte è sempre richiesta la chiara ed
univoca individuazione dei capi della sentenza
impugnata che, nella fattispecie, manca del
tutto. Pertanto correttamente i giudici di
secondo grado hanno ritenuto definitiva la
pronuncia in quanto non appellata né sul punto
della decadenza né sul punto di difetto di
notifica.
Per quanto sopra devono essere respinti il
ricorso principale e quello incidentale e le
della sentenza di primo grado che avrebbe
ricorrenti condannate in solido al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità favore
di Valente Carmelo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale ed il ricorso
incidentale. Condanna Serit Sicilia spa ed
4
i9.1
Agenzia
delle
Entrate in solido
al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità a favore di Carmelo Valente che si
liquidano in e 10.500,00 complessive oltre spese
accessorie e forfetarie.
V sezione civile il 18/2/2015
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della