Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10343 del 13/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10343 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 15230-2008 proposto da:
JEANSERIE DEL NORD SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
– P.I.01874190232, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ZUMERLE FRANCO, CERUTTI
2014

GIUSEPPE;
– ricorrente –

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contro

TEXLINO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
P.I.00212850234, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 13/05/2014

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rIppresenta e
difende unitamente all’avvocato DONELLA D RIO;

contr ricorrente

avverso la sentenza n. 419/2007 della CO TE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta n411a pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere D tt. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Alessandro Ardizzi con delega
depositata in udienza dell’Avv. Pan riti Benito
difensore della ricorrente che si ripo ta agli atti
depositati;
udito l’Avv. Emanuele Coglitore con dele a depositata
in udienza dell’Avv. Manzi Luigi di ensore della
controricorrente che ha chiesto l’inammissibilità del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostitut011 Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 12/04/2007;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1992 la società Jeanserie del Nord s.r.l. esponeva:

rie scadute il 30.7.1990 ed il 31.8.1990, relative alla
fattura n. 1308, emessa a suo carico dalla società Texlino
s.p.a.,,per la fornitura di partite di velluto, una di mt.
6553, del valore di £ 31.454.880 oltre IVA e, l’altra, di
mt. 5486, del valore di £ 26.332.800 oltre IVA; di essersi
accorta, solo dopo il pagamento, che quest’ultima partita
non le era stata mai consegnata.
Conveniva, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di
Verona,la società Texlino per sentirla condannare al pagamento della somma di £ 28.702.752 per la merce non
consegnata ed, in via subordinata,alla relativa consegna .
Costituitasi in giudizio la convenuta assumeva di aver
consegnato la fornitura in questione, presso la propria
sede, ad un incaricato dalla società attrice / per il trasporto fino allo stabilimento della società TRT, con sede in
San Martino Buon Albergo, come convenuto contrattualmente in data 18.5.1990.
Assunte le prove orali, con sentenza 3.4.2003, il Tribunale rigettava la domanda condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione la soccombente proponeva appel-

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di aver provveduto al pagamento di due ricevute banca-

lo cui resisteva la Texlino s.r.l.
Con sentenza depositata il 12.4.2007 la Corte d’Appello
di Venezia rigettava l’appello confermando la sentenza

le spese del grado.
Osservava la Corte territoriale che, secondo l’art. 1510,
comma 2 c.c., nella vendita di cosa da trasportare da un
luogo all’altro, deve presumersi, quale ipotesi normale,
la “vendita con spedizione”, mentre è necessario un apposito patto contrario perché possa ritenersi conclusa “una vendita con consegna all’arrivo”; riteneva condivisibile la valutazione del giudice di prime cure che aveva
escluso, sulla base di molteplici elementi, la modifica
degli originari termini dell’accordo in ordine al trasporto
della merce a cura della Texlino; esudeva l’ammissione
di nuove prove per la loro tardività.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la
Jeanserie Del Nord s.r.1., formulando tre motivi di ricorso con i relativi quesiti di diritto. Resiste con controricorso la iJeanserie déligild=1. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 2697
c.c. e 115- 116 c.p.c., circa l’avvenuta consegna della

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impugnata e condannando l’appellante alla rifusione del-

merce, di cui alla bolla n. 1324 dl 18.5.90, a Jeanserie
del Nord s.r.l. o a soggetto incaricato del trasporto;
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello,

provare l’avvenuta consegna della merce in questione,
non essendo stata la società Texlino in grado di indicare
il “conducente” del mezzo di trasporto, come confermato
dal teste Cappozzo Gianfranco, dipendente della società
medesima; né la produzione del documento di trasporto,
con sigla illeggibile di persona non identificata dalla Texlino,costituiva prova della consegna delle fornitura; peraltro, la Corte territoriale aveva omesso di motivare sia
sul fatto che, al momento del trasporto, non era possibile conoscere il numero della fattura in quanto emessa sei
giorni più tardi e sia sulla circostanza che tale indicazione non risultava apposta anche sulla bolla n. 1323, concernente la medesima fattura; inoltre la violazione
dell’art. 1 del D.P.R. n. 627/1978 che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe avuto rilievo solo ai fini fiscali,
costituiva circostanza rilevante in quanto avrebbe consentito di conoscere le generalità di chi aveva ritirato la
merce; era stata, poi,omessa la motivazione sulla prevalenza data dal giudice di appello alla testimonianza del
Cappozzo rispetto alle altre deposizioni dei testi Rocchi
e Casanova che avevano escluso di aver visto ritirare la

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nessuno degli elementi probatori richiamati era idoneo a

merce oggetto di causa;
2)violazione degli artt. 1510- 2735 c.c., posto che la dichiarazione resa da Texlino a Jeanserie, con racc. 8.7.92,

vrebbe sottoscritto la bolla e ritirato la merce, costituiva
confessione stragiudiziale, avente efficacia di piena prova, sicché erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto dimostrata la consegna della merce sulla base di testimonianze controverse;
3)violazione e falsa applicazione degli artt.1476-1510
co. 2 e 2697 c.c.; tenuto conto che la società Jeanserie
aveva negato di aver ritirato la merce oggetto della bolla
n. 1324 e che la società destinataria , TRT, aveva confermato di non averla ricevuta, incombeva sulla venditrice l’onere di provare la consegna all’acquirente o al trasportatore incaricato del ritiro.
La censura si conclude con il cr49sito: “se la previsione
dell’art. 1510 co. 2 c.c., in base alla quale il venditore si
libera dall’obbligo di consegna della cosa rimettendola al
vettore o allo spedizioniere, qualora l’acquirente neghi
di averla ricevuta, sia applicabile nell’ipotesi in cui il
venditore non si stato in grado di identificare il soggetto
cui ha consegnato la merce e che ha sottoscritto la relativa bolla di consegna”.
Il primo motivo di ricorso è fondato.

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di non saper riferire le generalità del conducente che a-

Il momento di sintesi ) riguardante il dedotto vizio di motivazione i risulta adeguatamente formulato, ex art. 366
bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), a pag. 7 del ri-

dividuato: ” se il quantitativo di velluto della bolla n.
1324 sia stato rimesso a Jeanseríe o a soggetto incaricato
del trasporto: consegna che se dimostrata dalla venditrice, cui incombeva il relativo onere, l’avrebbe liberata
dal proprio obbligo di consegna”.
Sul punto la Corte di merito ha affermato che la liberazione dall’obbligo di consegna del venditore, ai sensi
dell’art. 1510 co. 2° c.c., in assenza di pattuizioni contrarie, coincide con la consegna della merce alla persona
incaricata

di effettuare il trasporto; ha,poi , ritenuto

provata tale consegna per avere

il teste Gianfranco

Capozzo confermato la consegna della merce, di cui alla bolla 1324, alla società

acquirente e risultando, inol-

tre, che entrambe le bolle ( n. 1323 e n. 1324), con firma di sottoscrizione “difficilmente comprensibile”, recavano “sia l’intestazione alla Jeanserie del Nord con la
dicitura

trasporto

a

cura

del

destinatario,

sia

l’indicazione della TFR con il relativo indirizzo”.
Orbene tale motivazione è del tutto inadeguata e contrastante con giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
in caso di vendita di una cosa che deve essere trasporta-

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corso, laddove il fatto controverso e decisivo è così in-

ta da

un

luogo

all’altro,

il

venditore

si

libera

dall’obbligo di consegnare la merce al compratore, rimettendola al vettore o allo spedizioniere, ma il valore

come nella specie, si faccia questione della consegna
della merce nella quantità pattuita e dell’inadempimento
del venditore. Del resto il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore , conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto-ivi
compreso il risarcimento del danno da inadempimentofino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione,
il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore,
ex art. 1689 comma primo c.c.( Cfr. Cass. N. 1742/1987;
n. 8212/2001).Tanto presuppone, però, la necessità che il
vettore sia noto o identificabile, mentre la sentenza impugnata non ha tenuto conto che, con racc. 8.7.92( trascritta a pag. 7 del ricorso)la Texlino aveva riconosciuto
di non conoscere le generalità della persona che aveva
siglato la bolla n. 1324 e provveduto al ritiro della merce
e lo stesso teste Cappozzo, dipendente della Texlino, dichiarava( come specificato a pag.7 del ricorso)”di non
conoscere la firma del conducente” incaricato del trasporto della merce. Conseguentemente, come dedotto con
il motivo di ricorso sub 3,deve escludersi che la venditrice Texlino abbia adempiuto all’onere probatorio, su di

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liberatorio di detta rimessione non ha luogo allorchè,

lei gravante, di aver consegnato la merce all’acquirente
o ad incaricato del ritiro della stessa,

pur dovendosi

ravvisare la novità della doglianza sub 2, sotto il profi-

zione resa dalla Texlino

s.r.l. in detta raccomandata

8.7.92, considerato, fra l’altro, che il contratto di trasporto concluso tra venditore- mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra il venditore-mittente
e l’acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed
è soggetto alla disciplina di cui all’art. 1683 c.c. sicché
“sono a carico del mittente i danni che derivano
dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti, secondo il comma 3 0 di detta norma( Cass.n. 8212/2001,.
Alla stregua di quanto osservato la sentenza impugnata
va cassata con rinvio

ad altra sezione della Corte

d’Appello di Venezia anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso

e rinvia ad altra sezione

della corte di Appello di Venezia anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 25.2.2014

lo del valore confessorio da attribuirsi alla dichiara-

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