Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10343 del 03/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10343 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 26550-2009 proposto da:
CASTELGRANDE GIULIA CSTGLI67S47A463C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentato
e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1233

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587;
– intimato –

Data pubblicazione: 03/05/2013

k

avverso la sentenza n. 5035/2008 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 24/12/2008 R.G.N. 2360/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO,che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R. G. n. 26550/09
Ud. 9.4.13
Caste/grande c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 1°.12.08 la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame
interposto da Giulia Castelgrande contro la sentenza del Tribunale di Foggia che ne
aveva respinto la domanda di riliquidazione del trattamento di disoccupazione

agricola sulla base della retribuzione giornaliera fissata dalla contrattazione
collettiva integrativa della provincia di Foggia anziché in base al salario medio
convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Castelgrande affidandosi a due motivi
con cui censura la decisione della Corte territoriale per aver ritenuto applicabile la
decadenza di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/70, nel testo risultante dalle successive
modifiche, anche alle domande di riliquidazione di prestazioni previdenziali già
riconosciute.
L’INPS è rimasto intimato.
All’udienza del 19.9.12 questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso
all’INPS, ne ha disposto la rinnovazione entro il termine di giorni 60.
All’udienza del 9.4.13 non risulta depositato il ricorso con la rinnovata notifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante giurisprudenza, ove questa la Corte Suprema abbia ordinato il
rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai
sensi dell’art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato
entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l’inammissibilità
dell’impugnazione.
Invero “Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis cod. proc. civ., là dove impone, a
pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro
il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si
riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il
ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica
della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche
all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod.
1

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R.G. n. 26550/09
Ud. 9.4.13
Castelgrande c. INPS

proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia
stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta
da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità.

od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano
l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa
neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il
principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di
un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi
di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali
siano state dettate apposite o separate disposizioni.” (Cass. S.U. 12.5.06 n. 11003).
Ciò detto, poiché nel caso di specie non si versa in un’ipotesi di deposito tardivo
dell’atto notificato in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ma della più radicale ipotesi di
inottemperanza all’ordine della Corte (non risultando alcun deposito di nuovo
ricorso notificato), va dichiarata non l’improcedibilità, bensì l’inammissibilità
dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 13094/12; Cass. S.U. ord. n. 27398/05).
In ragione della mancata costituzione della parte intimata non vi è luogo a
provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, in data 9.4.13.

Inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto

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