Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27015/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S. S.A.S. DI PA.SA. & C., SA.PA.,

S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAGLIARI, depositata 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. della Sardegna ha annullato l’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2007, per violazione del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7;

2. l’amministrazione ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e art. 12 St. Contrib., non applicandosi le garanzie statutarie a fronte di un accesso finalizzato a reperire documenti, seguito da successive consegne degli stessi presso l’Ufficio; 2) difetto di motivazione circa il fatto decisivo che l’accesso era avvenuto in data (OMISSIS) e la notifica dell’avviso di accertamento in data 22/12/12, dunque con pieno rispetto del termine in questione;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. in termini astratti il primo motivo è infondato, avendo questa Corte chiarito che la garanzia statutaria di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, “si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione” – come pacificamente quello in esame – poichè la norma “non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6” (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 1007/17; conf. Cass. Sez. 5, nn. 16036/15, 15624/14, 15010/14; cfr. Sez. U. nn. 24823/15, 18184/13);

5. il secondo merita invece accoglimento per quanto di ragione, alla luce delle discrepanze di date emergenti dagli atti di causa;

6. invero, nel caso di specie la data dell’accesso è indicata come 17/5/12 in sentenza e 18/5/12 in ricorso; le date di notifica degli avvisi di accertamento sono indicate come 10/12/12 quanto alla società e al socio S.S. (v. ricorso), e 21/12/12 (v. ricorso pag. 3) ovvero 22/12/12 (v. sentenza e ricorso pag. 17) quanto al socio Sa.Pa.; infine, dopo l’accesso risultano successive consegne di documentazione presso l’Ufficio in data 23/5/12, 12/9/12 e 22/10/12, ma non è chiaro se il processo verbale di chiusura delle operazioni risalga effettivamente al 22/10/12 (come sembrerebbe assumere la C.T.R.) ovvero alla data dell’accesso (17-18/5/12), essendo evidentemente diversa la conclusione che se ne dovrebbe trarre ai fini del rispetto o meno del termine dilatorio di 60 giorni in questione;

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per una più compiuta motivazione sul predetto punto decisivo.

PQM

Accoglie il ricorso in termini di cui in relazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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