Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10342 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 10341-2012 proposto da:
GRECO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SESTO FIORENTINO 41, presso lo
studio dell’avvocato
FABRIZIO FERRARA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANGELO FRANCESCO URRICO giusta delega a
margine;
– ricorrente –
2015
contro
724
COMUNE DI GELA, SERIT SICILIA SPA (CIA’ MONTEPASCHI
SERIT SPA);
–
avverso
la
sentenza
n.
intimati
530/2011
della
Data pubblicazione: 20/05/2015
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CALTANISSETTA, depositata
il 20/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/0212015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del
Svolgimento del processo
Il Comune di Gela aveva notificato a Greco Gaetano
relativa a crediti TARSU per gli anni dal 1997 al
2003 per un importo di C 65.229,56.
Il contribuente impugnò la cartella davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta
la quale respinse il ricorso con sentenza
confermata dalla Commissione Tributaria regionale
della Sicilia.
A tal riguardo i giudici di appello ritennero
infatti che la eccezione relativa alla decadenza
della pretesa impositiva per gli anni solari 2002 e
2003, per non avere l’ente impositore consegnato il
ruolo al concessionario per la riscossione entro
l’anno successivo a quello in cui era dovuto il
una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti
tributo (imposta del 2002, ruolo formato il
11/12/2003 consegnato nel 2004), era stata
formulata per la prima volta nel giudizio di
appello.
Avverso
la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
1
m
-•
cassazione
Greco
Gaetano
con
un
motivo. Il Comune di Gela non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Greco Gaetano
ex art.360 comma 1 nr. 4 cpc perché il Giudice di
appello ha erroneamente ritenuto nuova e formulata
per la prima volta nel giudizio di appello
l’eccezione di estinzione della pretesa tributaria
mentre, al contrario, era già stata formulata nel
corso del giudizio di primo grado.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti il ricorrente al fine di sostenere le
proprie ragioni e dimostrare che l’eccezione di
estinzione era stata già formulata con il ricorso
di primo grado, e quindi erroneamente ritenuta
nuova dal Giudice di appello, si è limitato a
trascrivere integralmente il 6 e 7 motivo del
ricorso di primo grado da pagina 6 a pagina 15
lamenta omessa pronuncia e nullità del procedimento
senza in alcun modo evidenziare ed indicare
esplicitamente le parti dei motivi del ricorso in
primo grado dalle quali dovrebbe desumersi che lo
stesso abbia inteso impugnare la pretesa tributaria
TARSU per intervenuta decadenza in relazione agli
anni solari 2002 e 2003 per non avere l’ente
2
vi
gor
‘i
impositore consegnato
il
ruolo
al
concessionario per la riscossione entro l’anno
successivo a quello in cui era dovuto il tributo.
Il motivo di ricorso non rispetta quindi il
requisito della autosufficienza e deve pertanto
essere respinto, tanto più che dalla lettura delle
nove pagine trascritte non emerge la censura
asseritamente proposta della intervenuta decadenza
e conseguente estinzione della pretesa tributaria.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso.
Nulla per le spese in mancanza di costituzione
dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2015
I