Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 16/11/2020, dep. 20/04/2021), n.10342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4842/2018 proposto da:

REGIONE ABRUZZO, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE VESTALI

19, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE FABIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CHIARA DE FIDELIBUS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2017 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata

il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. convenne in giudizio la Regione Abruzzo per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale che aveva attraversato repentinamente la strada in Comune di (OMISSIS).

La Regione contestò la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice di Pace accolse la domanda, condannando la Regione al risarcimento dei danni.

La sentenza è stata confermata dal Tribunale di L’Aquila, che ha affermato – fra l’altro – che, quale “ente titolare delle competenze in merito al controllo della fauna selvatica”, la Regione Abruzzo è responsabile ex art. 2043 c.c., per i danni causati alla circolazione dei veicoli, senza che possa essere attribuita legittimazione passiva alla Provincia, in quanto la L.R. n. 10 del 2004, non riconosce alle province abruzzesi autonomia decisionale per il controllo della fauna selvatica e adeguate provviste finanziarie; in particolare, ha osservato che “la L.R. n. 10 del 2004, art. 55, comma 5, individuando l’utilizzo delle risorse finanziarie che la Regione pone a disposizione delle Province, non prende in considerazione le funzioni di controllo della fauna selvatica il cui esercizio da parte dei delegati resta così privo di effettività e concretezza”; tanto più che “le risorse finanziarie, a suo tempo stanziate dalla Regione Abruzzo per i risarcimenti dovuti a causa di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica a persone o cose, sono state distratte per diverse finalità”, cosicchè “non può riconoscersi attualmente alcuna responsabilità in capo alla Provincia non avendo ottenuto dall’ente delegante adeguati poteri e provviste per far fronte a tali situazioni”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Regione Abruzzo affidandosi ad un unico motivo.

La C. ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso ebbe luogo ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma la Sesta Sezione – 3, ne dispose la rimessione alla pubblica udienza presso questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17854/2019, in considerazione delle “disarmonie applicative” emergenti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione della legittimazione passiva nella materia del danno cagionato da fauna selvatica.

Sono state depositate memorie dalle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 157 del 1992, artt. 1 e 9 e dell’art. 2043 c.c. e l'”erronea imputazione della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica alla Regione”.

L’illustrazione del motivo, dopo avere riportato la motivazione della sentenza impugnata relativa al rigetto del primo motivo di appello – con il quale ci si doleva, per quello che si legge nella sentenza, del problema della legittimazione passiva della Regione, assumendo invece quella della Provincia (quale delegataria delle funzioni amministrative nella materia) – e al rigetto del secondo motivo di appello – con cui, in via gradata, si sosteneva la legittimazione dell’ente proprietario della strada teatro del sinistro (cioè dell’ANAS) – si articola:

a) con la deduzione, a pag. 4, punto 15, di una prima doglianza, con la quale sembrerebbe lamentarsi che la sentenza non abbia rispettato quanto emerge da precedenti giurisprudenziali di questa Corte, in punto di sussistenza in subiecta materia dell’onere della prova del comportamento colposo ascrivibile all’ente, una volta ricondotta la vicenda nella logica della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.;

b) quindi, con un’esposizione nella quale si dà atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi in materia di individuazione della legittimazione passiva rispetto ad azioni dirette al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, ed in tale esposizione che si sviluppa fino alla fine, la ricorrente assume, con richiamo a Cass. n. 24089/2017, che la Regione non può essere ritenuta legittimata passivamente “in quanto il potere di gestione è stato assegnato alle Province” e che non “può ritenersi che le misure di sostegno alle Province possano alterare le regole in tema di legittimazione, trattandosi di disposizione di sostegno economico che non spostano ma, al contrario, avvalorano l’imputazione della responsabilità all’Ente locale che, con tali risorse, dovrà provvedere a quanto richiesto per evitare danni da fauna selvatica”.

2. Il motivo è inammissibile quanto alla prima censura.

Non solo non si individua nemmeno de relato, cioè confrontandosi con la motivazione che si è prima riprodotta, quanto nella sentenza impugnata si vorrebbe censurare, ma, soprattutto, passando dalla lettura del ricorso a quella della sentenza, si palesa che il Tribunale ha preso posizione sulla colpa della Regione esaminando – con una motivazione che si colloca dopo quella riprodotta – il terzo motivo di appello.

Il motivo, dunque, al di là della mancata individuazione della motivazione della sentenza assoggettata a critica, che è già di per sè esiziale, si profila come del tutto privo di correlazione e, dunque, di idoneità a svolgere quella critica, poichè non si occupa in alcun modo della motivazione effettivamente resa dal tribunale, sicchè questa Corte di essa non si può occupare.

3. Quanto alla seconda censura il motivo illustra l’esistenza (evidentemente con riferimento allo stato della giurisprudenza di questa Corte all’atto della redazione del ricorso) di tre diversi orientamenti giurisprudenziali – che, rispettivamente, individuano il legittimato passivo nella Regione o nelle province o, di volta in volta, nell’ente cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, effettivi poteri di gestione e controllo del territorio e della fauna – e richiama, con specifico riferimento alla Regione Abruzzo, il precedente costituito da Cass. n. 24089/2017; a tale illustrazione non si accompagna, tuttavia, una critica specifica della decisione impugnata che valga a contestare puntualmente la ratio decidendi, basata – per quanto sopra riportato – sull’accertamento della insussistenza di strumenti e risorse finanziarie che rendano effettivi e concreti i poteri delegati dalla Regione alla Provincia e che consentano di ritenere che a quest’ultima sia stata effettivamente demandata la responsabilità in materia di danni causati alla circolazione dalla fauna selvatica. Il che potrebbe anche comportare profili di dubbia ammissibilità della censura.

4. Va considerato, peraltro, che l’affermazione della legittimazione passiva della Regione, contenuta nella sentenza impugnata, si pone allo stato in linea con la giurisprudenza di legittimità che si è precisata e consolidata in epoca successiva all’ordinanza di rimessione del ricorso alla pubblica udienza (cfr. Cass. n. 7969/2020, Cass. n. 8384/2020, Cass. n. 8385/2020, Cass. n. 12113/2020, Cass. n. 13848/2020, Cass. n. 18087/2020, Cass. n. 18107/2020 e Cass. n. 19101/2020), che ha individuato nella Regione l’unico soggetto passivamente legittimato (ancorchè nell’ambito di un inquadramento della responsabilità nell’alveo dell’art. 2052 c.c., di cui non è dato discorrere nel caso di specie, nel quale si è formato un giudicato interno sull’applicabilità del paradigma dell’art. 2043 c.c.), salva rivalsa nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Ne segue che la seconda censura dev’essere rigettata, non senza dovesi rilevare che il consolidarsi del ricordato orientamento giustifica l’esclusione della rimessione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, sollecitata dalla difesa erariale con la sua memoria.

5. Il ricorso è rigettato.

L’obiettiva incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento che è andato precisandosi soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso – giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Relatore, giusta l’art. 132 c.p.c., comma 3, ed avuto riguardo a quanto autorizzato dal Decreto del Primo Presidente n. 163 del 23 novembre 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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