Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 19/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10342 Anno 2016
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 10511-2012 proposto da:
VIGNA BENEDETTA MARIA ASSUNTA C.F. VGNBDT69M49E974P,
elettivamente domiciliata in ROMA,VIA MARIO SAVINI 7,
presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ROMAGNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIERANGELO
GALMOZZI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
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contro
– DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.P.A. P.I. 00961490158,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE

Data pubblicazione: 19/05/2016

MILIZIE

38,

presso

lo

studio

dell’avvocato

PIERFILIPPO COLETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE LOMBONI, giusta
delega in atti;
– COLSER S.C.A.R.L. C.E. 00378740344, in persona del

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLT 12, presso lo
studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
BERTORA, giusta delega in atti;
A.S.P.

– CASA DI RIPOSO SANTA CHIARA P.I.

84501950152, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
MICHELE CAPORALE, rappresentata e difesa
dall’avvocato STANIUfCT

ONTFATI,

giusta delega in

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 242/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/04/2011 r.g.n. 228/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato GALMOZZT PIERANGELO;
udito ‘Avvocato BONTFATI GIANLUIGT;
udito l’Avvocato COLETTI PIEREILIPPO;

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

udi=o

il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RTTA SANLORENZO, che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine rigetto.

Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8/6/10 – 14/4/2011 la Corte d’appello di Milano ha rigettato
l’impugnazione proposta da Vigna Benedetta Maria Assunta avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Lodi che le aveva respinto la domanda avanzata nei
confronti della Casa di Riposo Santa Chiara A.S.P. per il risarcimento dei danni patiti in
conseguenza di un infortunio sul lavoro verificatosi il 9/6/2003 a seguito di

dipendenze della Colser &ari, cooperativa appaltatrice dei lavori di pulizia
commissionati dalla predetta Casa di riposo, che i a sua volta, aveva chiamato in
giudizio la società di assicurazione il “Duomo” s.p.a.
La Corte d’appello ha spiegato che la lavoratrice non aveva provato la nocività
dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale col lamentato danno alla salute, né la
medesima aveva allegato in modo specifico quali erano state le modalità dell’infortunio
e nemmeno aveva offerto la prova dello stato dei luoghi al fine di consentire di
verificare se si era trattato di una situazione anomala non riconoscibile e non
eliminabile attraverso i dispositivi di protezione, quali le scarpe antiscivolo, di cui era
dotata.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Vigna Benedetta Maria Assunta con
un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resistono con controricorso la Colser Scarl, la A.S.P. – Casa di Riposo Santa Chiara ed
il Duomo Unione Assicurazioni s.p.a.
Motivi della decisione
Con un solo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’onere della prova ex artt.
2697, 1218, 1374, 2087, 2051, 2043 cod. civ. e del D.Lgs. n. 626/1994, del D.Lgs n.
494/1996, nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a
punti decisivi della controversia.
Sostiene, in pratica, la ricorrente che la circostanza della presenza di alcuni centimetri
d’acqua nel bagno non era stata contestata dalla Casa di Riposo e che gravava su
quest’ultima, quale proprietaria e custode del bagno ove si era verificato l’infortunio,
l’onere di provare la sussistenza di situazioni escludenti la sua responsabilità, per cui,
in mancanza di tale prova, la Corte d’appello non avrebbe potuto respingerle la
domanda.
Aggiunge la ricorrente che la Corte territoriale non aveva ritenuto sussistente, a
differenza del primo giudice, il caso fortuito, ma si era limitata a motivare solamente
in ordine alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., omettendo di valutare la
responsabilità extracontrattuale per violazione delle norme di cui agli artt. 2051 e
2043 cod. civ.

scivolamento sul pavimento bagnato mentre svolgeva la propria attività alle

Infine, la ricorrente assume che, pur essendo la responsabilità dell’infortunio
riconducibile alla Casa di Riposo Santa Chiara ASP per la ragione sopra espressa, non
poteva non considerarsi il comportamento processuale contraddittorio della datrice di
lavoro Colser che, contrariamente a quanto affermato in sede di tentativo di
conciliazione, aveva successivamente negato in giudizio la circostanza dell’esistenza di
diversi centimetri d’acqua nel bagno nel momento in cui era avvenuta la caduta, per

confronti delle altre controricorrenti.
Il ricorso è infondato.
Invero, l’unico motivo di censura del ricorso non supera il rilievo, correttamente
evidenziato dalla Corte di merito, del mancato assolvimento, da parte della lavoratrice,
degli oneri di allegazione e di prova in ordine alla pericolosità dell’ambiente di lavoro
ed alla sussistenza del nesso causale fra tale situazione di pericolo ed il lamentato
danno, atteso che solo l’esito positivo di una tale allegazione e dimostrazione avrebbe
spostato sulla committente e sull’appaltatrice del lavoro l’onere di fornire, a loro volta,
la relativa prova liberatoria.
Infatti, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, la
Corte di merito, dopo aver chiarito che la domanda proposta nei confronti della Casa di
Riposo committente si basava sull’asserita inosservanza di norme di sicurezza di
legge, generali e speciali, ha spiegato che nella fattispecie la lavoratrice non aveva
neppure specificamente allegato le modalità dell’infortunio, essendosi limitata a far
riferimento alla presenza di alcuni centimetri d’acqua sul pavimento del bagno ove
aveva eseguito le pulizie, senza dedurre ed offrire la prova dello stato dei luoghi,
ovverosia se si era trattato di una situazione anomala non riconoscibile e determinante
una situazione di pericolo non neutralizzabile nemmeno coi dispositivi di protezione
(scarpe antiscivolo) di cui era pacificamente dotata. In sostanza, secondo il corretto
ragionamento della Corte d’appello, ricadeva sulla lavoratrice, la quale aveva
lamentato di aver subito un danno a causa dell’attività lavorativa svolta, l’onere di
dimostrare non solo il danno lamentato, ma anche la nocività dell’ambiente di lavoro
ed il nesso causale fra tali circostanze.
Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. lav. n. 2897
del 13/2/2015), “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la nozione di
rischio ambientale cui si ricollega la copertura assicurativa – quale rischio che deriva
dalla pericolosità dello spazio di lavoro, della presenza di macchine e del complesso
dei lavoratori in esso operanti – non esonera il lavoratore dall’onere di provare le
modalità concrete dell’infortunio occorsogli durante gli spostamenti sul luogo di lavoro,
essendo ciò necessario al fine di verificare se il detto infortunio, quand’anche ivi

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cui si vedeva costretta ad estendere la domanda in via solidale od alternativa nei

verificatosi, sia comunque correlato ad attività funzionale allo svolgimento della
prestazione lavorativa.”
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

delle tre controricorrenti delle spese del presente giudizio nella misura di C 2500,00
per compensi professionali e di C 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di ognuna

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