Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 13/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10342 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 21632-2010 proposto da:
LAZZAROTTI CESARE LZZCSR61T19F023U,

RICCI GUIDO

RCCGDU35C09F023X, BERTIPAGANI ALMA BRTLMA39P65F021C,
RICCI TERESA RCCTRS64A47F023M, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo
studio dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che li
2014
439

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRICCA
GIAN CARLO;
– ricorrenti contro

RICCI

LIVIA

RCCLVI56A59F023B,

RICCI

ARMANDO

Data pubblicazione: 13/05/2014

RCCRND41E21F023N, RICCI PIER LUIGI RCCPLG60HO3F023Q,
RICCI FABIO RCCFBA67M23F023G, BIGARANI FEDERICA
C.F.BGRFRC61M46F023T, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE CARSON 3, presso lo studio dell’avvocato
IZZO CARLO GUGLIELMO, che li rappresenta e difende

– controri correnti nonchè contro

TONGIANI FRANCESCO, TONGIANI DANIELE;
TONGIANI FRANCO (DECEDUTO), GAMBINO MARIA VITTORIA;
TONGIANI GINO, MOSTI AURELIA (DECEDUTA), GATTINI
GIACOMO (DECEDUTO);
– intimati –

avverso la sentenza n. 842/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 01/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Avellano Silvio difensore dei
ricorrenti che si riporta agli scritti difensivi;
udito l’Avv. Izzo Carlo Guglielmo difensore dei
controricorrenti che chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

unitamente all’avvocato ORLANDI ROBERTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25-5-2002 il Tribunale di Massa,
definendo il giudizio promosso da Tongiani Gino, Mosti Aurelia,
Ricci Armando e Ricci Luigi, poi proseguito dagli eredi di

causa di Tongiani Gino e Mosti Aurelia, dichiarava costituita in
favore dei fondi di proprietà degli attori e a carico dei fondi di
proprietà dei convenuti Lazzarotti Cesare, Ricci Teresa, Ricci Guido
e Bertipagani Alma, servitù di passaggio anche con veicoli a motore,
con l’ubicazione e l’ampiezza individuate nella relazione del C.T.U.
Silvestri. Il giudice di primo grado dichiarava altresì che la porzione
di terreno acquistata da Lazzarotti Cesare e Ricci Teresa con atto del
27-10-1988 non era gravata da alcuna servitù in favore dei fondo
degli attori.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
Lazzarotti Cesare, Ricci Teresa, Ricci Guido e Bertipagani Alma e
appello incidentale Ricci Armando, Ricci Livia, Ricci Fabio, Ricci
Pier Luigi e Bigaraní Federica.
Con sentenza in data 1-8-2009 la Corte di Appello di Genova,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava
acquisita per usucapione in capo agli originari attori e ai loro aventi
causa la servitù di passo pedonale sui fondi dei convenuti individuati
nella sentenza gravata e fatti oggetto della costituita servitù di passo

1

quest’ultimo e nel quale era intervenuta Bigarani Federica, avente

carraio; rideterminava le indennità dovute ai proprietari dei fondi
serventi per la costituzione della servitù; poneva a carico dei
proprietari dei fondi dominanti gli oneri per la realizzazione
dell’allargamento dello stradello, per le altre opere necessarie e per

fondi di Lazzarotti-Ricci Teresa, acquistati per atto del 27-10-1988,
con riguardo all’acquisita servitù di passo.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Lazzarotti Cesare, Ricci Teresa, Ricci Guido e Bertipagani Alma,
sulla base di quattro motivi.
Ricci Armando, Ricci Livia, Ricci Fabio, Ricci Pier Luigi e
Bigarani Federica hanno resistito con controricorso.
All’udienza del 10-1 1-20 11 la Corte ha assegnato termine di
sessanta giorni per provvedere all’integrazione del contraddittorio
nei confronti di Tongiani Franco, Moschi Aurelia e Gattini Giacomo.
Avendo avuto esito negativo il tentativo di notifica
tempestivamente effettuato dai ricorrenti e risultando l’avvenuto
decesso di Tongiani Franco, Moschi Aurelia e Gattini Giacomo, con
ordinanza in data 24-5-2013 la Corte ha assegnato ulteriore termine
di novanta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento per
provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli
eredi delle predetti parti.

2

la futura manutenzione; revocava la previsione limitatativa quanto ai

I ricorrenti hanno ottemperato a tale ordinanza nel termine
all’uopo assegnato e, in prossimità dell’udienza, hanno depositato
una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Appello, nell’affermare l’esistenza della servitù pedonale, è incorsa
nella violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c in quanto in
primo grado gli attori avevano chiesto solo il transito carraio, e i
convenuti si erano opposti a tale richiesta, senza negare l’esistenza
dello stradello e del transito pedonale. Rilevano, inoltre, che lo
stradello esistente ha un percorso che interessa proprietà ben distinte
(Lazzaretti Cesare e Ricci Teresa; Ricci Guido e Beripagnani
non assimilabili in un unico contesto.
Il motivo è infondato.
Dall’esame diretto degli atti, consentito per la natura del vizio
denunciato, si evince che con l’atto introduttivo del giudizio di
primo grado gli attori avevano chiesto che venisse dichiarata la loro
titolarità di “servitù di passo, anche con veicoli”, per titolo o, in
subordine, per usucapione. Orbene, non par dubbio che in tale
domanda doveva ritenersi compresa quella intesa al riconoscimento
della titolarità del passaggio pedonale lungo il percorso sulla quale
gli istanti assumevano di vantare “anche” il diritto di passaggio “con

3

1) Con il primo motivo i ricorrenti deducono che la Corte di

La relativa istanza è stata reiterata dagli attori e loro danti
causa con il primo motivo di appello incidentale, con il quale i
predetti hanno chiesto che, in riforma della decisione di primo grado,
venisse dichiarata l’esistenza in loro favore, quanto meno per

dei convenuti; richiesta che è stata ribadita in sede di precisazione
delle conclusioni, integralmente trascritte a pag.

3 della sentenza

impugnata.
Il giudice del gravame, pertanto, nel dichiarare acquisita per
usucapione in capo agli originari attori e loro aventi causa la servitù
di passo pedonale sui fondi dei convenuti fatti oggetto della
costituita servitù di passo carraio, non ha affatto violato il principio
di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112
c.p.c.
Quanto alle deduzioni (peraltro del tutto generiche) svolte con
il motivo in esame riguardo alla non “assimilabilità” dei fondi dei
convenuti, non si comprende la loro attinenza con il dedotto vizio di
ultrapetizione.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. Deducono che la Corte di
Appello ha errato nel ritenere inapplicabile l’ultimo comma dell’art.
1051 c.c., atteso che il percorso suggerito dal C.T.U. comporta

4

intervenuta usucapione, di una servitù di passo a piedi sullo stradello

l’abbattimento di pali dell’ENEL, muri di recinzione e ulivi secolari,
e invade aie, giardini e cortili Rilevano, inoltre, che la costituzione
di una servitù di passaggio o l’ampliamento, sempre in via coattiva,
di un passo già esistente per il passaggio di autoveicoli, postulano il

del fondo intercluso; laddove, nella specie, la distruzione di ulivi,
viti, giardini, pali dell’ENEL, aie e muri di recinzione si pone in
contrasto con tale fine, senza peraltro consentire di individuare quale
più conveniente uso del fondo intercluso ne risulterebbe.
Aggiungono che l’ampliamento della servitù deve essere negato
allorché il pregiudizio che ne deriverebbe al fondo servente risulti
superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante.
Il motivo è privo di fondamento.
La Corte di Appello, sulla base delle risultanze degli elaborati
peritali, ha escluso che l’intervento necessario per l’ampliamento
della servitù preesistente interessi beni compresi tra quelli indicati
nell’ultimo comma dell’art. 1051 c.c., rilevando che esso comporta
solo l’eliminazione di alcune piante, essenzialmente di vite. La
stessa Corte, inoltre, ha dato atto della genericità delle deduzioni
svolte al riguardo dagli appellanti, non avendo questi ultimi chiarito
quali e quanti manufatti, quali aie e quali cortili fossero investiti
dall’intervento asseritamente demolitorio.

5

soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e del conveniente uso

Ciò posto, si osserva che le doglianze mosse dai ricorrenti,
muovendo dal presupposto secondo cui l’intervento necessario per
l’ampliamento della servitù di passaggio interesserebbe “aie, cortili
e giardini” e comporterebbe l’abbattimento di “pali dell’ENEL, muri

merito avverso le valutazioni espresse dal giudice del gravame;
valutazioni che, essendo sorrette da una motivazione immune da vizi
logici e costituendo espressione di apprezzamenti in fatto riservati al
giudice di merito, si sottraggono al sindacato di legittimità.
3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ancora,
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. Sostengono che
l’allargamento dello stradello a carico del fondo dei convenuti non
poteva essere disposto, potendo essere la via carrabile realizzata sul
terreno antistante dell’attore Ricci Armando, ed esistendo altri due
accessi idonei che realizzano la via più breve, uno dei quali passa
per i mappali 637, 609 608, 607 e 529 di proprietà degli attori.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
I ricorrenti ripropongono sostanzialmente gli stessi assunti
difensivi già prospettati in appello e disattesi dal giudice del
gravame con motivazione immune da vizi logici e giuridici, con cui è
stato rilevato: a) che il percorso individuato dal C.T.U. è preferibile
rispetto ad altri percorsi alternativi, con riguardo al numero dei fondi

6

di recinzione e ulivi secolari”, si risolvono in sostanziali censure di

che avrebbero dovuto essere asserviti, alla lunghezza della via e
all’accesso che avrebbe in concreto potuto realizzarsi ad una strada
(via Fossa Grande) notevolmente più lontana dalla via principale; b)
che, anche utilizzando maggiormente il terreno di Ricci Armando,

si sarebbe comunque determinato un andamento della via carrabile
non rettilineo, che avrebbe ostacolato non poco il già limitato
transito veicolare, data la dimensione ridotta del passo.
Tali considerazioni appaiono conformi alla consolidata
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la determinazione del
luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo deve essere
compiuta alla stregua dei criteri enunciati dal comma secondo
dell’art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell’accesso alla
via pubblica, sempreché la libera esplicazione della servitù venga
garantita con riguardo all’utilità del fondo dominante, e dal minore
aggravio del fondo asservito, da valutarsi ed applicarsi
contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed
equilibrato loro contemperamento e tenuto presente che, vertendosi
in tema di limitazione del diritto di proprietà -resa necessaria da
esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse- va applicato, in
modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù
volontarie, il principio del minimo mezzo. Il relativo giudizio
compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità

non si sarebbe potuto elidere il sacrificio dei fondi dei convenuti, e

se, come nel caso di specie, congruamente e logicamente motivato
(Cass. 5-10-2009 n. 21255; Cass. 19-10-1998 n. 10327; Cass. 16-61989 n. 2903).
4) Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti si dolgono

della violazione degli artt. 1069 comma 2 c.c. 1053 c.c., in relazione
alle statuizioni contenute in dispositivo, concernenti la spettanza a
Ricci Luigi (proprietario del fondo dominante) e non a Ricci Guido,
dell’indennità di euro 3.873,42, nonché la imposizione a carico di
Ricci Guido (comproprietario di una parte del fondo servente) degli
oneri per la realizzazione dell’allargamento dello stradello e delle
altre opere correlate.
Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura della parte motiva della sentenza impugnata si
evince chiaramente che le indennità dovute per il disposto
ampliamento di servitù ex art. 1151 comma 3 c.c. devono essere
corrisposte dai proprietari dei fondi dominanti ai proprietari dei
fondi serventi, mentre gli oneri per la realizzazione
dell’allargamento dello stradello e per le opere correlate devono far
carico ai proprietari dei fondi dominanti.
Il dispositivo della sentenza impugnata che, nel provvedere in
conformità, ha invertito i nominativi dei proprietari dei fondi
dominanti e di quelli serventi, pertanto, reca in sè un mero errore

dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché

materiale derivante da una semplice svista, che, non incidendo sul
contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non è denunciabile
in sede di legittimità, ma può essere corretto, attraverso la procedura di
cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., dallo stesso giudice di appello.

errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito, al
quale, pertanto, va rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la
presentazione del ricorso per cassazione (Cass. 21-5-2002 n. 7451;
Cass. 15-6-1999 n. 5966; Cass. 6-2-1995 n. 1348; Cass. 30-5-1989 n.
2596).
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute
dai resistenti nel presente grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese, che liquida in euro 2.700,00, di cui euuro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11-2-2014
A norma dlel’art. 132 ultimo comma c.p.c., la presente sentenza viene

Come è noto, infatti, la Corte di Cassazione non può correggere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA