Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 11/05/2011), n.10342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8654/2007 proposto da:

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FURIO

CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato PINNA ELENA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SEGHI Luigi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MAIRE ENGEENERING S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 11862/2007 proposto da:

MAIRE ENGINEERING S.P.A. (già CALOSI & DEL MASTIO S.P.A.,

già

IMPRESA DI AMATO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALIFANO NICOLA MARIA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE FURIO

CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato PINNA ELENA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SEGHI LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1519/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/11/2006, r.g.n. 1925/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato SEGHI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, depositato in data 7.2.2001, D.M.E., premesso di aver detenuto – unitamente alla moglie ed ai figli – l’intero pacchetto azionario della “Calosi e Del Mastio s.p.a.”, società operante nel settore dei lavori di restauro edilizio di immobili di consistente valore e pregio, e premesso che in data 5.8.1999 aveva provveduto, unitamente agli altri titolari, a trasferire il suddetto pacchetto azionario alla “Del Mastio Partecipazioni s.r.l.”, esponeva che dagli accordi integrativi stipulati contestualmente al suddetto trasferimento la società acquirente si era impegnata, nei confronti di esso ricorrente, come da bozza di incarico allegata al predetto atto di trasferimento del 5.8.1999, ad affidare allo stesso tutta una serie di attività, quali la collaborazione alla redazione della documentazione relativa alle gare di appalto cui avrebbe partecipato l’acquirente, la tenuta dei rapporti con i committenti attuali e futuri, la consulenza tecnica nella conduzione dei lavori, la direzione tecnica per il mantenimento dell’iscrizione all’A.N.C., con la previsione che il compenso per le attività suddette sarebbe stato calcolato nella misura percentuale dell’1% – oltre alle spese vive – su tutti i lavori di nuova acquisizione successivi all’11.7.1999, e con la ulteriore previsione che la lettera di incarico (che aveva fatto seguito alla suddetta bozza di accordo) avrebbe avuto durata triennale.

Posto ciò rilevava il ricorrente che la società acquirente era venuta meno illegittimamente alle precise obbligazioni assunte con la predetta lettera di incarico, essendogli stato dapprima comunicato che non vi era più necessità di una sua continua presenza in sede, ed essendo stato successivamente invitato a non più interessarsi di molti aspetti di cui si occupava diligentemente.

Chiedeva pertanto, posto che le acquisizioni di lavori dalla su menzionata data dell’11.7.1999 ammontavano a L. 45.641.380.981, per cui la somma dovuta ad esso ricorrente per le pattuizioni suddette ammontava a L. 456.413.809 (pari all’1%), e che gli erano stati corrisposti solo acconti per L. 90.000.000, la condanna della società convenuta alla corresponsione della differenza, pari a lire 366.413.809, oltre al rimborso spese.

Istauratosi il contraddittorio, la Calosi e Del Mastio s.p.a.

contestava quanto dedotto dal ricorrente, e proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la declaratoria della legittimità del recesso dal contratto di collaborazione intervenuto con il ricorrente, e la condanna di quest’ultimo alla restituzione della somma di L. 90.000.000 erogata a titolo di compensi in realtà non dovuti, non essendo stata in concreto alcuna prestazione resa dal D.M..

Con sentenza n. 366/04 in data 18.3 – 19.4.2004 il Tribunale adito accoglieva la domanda proposta dal ricorrente rigettando la domanda riconvenzionale della società, e condannava quest’ultima al pagamento della somma di Euro 189.237,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Calosi e Del Mastio s.p.a.

(alla quale, in corso di causa, subentrava la Maire Engineering s.p.a. quale società incorporante) lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo e l’accoglimento di quelle riconvenzionalmente proposte dalla società predetta.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 7.11 – 20.11.2006, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava le domande proposte dal D.M. con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre confermava le statuizioni del primo giudice in ordine al rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla società.

In particolare la Corte territoriale rilevava che la corretta interpretazione delle clausole dell’accordo intervenuto in data 5.8.1999 – risultanti dalla bozza di incarico – con il quale la società si era obbligata a corrispondere al D.M. una percentuale pari all’1% su tutti i lavori acquisiti a decorrere dall’11.7.1999, non poteva prescindere dallo svolgimento da parte dello stesso delle attività previste nella suddetta bozza di incarico, in ciò rinvenendosi il necessario equilibrio fra le obbligazioni delle parti; e rilevava che nessuna prova aveva fornito il ricorrente dell’effettivo svolgimento dell’attività dedotta in contratto, ed alla stregua della quale trovava giustificazione la previsione del compenso commisurato percentualmente all’importo dei lavori acquisiti.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D.M. E. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi di impugnazione.

Il D.M. resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Lo stesso ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3; violazione di legge; violazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, art. 1363 c.c., art. 1370 c.c. e art. 1371 c.c.. Omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle norme tutte di cui sopra.

In particolare rileva che la Corte territoriale, in maniera contraddittoria ed inaccettabile sul piano sia letterale che logico sistematico, pur nella chiara letteralità del testo dell’accordo, aveva ritenuto che la percentuale dell’1% dovesse essere conteggiata non già sui lavori comunque acquisiti dalla società, ma solo sui lavori in relazione ai quali sia era svolta l’attività dell’appellato sia nell’ambito preliminare dell’acquisizione dei lavori sia in sede di esecuzione degli stessi. In tal modo la Corte di merito aveva operato in violazione dell’art. 1362 c.c., alla stregua del quale, al fine di stabilire quale sia stata la comune intenzione delle parti, occorre basarsi innanzi tutto sul tenore letterale delle parole e sul coordinamento logico delle varie clausole, ed aveva supportato tale erroneo convincimento con delle argomentazioni assolutamente erronee ed illogiche pervenendo alla conclusione che all’obbligo del D.M. di presenziare in azienda per prestare – ove richiesto – la propria attività di collaborazione, non corrispondesse alcun obbligo da parte della società di corrispondere alcunchè.

Col secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3; violazione di legge; violazione dell’art. 2697 c.c..

Omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle norme tutte di cui sopra.

In particolare rileva che la Corte territoriale, argomentando dall’erroneo presupposto che all’appellato incombesse l’onere di fornire la prova dell’avvenuta collaborazione in relazione a precisi ed individuati lavori, aveva ritenuto la carenza probatoria con riferimento all’assunto proposto; per contro il D.M. aveva fornito la prova della propria presenza in azienda, sino a quando non era stato allontanato fisicamente dal luogo di lavoro, e quindi della messa a disposizione la propria attività di collaborazione per l’espletamento delle prestazioni che gli fossero state richieste.

Col terzo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3; violazione di legge; violazione dell’art. 91 c.c..

Omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alle norme tutte di cui sopra.

In particolare rileva che la Corte territoriale, pur prendendo atto che la domanda riconvenzionale della controparte relativa alla restituzione dell’importo di L. 90.000.000 era infondata, aveva posto per intero a carico del D.M. le spese di entrambi i gradi del giudizio assumendo, con motivazione illogica, la “pressochè integrale soccombenza” dello stesso.

Col primo motivo del ricorso incidentale la Maire Engineering s.p.a.

lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva in particolare che la Corte territoriale, dopo aver correttamente affermato che il D.M. avrebbe avuto diritto ai compensi pattuiti sui soli lavori per i quali avesse dimostrato di avere effettuato le prestazioni indicate nell’accordo sottoscritto dalle parti, era caduta in contraddizione non accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla Calosi e Del Mastio s.p.a. concernente la restituzione dell’importo di L. 90.000.000 allo stesso erroneamente versato dalla società. Ciò in quanto, o il D. M. aveva fornito la prova – ma non era questa la convinzione del giudice di appello – dell’attività svolta, ed allora aveva diritto al pagamento dei suoi compensi; o non aveva raggiunto tale prova – siccome affermato dal giudice di appello – ed allora doveva restituire quanto percepito senza causa.

Col secondo motivo del ricorso incidentale lamenta nullità della sentenza in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che nell’impugnata sentenza si riscontrava un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

Ed invero in motivazione la Corte territoriale, rilevato che costituiva conseguenza ineludibile della parziale riforma della sentenza del giudice dì primo grado il diritto della società appellante alla restituzione di quanto ricevuto dall’appellato in esecuzione della sentenza gravata (quantificato nel ricorso in appello in complessivi Euro 244.631,47), aveva affermato che “sul punto l’omissione formale nel dispositivo della esplicita condanna di D.M.E. a pagare alla s.p.a. tale somma non può ingenerare dubbi circa l’effettivo obbligo dell’appellato verso la incorporante Maire Engineering s.p.a., con l’aggiunta degli interessi legali dalle date dei pagamenti”.

Orbene, posto che sia nel dispositivo letto in udienza che in quello depositato unitamente alla motivazione, la Corte d’appello aveva omesso di condannare il D.M. alla restituzione di tali importi, si riscontrava nella fattispecie un insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo che comportava la nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c., comma 2, e pertanto, in accoglimento del suddetto motivo di ricorso, il D.M. andava condannato alla restituzione delle somme in questione in favore della ricorrente incidentale.

Col terzo motivo del ricorso incidentale lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare la ricorrente osserva che la Corte d’appello aveva omesso di valutare integralmente i rilievi che erano stati sollevati dalla società in relazione alle conseguenze della mancata indicazione nel ricorso introduttivo dei lavori sui quali il ricorrente reclamava, in percentuale, le sue pretese. Ed invero la Corte di merito, pur rilevando che neanche tra i documenti prodotti erano rinvenibili tutti i lavori (contratti) indicati nell’elenco redatto dal D.M., si era limitata a sottolineare l’evanescenza e l’inadeguatezza delle prove richieste dall’appellato a fondamento delle sue richieste, mentre avrebbe dovuto trarre le dovute conseguenze dalla mancata indicazione nel ricorso introduttivo dei contratti in questione.

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Posto ciò osserva il Collegio che non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla Maire Engineering s.p.a. per omessa formulazione del principio di diritto da sottoporre al vaglio della Corte.

Rileva invero il Collegio che il ricorrente, se pure utilizzando una non usuale forma interrogativa ed altresì frammentando i singoli motivi di ricorso in una pluralità di quesiti, aveva proceduto alla individuazione, in modo sufficientemente specifico e conferente, delle questioni di diritto sottoposte alla Corte.

D’altronde il quesito di diritto, inteso quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio di diritto generale, deve essere esplicitamente riferito alla lite in oggetto, anche attraverso il richiamo alla fattispecie concreta, in maniera che sia individuabile il carattere risolutivo rispetto al caso in oggetto; ed a tale esigenza rispondono i quesiti formulati dal ricorrente.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Il motivo suddetto si fonda, invero, essenzialmente sulla interpretazione della bozza di incarico allegata all’atto di trasferimento del pacchetto azionario della “Calosi e Del Mastio s.p.a.” del 5.8.1999 e della successiva lettera di conferimento di incarico a firma del Presidente della società predetta.

Posto ciò, è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088;

Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Argomentando da questi rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Specularmente, per come rilevato da questa Corte, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 1^, 2.5.2006 n. n. 10131; Cass. sez. 3^, 21.4.2005 n. 8360; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. 3^, 6.8.2004 n. 15197; Cass. sez. 3^, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. 3^, 17.7.2003 n. 11193).

Alla luce di tali principi il motivo all’esame si appalesa fondato, ove si osservi che la regola che riserva al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo trova il limite della coerenza logica del ragionamento e degli argomenti svolti dal decidente, coerenza che si sostanzia nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Osserva invero il Collegio che, in tema d’interpretazione del contratto, la volontà delle parti – da intendersi quale volontà esteriormente riconoscibile alla stregua del significato delle parole utilizzate dai contraenti e del significato che le parti, per come emerge dal comportamento tenuto, hanno ritenuto di attribuire alle stesse – dev’essere desunta dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui “clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.): ciò in quanto siffatta operazione interpretativa deve essere effettuata attraverso la connessione dei vari elementi e la loro reciproca integrazione, ricercando cioè il senso che risulta dal complesso dell’atto, alla stregua del fondamentale principio logico per cui l’atto deve essere interpretato con la lettura non d’un suo isolato brano, bensì del suo integrale contenuto (Cass. sez. lav., 27.6.1998 n. 6389). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 – 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure).

In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall’art. 1371.

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la locuzione relativa al compenso previsto in favore del D.M. (“si concorda fin d’ora che il compenso per le attività suddette sarà calcolato in percentuale dell’1% su tutti i lavori comunque acquisiti dalla Calosi e Del Mastio s.p.a. … successivamente all’11.7.1999”) andasse correlata allo svolgimento dei quattro compiti (collaborazione alla redazione delle gare di appalto, rapporti con i committenti attuali e futuri, consulenza tecnica nella conduzione dei lavori, direzione tecnica per il mantenimento dell’iscrizione all’A.N.C.) segnalati come controprestazione lavorativa del D.M.. Pertanto l’avverbio “comunque” andava riferito non a qualsiasi modalità di acquisizione dei lavori da parte della società, anche estranea alla prestazione del ricorrente, ma soltanto al suddetto sottoinsieme in cui si concretavano gli specifici compiti assegnati allo stesso, posto che in caso contrario l’attribuzione di una percentuale sul valore complessivo dei lavori in assenza di attività si sarebbe tradotto nel riconoscimento allo stesso di una sorta di royalty, svincolata da qualsiasi attività lavorativa.

Rileva il Collegio che l’iter argomentativo della Corte territoriale non appare coerente alle regole codicistiche sopra indicate, previste in tema di ermeneutica contrattuale. Ed invero i giudici di merito, nel fornire la suddetta interpretazione della regolamentazione pattizia in questione, hanno del tutto omesso di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione dell’accordo, pervenendo ad una operazione ermeneutica che non appare rispettosa della previsione normativa di cui al primo e dell’art. 1362 c.c., comma 2.

Ed invero l’art. 1362 c.c., dispone, al primo comma, che, nell’interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Il comma 2, aggiunge che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Pertanto, nell’ambito di tali principi, finalità dell’interpretazione è la individuazione della comune intenzione delle parti, nella cui ricerca assume funzione fondamentale il senso letterale delle parole; questo, tuttavia, pur nella sua apparente chiarezza, è delineabile solo attraverso la connessione degli elementi e la relativa integrazione nonchè la valutazione del complessivo comportamento delle parti (art. 1362 cod. civ., comma 2);

passaggi necessari, con funzione non subordinata bensì concorrente, ed espressione del fondamentale principio logico per cui i comportamenti complessivi delle parti, anche successivi alla redazione dell’atto, hanno una evidente funzione ermeneutica in quanto, attraverso il loro esame, e segnatamente attraverso la valutazione del comportamento tenuto dalle parti nella concreta attuazione degli impegni assunti, l’interprete può giungere alla determinazione della comune intenzione delle parti al momento della stipula.

Nel caso dì specie risulta che, successivamente alla stipula suddetta, la società ebbe a corrispondere al D.M. l’importo di L. 90.000.000, in evidente esecuzione dell’obbligazione contrattualmente assunta, somma di cui la stessa ha chiesto riconvenzionalmente la condanna alla restituzione sotto il profilo che in concreto nessuna prestazione sarebbe stata resa dal D. M..

Orbene, siffatto comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipula del contratto, laddove la società ha proceduto alla erogazione della somma suddetta seppure, alla stregua delle stesse affermazioni della società convenuta, in assenza di alcuna prestazione da parte del D.M., inficia chiaramente la coerenza del ragionamento svolto dal giudice di merito circa la necessità che il compenso dell’1% sui lavori acquisiti dalla Del Mastio e Calosi s.p.a. andasse correlato alla svolgimento delle attività dedotte nella bozza di incarico ed indicate come controprestazione lavorativa del D.M..

Nè appare privo di rilievo l’ulteriore elemento, di natura testuale, parimenti non valutato dalla Corte di merito, costituito dalla esplicita previsione, nella bozza (e nella successiva lettera) di incarico, della corresponsione al D.M. del compenso pattuito entro trenta giorni dalla stipula dei contratti da parte della società; trattasi invero di un elemento di discontinuità rispetto all’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale nell’interpretazione dell’accordo in questione, secondo cui il corrispettivo era collegato non già alla acquisizione dei lavori bensì al materiale espletamento delle attività che sarebbero state affidate dalla società al D.M..

Ritiene pertanto il Collegio, alla stregua delle considerazioni svolte, che il percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale relativo alla interpretazione della bozza di incarico allegata all’atto di trasferimento delle azioni (e quindi, della successiva lettera di conferimento di incarico a firma del Presidente della Calosi e Del Mastio s.p.a.), si appalesa non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale sopra indicate; e pertanto il suddetto motivo di ricorso va accolto, rimanendo in tale pronuncia assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale proposti dal D.M..

In base alle argomentazioni suddette va parimenti accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Maire Engineering s.p.a., con il quale la società predetta ha lamentato, tra l’altro, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte di merito in relazione al rigetto del gravame concernente il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Calosi e Del Mastio s.p.a. con cui era stata chiesta la restituzione dell’importo di L. 90.000.000 versato al ricorrente dalla società.

Rileva invero il Collegio che la motivazione svolta dalla Corte di merito si appalesa senz’altro insufficiente e contraddittoria ove si osservi che la Corte predetta, pur assumendo che la locuzione contenuta nella bozza di incarico e relativa al compenso previsto in favore del D.M. (“si concorda fin d’ora che il compenso per le attività suddette sarà calcolato in percentuale dell’1% su tutti i lavori comunque acquisiti dalla Calosi e Del Mastio s.p.a. …

successivamente all’11.7.1999”) andasse sicuramente correlata allo svolgimento dei quattro compiti segnalati come controprestazione lavorativa del D.M., e pur pervenendo di conseguenza al rigetto delle domande proposte dallo stesso sotto il profilo che nessuna prova aveva fornito l’interessato in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività dedotta in contratto, aveva rigettato l’appello incidentale proposto dalla società assumendo che la corresponsione della predetta somma di L. 90.000.000, della quale la società aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione, trovasse sinallagmaticamente la propria giustificazione nello svolgimento di una attività che, sebbene marginale rispetto a quella dedotta nella bozza di incarico, si inseriva comunque nelle previsioni di tale bozza.

Appare palese la contraddittorietà sul punto della motivazione di talchè, anche sotto tale profilo, si impone la cassazione della impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società.

In tale pronuncia rimangono assorbiti gli ulteriori motivi svolti dalla società nel suddetto ricorso incidentale, dovendosi in particolare precisare, con riferimento al terzo motivo, fondato in buona sostanza sulla mancata allegazione da parte del D.M. dei contratti posti a fondamento delle sue rivendicazioni retributive, che il rinvio al giudice di merito per nuovo esame in relazione all’assetto globale dei rapporti giuridici intervenuti tra le parti, rende assorbito anche il suddetto motivo di ricorso.

Si impone pertanto, alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice di appello, designato nella Corte d’Appello di Bologna, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli ulteriori motivi, nonchè accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA