Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10342 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29931-2018 proposto da:

F.J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22,

presso il CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO BALDACCHINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 729/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– con atto di citazione, notificato in data 10.06.2006, il Condominio

(OMISSIS) convenne in giudizio la ditta F.J.M. per sentirla dichiarare responsabile – ai sensi dell’art. 1669 c.c., e del contratto di appalto stipulato in data 21.09.2000, art. 14, – per i difetti e per i vizi attinenti i lavori di rifacimento degli intonaci dei prospetti del fabbricato condominiale; chiese, quindi, che la ditta fosse condannata alla eliminazione dei difetti dell’opera o, comunque, al risarcimento dei danni subiti.

– si costituì in giudizio la ditta F.J.M. ed eccepì, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione; negò ogni responsabilità per i danni lamentati dal Condominio addebitandoli a problemi di statica dell’edificio;

– su istanza del condominio, il Tribunale autorizzò la chiamata in causa del direttore dei lavori Arch. R.A., il quale si costituì in giudizio, resistendo alla domanda;.

– Il Tribunale di Agrigento accolse la domanda nei confronti dell’impresa edile F.J.M., che condannò all’esecuzione dei lavori per l’eliminazione dei vizi e, in caso di inadempimento nel termine assegnatole, al pagamento della somma di Euro 42.999,11;

– F.J.M. propose appello sostenendo sia che il Tribunale di Agrigento avesse erroneamente applicato la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c., in luogo all’art. 1667 c.c., e che fosse intervenuta la decadenza e la prescrizione dell’azione proposta dal Condominio;

– la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 30.3.2018, rigettò il gravame;

– la corte territoriale ritenne che l’art. 1669 c.c., fosse applicabile anche ad opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, ad interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti; il riconoscimento dei vizi da parte della ditta appaltatrice dava luogo ad una nuova ed autonoma obbligazione, rispetto ai termini di cui all’art. 1669 c.c., svincolata dai termini di decadenza di cui all’art. 1669 c.c., e soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che, nella specie, non si era verificata;

– per la cassazione della sentenza, F.J.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi;

il Condominio (OMISSIS) e l’Arch. R. sono rimasti intimati;

su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio;

in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.; il ricorrente contesta, in primo luogo, che le opere di rifacimento dell’intonaco configurassero opere strutturali, rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c., con la conseguenza che l’azione proposta doveva essere dichiarata prescritta, in quanto, dalla sentenza impugnata risultava che la consegna dell’opera era avvenuta il (OMISSIS) e l’azione era stata proposta in data 10.6.2006, oltre il termine di cinque anni dalla consegna. Inoltre, le venature evidenziate nel prospetto non sarebbero riconducibili alla cattiva realizzazione dell’intonaco ma dovute alle precarie condizioni statiche del fabbricato e da vizi costruttivi;

il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, fondata sulla durata decennale della prescrizione in seguito al riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore;

la corte di merito ha, infatti, ritenuto che l’appaltatore avesse riconosciuto i vizi dell’opera, da cui derivava l’assunzione di un’autonoma obbligazione di garanzia, distinta da quella originaria, soggetta al termine decennale di prescrizione (pag. 7 della sentenza impugnata);

detta ratio non è stata attinta dal motivo di ricorso, nel quale non si contesta affatto il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, e, conseguentemente, il decorso del termine decennale di prescrizione;

la corte di merito ha fatto applicazione del principio, affermato costantemente da questa Corte, secondo cui il riconoscimento dei vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale (Cassazione civile sez. II, 07/06/2018, n. 14815; Cassazione Civile, Sez. IL 4.1.2018 n. 62, Cassazione civile sez. III, 20/04/2012, n. 6263).

quanto all’ulteriore censura relativa all’insussistenza dei vizi di realizzazione dell’opera ed alla loro riconducibilità alle condizioni statiche dell’edificio, il motivo difetta di specificità in quanto si limita a contestare, in maniera apodittica, le risultanze della CTU nella parte in cui afferma che i difetti dell’intonaco erano stati causati dalla composizione della malta escludendo che il lamentato distacco dell’intonaco, manifestatosi con fessurazioni a ragnatela, fosse dovuto al dissesto strutturale dell’edificio (pag. 5 della sentenza impugnata);

le contestazioni mosse alla CTU sono, pertanto, volte ad un riesame della vicenda processuale, laddove il controllo del giudice di legittimità è limitato al profilo della correttezza giuridica della norma applicata ed al vizio motivazionale, nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, non essendosi pronunciata la Corte d’Appello in ordine alla responsabilità del direttore dei lavori;

il motivo è inammissibile sotto diversi profili;

va preliminarmente evidenziato che, trattandosi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, – il giudizio d’appello è stato introdotto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012 del D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, – il ricorso per cassazione non poteva essere proposto per vizio motivazionale;

– in ogni caso, il motivo si risolve in una generica censura alla sentenza impugnata tale da non poter essere sussumibile in uno dei motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., (Cassazione civile sez. un., 24/07/2013, n. 17931);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, sia pur per ragioni parzialmente diverse da quelle indicate dal relatore nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., (Cass. Civ. Sez. VI, 23/03/2017, n. 7605);

– non deve provvedersi sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA