Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10341 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26758-2015 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPINA NIGRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 171/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la C.T.R. del Molise ha respinto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2008, fondato sul rilievo della emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti;

2. il ricorrente deduce la nullità della sentenza d’appello “per violazione dell’art. 111 Cost., art. 118 Disp. att., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. – omessa motivazione”, avendo la C.T.R. aderito genericamente alla decisione di prime cure, senza prendere posizione sulle eccezioni puntualmente sollevate nell’atto di appello e senza rivelare la ratio decidendi della propria decisione, e dunque adottando una motivazione meramente apparente;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. la censura è fondata, alla luce dell’univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “la motivazione di una sentenza può ben essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè, però, i contenuti mutuati diventino oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. S. U. n. 14814/08 e n. 642115). In particolare, ove pronunciata in sede di gravame, una sentenza così motivata può ritenersi valida a condizione che il giudice d’appello, nel fare proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima – sia pure in modo sintetico – le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. nn. 4780116, 6326116; v. Cass. s. u. n. 8053114; conf. Ex multis, Cass. sez. nn. 16612/15, 15664/14, 10741/14, 10491/14, 5979/14, 12664/12, 7347/12, 7477/11, n. 3367/11, 979/09, 13937/02), risultando invece nulla, per radicale carenza della motivazione – sub specie di motivane apparente – allorquando la laconicità della motivazione adottata non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermata condivisione del giudizio di primo “grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, con adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 6326/16, 3320/16, 25623/15, 16602/15, 9967/15, 107115, 28113/13, 3340/13, 15483/08, 1573/07, 2268/06, 25138105, 13990/03, 3547/02)” (in termini, Cass. sez. 6-5 n. 17551/16; conf., da ultimo, Cass. sez. 5, n. 2059/17);

5. nel caso di specie la C.T.R., dopo aver pedissequamente trascritto la motivazione della C.T.P., si è limitata ad aggiungere: “Pertanto, appare senza ombra di dubbio che il convincimento del giudice si è formato sull’esame della documentazione in atti, prodotta dal contribuente e dall’Ufficio, sicchè non assume alcun pregio l’eccezione di omesso esame di materiale probatorio”, adottando così una motivazione generica, acritica ed apparente, poichè non calibrata sulle specifiche censure dell’appellante;

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio, per l’adozione di una decisione adeguatamente motivata.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 02 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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