Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10341 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10341 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 25644-2010 proposto da:
ACQUAVIVA SALVATORE, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
VINCENZO PETRALIA con studio in CATANIA VIA VERONA 62
(avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

2015

ricorrente

contro

723

COMUNE DI CATANIA;
– intimato nonchè contro
SERIT SICILIA SPA in persona del Presidente e legale

Data pubblicazione: 20/05/2015

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ACCURSIO GALLO con procura notarile del
Not. Dr. BRUCIA GIOVANNI in PALERMO rep. n. 2135 del

– resistente –

avverso la sentenza n. 69/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
04/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il

resistente l’Avvocato GALLO

che

ha

chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

09/06/2011;

Svolgimento del processo

Salvatore alcune iscrizioni a ruolo relative a
Tarsu per gli anni d’imposta dal 1993 al 1995 e dal
1997 al 2003 con interessi e sanzioni per un
importo complessivo di e 10.792,06 nonché per Iciap
per gli anni 1991 e 1993 con interessi e sanzioni
per un importo complessivo di 442,74.
Il contribuente impugnò i ruoli davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catania
asserendo che le cartelle di pagamento non gli
erano mai state notificate. La CTP, ritenuto che
l’estratto di ruolo non rientrava nel novero degli
atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.L.gs
546/1992, dichiarava inammissibile il ricorso con
sentenza confermata, su appello della contribuente,
dalla Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione il Comune con cinque motivi. Serit

Il comune di Catania aveva notificato ad Acquaviva

Sicilia

memoria

con

spa resiste

corredata di procura in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via

preliminare deve

essere

respinta

speciale al difensore per il giudizio di
cassazione. Infatti per costante orientamento
“Il mandato apposto in calce o a margine del
ricorso per cassazione, è, per sua natura,
speciale e non richiede alcuno specifico
riferimento al processo in corso, sicché é
irrilevante la mancanza di un espresso richiamo
al giudizio di legittimità ovvero che la formula
adottata faccia cenno a poteri e facoltà
solitamente rapportabili al procedimento di
merito.” Sentenza n. 18468 del 01/09/2014.
Con il primo e secondo motivo di ricorso il
ricorrente Acquaviva Salvatore lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc

l’eccezione di mancanza di valida procura

e del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, nonché omessa pronuncia su un punto
decisivo della controversia per non avere il
giudice di appello, in violazione della norma
indicata, tenuto conto che, a fronte
dell’eccezione del contribuente di mancata
2

b9–\

notifica

delle

cartelle

di

pagamento, il concessionario aveva prodotto in
giudizio solo un avviso di ricevimento relativo
ad una cartella ed una relata di altra cartella
sicchè, in relazione ad altre sette cartelle,

alla loro notifica.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente
lamenta

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art. 115 comma 1 cpc e 2697 cc in
relazione all’art. 360 comma l nr. 3 e 4 cpc
perché i giudici di appello hanno erroneamente
ritenuto che il concessionario avesse
documentato la notifica di tutte le cartelle
relative ai ruoli impugnati mentre, al
contrario, solo di due cartelle su nove era
stata documentata la notifica.
Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.140 cpc in relazione all’art. 360 comma
l nr. 3 e 4 cpc perché i giudici di appello
hanno erroneamente ritenuto che la notifica
delle cartelle fosse regolare ed il ricorso
tardivo sebbene, in violazione dell’art. 140
cpc, non fosse possibile verificare

il

destinatario ed il luogo in cui il messo avrebbe
3

non era stata acquisita alcuna prova in ordine

, inviato l’avviso di

avvenuto deposito.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.148 cpc e 3 e 7 legge 890/82 in
relazione all’art. 360 coma 1 nr. 3 cpc perché

che la notifica delle cartelle fosse regolare
sebbene effettuata da un Agenzia privata con
consegna ad un familiare senza alcuna
specificazione in ordine allo stato di
convivenza.
Tutti i motivi proposti,tra loro strettamente
avvinti, che prospettano tutti sotto differenti
profili la stessa questione della mancata
notifica delle cartelle di pagamento relative
ai ‘ ruoli, sono infondati e devono essere
respinti.
Infatti i giudici di appello hanno confermato la
decisione di primo grado in quanto risultavano
regolari le notifiche delle cartelle oggetto del
contendere, come dimostrato dal Concessionario
con l’allegazione delle relate di notifica.
L’accertamento di fatto compiuto dai

giudici

appare idoneamente motivato ed immune da censure
e pertanto insindacabile in questa sede tanto

i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto

più che
da parte

la prova
del

della

conoscenza

contribuente della propria

posizione debitoria risulta dalla circostanza
che il predetto aveva presentato domanda di
condono ex legge 289/2000 effettuando a partire

rate successive.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso

proposto in ordine a tutti i motivi con condanna
alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto e condanna il
ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in 2.200,00 euro
oltre spese accessorie e forfetarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2015

dal 30/9/2004 il pagamento dell’acconto e delle

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