Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10341 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33881 – 2018 R.G. proposto da:

EFFEROMA s.r.l., – p. i.v.a. (OMISSIS), – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via San Tommaso d’Aquino, n. 83, presso lo studio dell’avvocato

Tommaso Longo che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

LA PIZZOLANA s.r.l., – p. i.v.a. (OMISSIS), – in persona del legale

rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 3183 dei 8/14.5.2018 della corte d’appello di

Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24

ottobre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 28.1.2009 “La Pizzolana” s.r.l. citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma la “Efferoma” s.r.l..

Esponeva che con contratto in data (OMISSIS) aveva affidato alla società convenuta l’esecuzione dei lavori di riparazione di un cancello automatico; che in fase di tinteggiatura del cancello la convenuta aveva utilizzato una vernice di colore non corrispondente al colore originario.

Chiedeva che la s.r.l. convenuta fosse condannata alla riverniciatura a sua cura e spese del cancello ovvero, in ipotesi di indisponibilità, al pagamento della somma di Euro 5.000,00, quale costo delle opere da eseguirsi, nonchè della somma di Euro 1.000,00, a titolo di risarcimento dei danni.

2. La “Efferoma” s.r.l. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 23620/2010 l’adito tribunale accoglieva la domanda attorea.

4. La “Efferoma” s.r.l. proponeva appello.

Resisteva “La Pizzolana” s.r.l.

4.1. Con sentenza n. 3183 dei 8/14.5.2018 la corte d’appello di Roma dichiarava la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, degli atti susseguenti e della sentenza impugnata; accoglieva la domanda de “La Pizzolana” e per l’effetto condannava la “Efferoma” alla corretta esecuzione, a sua cura e spese, dei lavori di riverniciatura del cancello ovvero, in mancanza, al pagamento a “La Pizzolana” della somma di Euro 3.750,00, oltre interessi; condannava la “Efferoma” alle spese del doppio grado e di c.t.u..

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Efferoma” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

“La Pizzolana” s.r.l. non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, assorbita nell’accoglimento del secondo motivo la disamina del terzo motivo; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1321,1322,1327,1655, 1668 e 2967 c.c., e dell’art. 116 c.p.c..

Deduce che la corte di merito ha erroneamente determinato la portata del rapporto contrattuale.

Deduce segnatamente che l’incarico conferitole da “La Pizzolana” non contemplava la verniciatura del cancello, verniciatura che altra ditta specializzata doveva eseguire successivamente all’effettuazione, da parte sua, delle saldature per gli attacchi; che propriamente l’incarico conferitole contemplava l’apposizione sulle saldature di una vernice antiruggine in attesa del successivo intervento di verniciatura.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 159 e 161 c.p.c., art. 162 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c..

Deduce che la corte territoriale ha dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, degli atti conseguenti e della sentenza di prime cure e nondimeno ha posto a fondamento della sua decisione gli esiti della consulenza tecnica espletata in prima istanza, consulenza alle cui operazioni essa ricorrente non ha potuto prender parte e la cui nullità aveva puntualmente addotto con l’atto di appello.

Deduce quindi che la corte distrettuale avrebbe dovuto far luogo alla rinnovazione dell’istruzione probatoria e della c.t.u., sicchè, in difetto, non avrebbe potuto che respingere l’avversa domanda in quanto priva di riscontro probatorio.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e art. 162 c.p.c., comma 2.

Deduce che la corte di Roma ha dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, degli atti conseguenti e della sentenza di prime cure e tuttavia ha posto a carico di essa ricorrente le spese del giudizio di primo grado e della c.t.u. espletata in prima istanza, benchè del tutto incolpevolmente al giudizio di prime cure non ha preso parte.

11. Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina e del primo e del terzo motivo.

11.1. In particolare, con riferimento all’assorbimento del primo motivo, si rimarca che con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente si duole non solo per l’asserita erronea qualificazione della “portata e natura del rapporto contrattuale” (così ricorso, pag. 12), ma si duole altresì giacchè la corte romana “del tutto apoditticamente ha ritenuto che vi era un danno risarcibile” (così ricorso, pagg. 12 – 13). E quest’ultimo, evidentemente, è profilo in relazione al quale hanno senza dubbio esplicato valenza gli esiti della consulenza tecnica dalla stessa corte capitolina irritualmente – come si dirà – recepita.

12. In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse (cfr. Cass. 14.6.2016, n. 12156; Cass. 11.11.2010, n. 22914; Cass. 15.5.2009, n. 11317, secondo cui la deduzione con l’atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla “vocatio in ius”, non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell’impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell’atto di evocazione in giudizio, giacchè l’effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorchè operante “ex nunc”, poichè, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale; Cass. 8.6.2012, n. 9306; Cass. 13.12.2005, n. 27411).

13. Ebbene nel caso di specie la corte d’appello ha sì rilevato, siccome doveva, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale formulata dall’appellante “Efferoma”, la nullità della “vocatio in ius” di cui all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in dipendenza del mancato invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Ha sì dichiarato, siccome doveva, la nullità, oltre che della citazione di prime cure, di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di primo grado.

E tuttavia, anzichè far luogo, siccome avrebbe dovuto, alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, alle cui operazioni la “Efferoma”, contumace senza colpa in prima istanza, non aveva potuto partecipare, ha esplicitamente recepito e fatto propri gli esiti della medesima c.t.u..

Invero ha affermato che “nella specie, dalla c.t.u. espletata in primo grado è emerso che i buchi e le bruciature sui pannelli di lamiera del cancello “coperti con vernice grigio chiaro non uguale alla verniciatura esistente”, sono da imputare alla esecuzione non a regola d’arte delle saldature con le quali si è provveduto a sostituire i pistoni già esistenti” (così sentenza d’appello, pag. 5).

E’ innegabile dunque che la corte di merito è incorsa nel denunciato error in procedendo. (v. anche S.U. n. 9217/2010).

14. In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 3183 dei 8/14.5.2018 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, in tal guisa assorbita la disamina del primo e del terzo; cassa – in relazione e nei limiti del motivo accolto – la sentenza n. 3183 dei 8/14.5.2018 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la s.r.l. ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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