Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10340 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10340 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 19539-2010 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE 94 A RL in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
CERAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO
2015

MARTELLA giusta delega a margine;
– ricorrente –

722

contro
COMUNE DI MESSINA;

– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 20/05/2015

COMUNE DI MESSINA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 26
STUDIO VIETTI, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
CARATOZZOLO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;

contro

COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE 94 A RL in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
CERAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANO
MARTELLA giusta delega a margine;

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 256/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il
19/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARATOZZOLO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.

controricorrente incidentale –

Svolgimento del processo

Il Comune di Messina aveva notificato alla

intimazione relativo alla cartella di pagamento già
emessa nei suoi confronti per crediti TARSU per gli
anni d’imposta dal 1999 al 2003 per un importo di C
115.701,66. Il Comune infatti aveva ritenuto la
cooperativa soggetta al pagamento dell’imposta
TARSU per l’attività esercitata di vigilanza e
gestione della sosta a pagamento nelle vie del
centro cittadino.
La società contribuente impugnò il provvedimento
del Comune di rigetto della richiesta di sgravio
avanzata dalla Cooperativa davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina la quale accolse
il ricorso con sentenza riformata, su appello del
Comune, dalla Commissione Tributaria regionale
della Sicilia.
I giudici di appello ritennero infatti pienamente
legittima l’applicazione della imposta TARSU anche
alle aree scoperte adibite a servizio pubblico di

1

Cooperativa Sociale Orizzonte ’94 a r.l. un atto di

sosta

a

affidato

pagamento

in

gestione alla Cooperativa.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione la Cooperativa Sociale Orizzonte ’94 a

con controricorso e ricorso incidentale
condizionato affidato ad un motivo. La Cooperativa
ha deposito memoria al ricorso incidentale
condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Cooperativa
Sociale Orizzonte ’94 a r.l. lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt.112 cpc e 11
coma 3 e 12 coma l D.L.gs 546/1992 nonché
insufficiente motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
360 comma 1 n.3 e 5 cpc perché il giudice di
secondo grado ha ritenuto che l’appello proposto
e sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento
Tributi e non dal Sindaco fosse ammissibile e
regolare, nonostante la mancanza di delega del
Sindaco.
Con il secondo motivo di ricorso la Cooperativa
Sociale Orizzonte ’94 a r.1. lamenta violazione
2

r.l. con tre motivi. Il Comune di Messina resiste

dell’art.112 cpc,

e falsa applicazione

per violazione del principio di corrispondenza
tra chiesto e pronunciato, ed omessa pronuncia
su un punto decisivo della controversia ex art.
360 coma l nr. 3 e 5 cpc per non avere il

contraddittorio per mancata partecipazione al
giudizio di appello di tutte le parti del
giudizio di primo grado. Infatti il Comune di
Messina aveva proposto e notificato l’atto di
appello soltanto nei confronti della Cooperativa
e non anche della Serit Sicilia che aveva
partecipato al primo grado di giudizio.
I due motivi sono infondati. Infatti, quanto al
primo, l’art. 11 comma 3 D.Lgs 546/1992 come
sostituito dall’art.3 bis coma l D.L. 31 marzo
2005 nr. 44 convertito nella legge 31 maggio
2005 nr.88 (applicabile anche ai giudizi in
corso alla data di entrata in vigore della
legge) attribuisce al dirigente dell’Ufficio
Tributi il potere di rappresentare in giudizio
il Comune e pertanto l’appello proposto risulta
ammissibile anche se nella procura non vi è
menzione della facoltà di agire in qualità di
delegato del sindaco.
In ordine al secondo motivo, correttamente il
3

giudice di appello ritenuto violato il

proposto

Comune di Messina ha

e

notificato l’atto di appello soltanto nei
confronti della Cooperativa in quanto la Serit
Sicilia si era costituita in primo grado per
rilevare la propria carenza di legittimazione

appello ha ritenuto di non disporre
l’integrazione del contraddittorio non ordinando
alcuna notifica dell’atto di appello all’Agente
della Riscossione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. 115 e 166 cpc e 62 D.L.gs 507/1993 in
relazione all’art. 360 comma l nr. 3 e 5 cpc
perché i giudici di appello hanno erroneamente
ritenuto che fosse soggetta al pagamento
dell’imposta TARSU l’attività esercitata di
vigilanza e gestione della sosta a pagamento
nelle vie del centro cittadino di Messina
nonostante la mancanza del requisito della
suscettibilità a produrre rifiuti.
Anche il terzo motivo è infondato. Infatti
occorre premettere che sez. 6 – 5, Ordinanza n.
19469 del 15/09/2014 “In tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
l’art. 62, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993,
4

passiva. Lo stesso Collegio giudicante in

n.

507,

pone

carico

a

dei

possessori di immobili una presunzione legale
relativa di produzione di rifiuti, sicché, ai
fini dell’esenzione dalla tassazione prevista
dal comma 2 del citato art. 62 per le aree

natura o per il particolare uso, è onere del
contribuente indicare nella denuncia originaria
o in quella di variazione le obiettive
condizioni di inutilizzabilità e provarle in
giudizio in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o ad idonea
documentazione.
Il principio generale che governa la TARSU è
costituito dal rapporto con la disponibilità
dell’area produttiva di rifiuti per cui “La
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), in virtù dell’art. 62, primo
comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che
costituisce previsione di carattere generale, è
dovuta unicamente per il fatto di occupare o
detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso
adibiti (ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne
consegue che sia le deroghe alla tassazione
indicate dal secondo coma del medesimo art. 62,
5

inidonee alla produzione di rifiuti per loro

e

sia

le

delle

riduzioni

tariffe

stabilite dal successivo art. 66 non operano in
via automatica, in base alla mera sussistenza
delle previste situazioni di fatto, dovendo,
invece, i relativi presupposti essere di volta

quella di variazione. (Principio affermato dalla
S.C.

con riguardo ad aree detenute dal

contribuente per concessione demaniale, restando
indifferente – per la tassazione a suo carico che il loro utilizzo fosse in prevalenza di
terzi) sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013.
Nella fattispecie non risultava provata secondo
giudici di merito l’applicabilità
dell’esenzione di cui all’art.62 comma 2 D.Lgs
507/93 e

ciò

ha comportato correttamente il

rigetto del ricorso.
In ogni caso la ricorrente non ha censurato la
ratio decidendi della sentenza impugnata secondo

in volta dedotti nella denunzia originaria o in

la quale erano divenuti definitivi per mancanza
di impugnazione nei termini sia gli avvisi di
accertamento che la cartella di pagamento e
relativa intimazione inerente alla medesima
pretesa impositiva e pertanto la materia del
contendere consisteva solo nel rifiuto del
Comune di revoca in autotutela.
6

(91

di censura della

Pertanto in mancanza
ratio

decidendi

ricorso

il

deve

essere

dichiarato inammissibile.
Con

di

unico motivo

ricorso

incidentale

condizionato il Comune di Messina lamenta

comma 3 D.L.gs 31/12/1992 nr. 546 ai sensi
dell’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc perché il
giudice di appello non ha rilevato
l’inammissibilità del ricorso proposto dalla
Cooperativa avverso il diniego del Comune
all’istanza di sgravio proposta dal momento che
erano divenuti definitivi per mancata
impugnazione nei termini sia gli avvisi di
accertamento che la cartella di pagamento e
relativa intimazione inerente alla medesima
pretesa impositiva.
Il

ricorso incidentale risulta assorbito stante

il rigetto del ricorso principale. Le spese
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale
assorbito il ricorso incidentale e condanna la
ricorrente Cooperativa Sociale Orizzonte ’94 a
r.l. al pagamento delle spese del giudizio di
7

violazione o falsa applicazione dell’art.19

legittimità che si

liquidano

in

e

7.000,00 complessive oltre spese accessorie e
forfetarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

V sezione civile il 18/2/2015

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