Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10340 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14610-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ &

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1425/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato a C.O.A. relativo alla variazione di classamento, a seguito di procedura DOCFA, di un immobile sito nel comune di Savona. Secondo il giudice di appello l’avviso era affetto da deficit di motivazione.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

La ricorrente deduce con l’unico motivo proposto l’erroneità della sentenza impugnata che avrebbe indebitamente escluso la legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento, il quale doveva per contro ritenersi pienamente idoneo ad offrire le indicazioni sul contenuto della ripresa.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte, con ordinanza Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata – anche solo sommaria- motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”.

Analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio per il quale in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso- Cass. n. 23237/2014 -.

Si tratta di un orientamento ormai stratificato nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è anche di recente ribadito che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso-Cass. n. 12497/2016 -.

Orbene, a tali principi la CTR non si è affatto uniformata, giungendo ad annullare l’atto impugnato, ancorchè non avesse in alcun modo affermato che la diversa classificazione e determinazione di rendita operata dall’Ufficio in esito alla domanda DOCFA del contribuente si fosse basata su fatti diversi da quelli esposti nel procedimento DOCFA, solo in tale limitate ipotesi potendo ritenersi l’atto affetto di un deficit motivatorio.

Le superiori conclusioni resistono ai rilievi difensivi esposti dal controricorrente anche in memoria, non potendosi ritenere che l’attribuzione di una categoria diversa da quella proposta in sede di DOCFA dalla parte contribuente indichi un’immutazione di elementi di fatto alla base della rettifica, invece concernendo pur sempre la diversa valutazione degli elementi indicati dal contribuente che l’Ufficio non risulta avere modificato, risultando dunque marcato l’errore nel quale è incorsa la CTR per avere erroneamente ritenuto un deficit motivatorio del provvedimento impugnato.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per l’esame dei motivi rimasti assorbiti proposti dal contribuente la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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