Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10340 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32722 – 2018 R.G. proposto da:

C.F., – c.f. (OMISSIS), – D.N.A., – c.f.

(OMISSIS), – elettivamente domiciliati, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Fontana, n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Gian Clemente Benenti e dell’avvocato Maria

Rosaria Brancaccio che disgiuntamente e congiuntamente li

rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

FIDITALIA s.p.a., – p. i.v.a. (OMISSIS), – in persona del procuratore

speciale, avvocato B.L., giusta procura del (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nazionale, n. 204,

presso lo studio dell’avvocato Ludovica D’Ostuni che disgiuntamente

e congiuntamente all’avvocato Fabio Coco la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3939 del 5.4.2018 del tribunale di Milano,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.F. ed D.N.A. citavano a comparire dinanzi al giudice di pace di Milano la “Fiditalia” s.p.a..

Esponevano che in data (OMISSIS) avevano stipulato un contratto per l’acquisto di mobilio con la “Holding dell’Arredo” s.p.a. ed avevano inoltrato alla “Fiditalia”, convenzionata con la società venditrice, richiesta di finanziamento approvata in data (OMISSIS).

Esponevano che, a seguito della mancata consegna di taluni beni e della modifica – con eliminazione dei mobili non consegnati – del contratto di acquisto, avevano in data (OMISSIS) concordato con la “Holding dell’Arredo” una riduzione del finanziamento di cui la “Fiditalia” aveva senz’altro avuto conoscenza.

Chiedevano che l’adito giudice accertasse e desse atto che vi era stata sostituzione del finanziamento originario, accertasse e desse atto che essi attori erano tenuti al rimborso della somma di cui al finanziamento successivo, riducesse il finanziamento da rimborsare nella misura di Euro 2.404,00, condannasse la convenuta alla riduzione delle rate mensili ed al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, ad essi attori arrecati.

2. Resisteva la “Fiditalia” s.p.a..

3. Con sentenza n. 966/2014 l’adito giudice accoglieva le domande attoree e per l’effetto condannava la s.p.a. convenuta alla riduzione delle rate mensili, alla restituzione agli attori della somma di Euro 2.404,00, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 500,00, nonchè al rimborso delle spese di lite.

4. La “Fiditalia” s.p.a. proponeva appello.

Resistevano C.F. ed D.N.A..

4.1. Con sentenza n. 3939 del 5.4.2018 il tribunale di Milano accoglieva il gravame e condannava gli appellati a restituire quanto dalla s.p.a. appellante versato in esecuzione della sentenza di primo grado.

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso C.F. ed D.N.A.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “Fiditalia” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. La controricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ovvero la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.

Deducono che ha errato il tribunale a ritenere che il primo giudice, allorchè ha condannato “Fiditalia” alla restituzione della somma di Euro 2.404,00, ha oltrepassato i limiti della domanda formulata in prime cure.

Deducono segnatamente che avevano domandato la restituzione dell’importo di Euro 2.404,00 quale danno emergente.

9. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 121 e ss., e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125 quinquies, nonchè del D.Lgs. n. 206 del 2005, (“codice del consumo”).

Deducono che ha errato il tribunale a disconoscere il collegamento esistente tra il contratto di acquisto del mobilio ed il contratto di finanziamento; che invero il collegamento ha fonte legale nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 121 e ss., e prescinde dall’esistenza di una clausola ad hoc.

10. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame.

Deducono che il tribunale non ha considerato che la venditrice “Holding dell’Arredo” era incorsa in parziale inadempimento, sicchè era stata richiesta una riduzione del prezzo riflessa nella richiesta di cui al secondo finanziamento.

Deducono che la circostanza per cui hanno provveduto alla corresponsione delle rate di cui al primo finanziamento, non determina tacita acquiescenza; che si è trattato di comportamento necessitato.

11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale; i motivi tutti comunque sono destituiti di fondamento.

12. Va debitamente dato conto, in premessa, di un duplice rilievo formulato dal secondo giudice a giustificazione della riforma del primo dictum.

Il tribunale ha puntualizzato che gli esiti probatori non fornivano riscontro della “conoscenza da parte della finanziaria della conclusione di un secondo contratto di finanziamento inter partes” (così sentenza d’appello, pag. 3), ossia ha puntualizzato che non vi era prova del perfezionamento del preteso secondo contratto di finanziamento e della risoluzione del primo.

Ed ha puntualizzato altresì che gli esiti probatori non davano riscontro della risoluzione del contratto di compravendita siglato dagli iniziali attori con la “Holding dell’Arredo” per inadempimento della venditrice – convenzionata (con “Fiditalia”).

Alla stregua dei surriferiti rilievi, ovvero della impregiudicata e perdurante efficacia dell’iniziale contratto di vendita e dell’iniziale finanziamento, il tribunale ha concluso nel senso che aveva errato il giudice di pace a dar atto della riduzione delle rate mensili ed a condannare l’originaria convenuta alla restituzione della somma di Euro 2.404,00, viepiù che non risultava che tale importo fosse stato percepito da “Fiditalia”.

13. Al cospetto dei rilievi sulla cui scorta il tribunale ha fatto luogo alla riforma del primo dictum, si rappresenta, con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, quanto segue.

Il tribunale ha ineccepibilmente riscontrato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di pace, siccome gli attori si erano limitati a domandare (cfr. ricorso, pag. 4) “l’accertamento della sussistenza di un secondo contratto di finanziamento inter partes sostitutivo del primo” (così sentenza d’appello, pag. 3) ed, al più, la riduzione del finanziamento (cfr. ricorso, pag. 4).

Nè a smentire l’error in procedendo cui era incorso il primo giudice, può soccorrere la domanda risarcitoria inizialmente spiegata.

Invero il titolo restitutorio è innegabilmente diverso dal titolo risarcitorio.

14. In ogni caso, pur ad ammettere che gli originari attori avessero ritualmente domandato la restituzione sub specie di risarcimento del danno emergente, è fuor di dubbio che il motivo di censura non si correla alla ratio decidendi.

La perdurante efficacia dell’iniziale contratto di vendita e dell’iniziale finanziamento giammai avrebbe potuto indurre all’accoglimento di pretese restitutorie di sorta.

Ciò tanto più in dipendenza del mancato riscontro della percezione – da parte di “Fiditalia” – della somma pretesa in restituzione (la controricorrente ha rimarcato che “persino al momento dell’emissione della Sentenza di 1 grado (novembre 2013) la rate pagate risultavano essere quarantuno su sessanta”: così memoria della controricorrente, pag. 3).

15. Al cospetto dei rilievi sulla cui scorta il tribunale ha fatto luogo alla riforma del primo dictum, si rappresenta, con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso, che analogamente il secondo mezzo non si correla alla ratio decidendi.

A nulla vale invocare il collegamento negoziale tra la compravendita asseritamente stipulata a modifica dell’iniziale pattuizione (in dipendenza della mancata consegna di taluni beni) ed il secondo finanziamento asseritamente stipulato per la minor somma di Euro 9.469,00.

Il tribunale ha puntualizzato – lo si è anticipato – che gli esiti probatori non deponevano nè nel senso della risoluzione dell’iniziale vendita per inadempimento della venditrice nè nel senso del perfezionamento del secondo contratto di finanziamento.

In particolare a tal ultimo riguardo ha specificato che non poteva soccorrere la corrispondenza intercorsa tra gli iniziali attori e “Fiditalia” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Evidentemente soltanto l’adeguata prova e della modifica dell’originario contratto di vendita e del perfezionamento del secondo finanziamento poteva e può giustificare la prefigurazione e se del caso il riscontro del preteso collegamento tra le medesime successive (rispetto alle iniziali) operazioni negoziali.

16. Al cospetto dei rilievi sulla cui scorta il tribunale ha fatto luogo alla riforma del primo dictum, si rappresenta, con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso, quanto segue.

Il terzo mezzo, in fondo, sollecita questa Corte a rivisitare – alla stregua della duplice deduzione ancorata al parziale inadempimento della “Holding dell’Arredo” ed al carattere necessitato dell’ottemperanza prestata al primo finanziamento – il giudizio di “fatto” sulla cui scorta il tribunale ha disconosciuto la pretesa modifica dell’iniziale contratto di compravendita ed il preteso perfezionamento del secondo contratto di finanziamento.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, Disp. che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, C.F. ed D.N.A., a rimborsare alla controricorrente, “Fiditalia” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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