Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1034 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1034 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 14131-2009 proposto da:
DEMARIE PIETRO C.F. DMRPTR43C30C691Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo
studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MINA
DANILO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2972

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 20/01/2014

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati PUGLISI LUCIA,
LUIGI LA PECCERELLA, giusta delega in atti;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 499/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di BRESCIA, depositata il 10/02/2009 R.G.N. 262/2008;

SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 499 del 2009, rigettava
l’impugnazione proposta da De Marie Pietro, nei confronti dell’INAIL avverso la
sentenza n. 283/08 emessa dal Tribunale di Brescia.
2. Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda
proposta dal De Marie di condanna dell’INAIL all’aumento della rendita per ipoacusia
professionale di cui lo stesso era titolare, ravvisando la tardività ex art. 137, comma 6,
del d.P.R. n. 1124 del 1965.
3. La Corte d’Appello affermava che poiché la rendita per malattia professionale
era stata attribuita con decorrenza 1° giugno 1992 (recte 1991: v. ricorso, 2° motivo di
impugnazione) e la domanda di aggravamento, del 6 giugno 2007, era stata ricevuta
dall’INAIL il 14 luglio 2007, oltre l’anno della scadenza del quindicennio, la stessa era
tardiva.
Il giudice di secondo grado distingueva il termine di cui all’art. 137 TU n. 1124
del 1965, che costituisce un presunzione assoluta di stabilizzazione, che opererebbe sul
piano sostanziale, indipendentemente dalla continuazione dell’esposizione a rischio, dal
termine di cui all’ultimo comma del citato art. 137, che dispone che la domanda di
aggravamento deve essere presentata entro un anno dalla scadenza del quindicennio.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre De Marie
Pietro prospettando due motivi di ricorso.
5. Resiste l’INAIL con controricorso.
6. L’istituto ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt 1, 66 e
137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc.
Ad avviso del ricorrente, l’assicurazione obbligatoria copre tutta l’attività
lavorativa, senza alcuna limitazione temporale ed è quindi irragionevole che per il
periodo 1995-2004 vi sia stato, per il datore di lavoro, l’obbligo della contribuzione e,
per il lavoratore, non vi sia il diritto all’aumento della rendita per l’aggravamento della
tecnopatia verificatasi durante lo stesso periodo.
Il quindicennio, in ragione dell’art. 137 T.U., andrebbe calcolato a partire dalla
cessazione dell’esposizione morbigena. Ad avviso del ricorrente, per come lo stesso
sintetizza il motivo di ricorso, l’aggravamento della malattia professionale provocato
dall’attività morbigena tabellata secondo il d.P.R. n. 1124 del 1965, verificatosi dopo la
scadenza del quindicennio, di cui all’art. 137 del medesimo TU, dalla data di
costituzione della rendita, sarebbe indennizzabile ai sensi dello stesso TU.
Assume il ricorrente come tale questione sia stata sottoposta al vaglio del
Giudice delle Leggi (reg. ord. n. 97 del 2009).
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione, sotto altro profilo,
dell’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, commi 6 e 7, in riferimento all’art. 360,
commi 1 e 3, cpc.
Espone il ricorrente che con lettera del 29 settembre 1992 gli veniva comunicata
la costituzione in detta data della rendita in suo favore, con decorrenza dal 1° giugno
1991. Dunque, la costituzione della rendita, ai fini della revisione per aggravamento,
interveniva con scadenza del quindicennio, più l’armo per la domanda, alla data del 29
settembre 2008, dovendo farsi riferimento, quale dies a quo, alla suddetta
comunicazione.
3. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione
della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
3

Il Presidente

Occorre premettere che la Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 2010, ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Brescia (ord. n. 97 del 2009, richiamata dal ricorrente).
Tanto premesso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito
dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (di dieci o quindici anni, rispettivamente,
per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma
opera sul piano sostanziale, incidendo sull’esistenza stessa del diritto, in quanto
individua l’ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive
modificazioni, “in pejus” o “in melius”, delle condizioni fisiche del titolare incidenti
sull’attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione
assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che, lo
spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purché
esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di
revisione, fermo restando che l’aggravamento o il miglioramento devono essersi
verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita. (ex
plurimis, Cass., n. 20994 del 2010).
Sia il termine decennale, sia quello quindicennale, decorrono dalla data di
costituzione della rendita, come espressamente stabilito dall’art. 83, commi 6 e 7, per gli
infortuni sul lavoro, e dall’art. 137, comma 6, per le malattie professionali. Tale
momento coincide con quello in cui la inabilità permanente di origine professionale
raggiunge la misura minima indennizzabile, che costituisce la data di maturazione del
diritto alla prestazione, dalla quale decorre la prestazione, anche se il provvedimento,
amministrativo o giudiziario che la riconosce, sia successivo (Cass., 4843 del 2006, n.
21082 del 2013).
4. La Corte d’Appello, quindi, con corretta e congrua motivazione, ha ritenuto
intervenuta la decadenza, attesa l’attribuzione, nella specie, della rendita per malattia
professionale con decorrenza 1° giugno 1991.
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro duemilacinquecento per compenso
professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013

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