Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10339 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29611-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., CO.GI., in qualità di eredi di

C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTON GIULIO

BARRILI 49, presso il Dott. DANIEL DE VITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VALERIO FREDA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4308/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 20/804/2015,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha impugnato un avviso di rettifica, che riguardando i redditi della società di persone di cui era socio, ha interessato altresì i redditi suoi, da partecipazione sociale.

Anche gli altri soci hanno fatto altrettanto, ed i ricorsi, assegnati alla medesima sezione della CTP, hanno avuto autonomo anche se analogo andamento, fino al grado di appello.

L’Agenzia lamenta, con il presente ricorso, la violazione del principio del litisconsorzio, che avrebbe dovuto imporre di riunire i procedimenti o comunque di trattarli unitariamente.

Il contribuente si è costituito con controricorso, con il quale fa presente che i procedimenti sono stati trattati dalla medesima sezione, con decisioni analoghe.

Il ricorso è fondato e può essere deciso in camera di consiglio:

Infatti, fermo restando che l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dalla società di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri anche se proposto dal socio occulto di società di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicchè il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass. n. 15566 del 2016; Cass. n. 25300 del 2014); ciò detto, il litisconsorzio può dirsi rispettato solo se, pur non trattate nel medesimo procedimento, le posizioni dei soci e della società siano state comunque trattate simultaneamente dalla stesso collegio e nel contesto di una trattazione unitaria (Cass. n. 12375 del 2016).

Circostanza questa non realizzata nella fattispecie, dove invece i ricorsi sono stati trattati da collegi diversi, e dunque non unitariamente.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla CTP di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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