Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10339 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10339 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 13383-2010 proposto da:
PENSABENE CARMELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e

difesa

dall’Avvocato CATERINA

BUONOCORE giusta delega in calce;
– ricorrente 2015
721

contro
SERIT SICILIA SPA in persona del Procuratore
Speciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VINCENZO TIERI 29, presso lo studio dell’avvocato
ROSA CONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO PENSABENE giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 20/05/2015

2

controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNE DI PALERMO SETTORE
SERVIZI TRIBUTARI;
– intimati

COMM.TRIB.REG.

di PALERMO, depositata 1’08/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2015 dal Consigliere

Dott. MARINA

MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CONTI delega
Avvocato PENSABENE che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del
dei restanti.

60 motivo di ricorso, rigetto

avverso la sentenza n. 27/2010 della

Svolgimento del processo

La Serit Sicilia spa, concessionario per la

(oggi Equitalia spa) a sua volta agente per la
riscossione nazionale dell’Agenzia delle entrate,
aveva notificato a Pensabene Carmela una cartella
di pagamento relativa ad irpef addizionali e Tarsu
per l’anno d’imposta 2006.
La contribuente impugnò la cartella di pagamento
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo la quale respinse il ricorso con sentenza
confermata, su appello della contribuente, dalla
Commissione Tributaria regionale della Sicilia.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per
cassazione Pensabene Carmela con sei motivi e Serit
Sicilia spa ha resistito con controricorso.La
ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso Pensabene Carmela
lamenta
dell’art.7

violazione

e

falsa

applicazione

D.L.gs 545/1992 per non avere il

riscossione per conto di Riscossione Sicilia spa

in

giudice di appello
della

norma

indicata

violazione

disapplicato

l’atto

ritenuto illegittimo cioè la concessione di
agente per la riscossione alla Serit Sicilia spa
e la cartella di pagamento emessa da organo

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta omessa illogica e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio cioè la illegittimità
della concessione e della qualifica della Serit
Sicilia spa di agente per la riscossione in
riferimento all’art. 360 coma 1 n.5 cpc perché
il giudice di appello non ha motivato
adeguatamente in ordine a quanto sopra.
I due motivi sono infondati e devono essere
respinti.
Infatti il potere del giudice tributario di
disapplicare gli atti amministrativi costituenti
il presupposto per l’imposizione è espressione
del principio generale dell’ordinamento,
contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato E, e dettato nell’interesse,
di rilevanza pubblicistica, all’applicazione di
tali atti in giudizio solo se legittimi. Nella
2

incompetente.

fattispecie la ricorrente lamenta che la Serit
Sicilia spa non era competente ad emettere la
cartella impugnata in quanto la Riscossione
Sicilia spa non poteva affidare il servizio di

quest’ultima i requisiti necessari per svolgere
il ruolo di Agente per la riscossione.
A tal riguardo, premesso che il concessionario
è un mero destinatario del pagamento, o più
precisamente, mutuando lo schema civilistico
dell’art. 1188 cod. civ., il soggetto incaricato
dal creditore ed autorizzato a ricevere il
pagamento, occorre osservare che per effetto
del trasferimento di funzioni operato dall’art.
3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la neocostituita
Equitalia s.p.a. (già Riscossioni s.p.a.) e le
altre società dell’omonimo gruppo, che ne sono
articolazioni territoriali, sono subentrate “ex
lege” nei rapporti controversi facenti capo alle
anteriori concessionarie del servizio di
riscossione.
Inoltre è vero che il coma 7 dell’art. 3 D.L.
3

riscossione alla Serit Sicilia spa, non avendo

la

203/2005 prevede che

Riscossione

Sicilia spa deve acquistare almeno il 51 per
cento del capitale della società concessionaria
e la società concessionaria deve acquistare una
partecipazione al capitale sociale della

discende l’inesistenza o la nullità della
cartella di pagamento notificata dalla Serit
Sicilia spa in quanto la norma citata prevede
una facoltà e non ,9.k un obbligo.
Con il terzo motivo di ricorso la

ricorrente

lamenta omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in quanto
i giudici di appello non hanno considerato e
motivato in ordine alla violazione della
determinazione dirigenziale dell’Agenzia delle
Entrate 2008/44128, che prevedeva l’indicazione
del responsabile del procedimento.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente
Pensabene Carmela lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.7 della legge 212 del 2000
e 36 D.L. 248/2007 per non avere il giudice di
appello, in violazione della norma indicata,
ritenuto illegittima ed annullabile la cartella
di pagamento senza l’indicazione del
responsabile del procedimento.
4

Riscossione Sicilia spa. Tuttavia da ciò non

di

Con il quinto motivo

la

ricorso

ricorrente lamenta omessa carente ed illogica
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio cioè l’illegittimità
della iscrizione a ruolo in mancanza di un

I tre motivi sono infondati e devono essere
respinti. Infatti correttamente il giudice di
secondo grado ha ritenuto che la cartella
esattoriale che ometta di indicare il
responsabile del procedimento, se riferita a
ruoli consegnati agli agenti della riscossione
in data anteriore al 1 0 giugno 2008, non è
affetta da nullità, atteso che l’art. 36, coma
4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
(convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31), ha previsto tale sanzione solo in relazione
alle cartelle di cui all’art. 25 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 riferite ai ruoli —___–consegnati a decorrere dalla predetta data,
norma

ritenuta

costituzionale,

legittima
con sentenza n.

dalla

Corte

58 del 28

gennaio 2009.(sent.sez.5,n.8613 del 15/04/2011).
In ordine al terzo motivo occorre poi chiarire

5

responsabile del procedimento.

t
..

che

la

di

violazione

una

determinazione

Dirigenziale, nella specie quella dell’Agenzia
delle Entrate nr. 2008/44128, non comporta in

nessun caso la nullità della cartella e
tantomeno l’annullabilità della stessa, tanto
più che nel motivo

di

ricorso non risulta

trascritto il testo della predetta
determinazione e ciò è causa di inammissibilità
della censura per difetto di autosufficienza.
Infatti secondo Cass.nr.29322 del 15/12/2008 “Il
controllo sull’interpretazione di determinazioni
dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di
cassazione presuppone che la Corte stessa,
mediante la lettura del solo ricorso, possa
effettuare un confronto tra il contenuto degli
atti contestati e la lettura datane dal giudice
del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non
riporti il contenuto degli atti contestati, è
privo del requisito dell’autosufficienza e deve
essere rigettato.”
Con il sesto motivo di ricorso Pensabene Carmela
lamenta

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.7 della legge 212 del 2000 e art. 3
6

07

L.241/1990 per non

avere il giudice

di appello ritenuto che la cartella non
corrispondeva ai criteri di chiarezza e logicità
in violazione della norma indicata.
Il motivo è inammissibile e deve essere respinto

ricorrente riportato il testo della cartella di
pagamento e reso così impossibile ogni decisione
a tal riguardo.
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto con condanna alle spese della
ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la ricorrente alle
spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in E 5.000,00 complessivamente oltre
spese accessorie e forfetarie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2015

per difetto di autosufficienza non avendo la

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