Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10339 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13485-2019 proposto da:

ABACO SPA, in persona del Consigliere delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASSIMO ZAMPESE;

– ricorrente –

contro

Avv. G.F., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4311/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da G.F., in riforma della pronunzia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto contro il preavviso di fermo amministrativo, ritenne l’illegittimità di tale atto in ragione dell’inesistenza della notificazione dell’atto prodromico – ingiunzione di pagamento – in quanto effettuata dalla società Abaco S.p.A. a mezzo di gestore privato del servizio di posta privata, che aveva provveduto all’inoltro della raccomandata secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c.

La società Abaco S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ha resistito la parte intimata con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

La Abaco S.p.A. ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.

La ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4. Avrebbe errato la CTR nel ritenere inesistente la notifica della raccomandata informativa effettuata a mezzo poste private, non applicandosi principi richiamati dalla CTR alla notifica degli atti amministrativa, ma unicamente a quelli giudiziari.

La censura è infondata.

Ed invero, la sentenza impugnata sembra muoversi sui principi di recente espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno di recente chiarito che “in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. Hanno altresì aggiunto che “la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., S.U., n. 299 del 2020).

Ora, sulla base di tali principi, non può, in effetti, più dubitarsi che la notificazione di un atto.giudiziario effettuata a mezzo di posta privata nel periodo anteriore all’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 comma 57, lett. b) – non applicabile alla fattispecie, riguardando la asserita notifica di cui si discute il periodo antecedente a tale data -, che ha disposto, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, è affetta da nullità.

Ma la censura tralascia di considerare l’aspetto invece rilevante ai fini della decisione della controversia, dovendosi qui affrontare il tema della notifica di atto amministrativo effettuata a mezzo poste private. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte – Cass., S.U., n. 8416/2019 – hanno affermato che la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al C.d.S. ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884).

Orbene, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile, va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al C.d.S., per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Sicchè il riferimento alle “modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 8902 va inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi. Facendo applicazione di tali principi le Sezioni unite hanno ritenuto che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 avendo natura di atto amministrativo (cfr. Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1/6/1993, n. 6088), e non già di atto giudiziario risultava pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata (cfr. Cass. n. 6268/2021).

Orbene, risulta evidente che se si esclude, come ritenuto dalle S.U. da ultimo ricordate, che l’invalidità della notifica a mezzo poste private riguardi anche atti amministrativi diversi dalle contestazioni relative al codice della strada (cfr. Cass. n. 2849/2021, Cass. n. 2353/2021, Cass. n. 15360/ 2020, Cass.n. 25521/2020), ha errato la CTR nel ritenere l’invalidità dell’atto impugnato per invalidità della notifica dell’atto prodromico effettuato a mezzo poste private quanto alla notifica della raccomandata informativa all’interno della notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato attinente al regime delle spese processuali, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA