Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10339 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/05/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/05/2011), n.10339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9826/2007 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARICLI 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO Mario, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA SARTORI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 503/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/12/2006 r.g.n. 688/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato RICCARDO ARBIB per delega MARIO SAMINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da S.A., dipendente dell’Università di Verona inquadrato, in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981, nella quarta qualifica funzionale, profilo di agente amministrativo, diretta ad ottenere il riconoscimento delle differenze di retribuzione per aver svolto presso la biblioteca dell’Università mansioni riconducibili, secondo lo stesso D.P.C.M., alla sesta qualifica funzionale.

La Corte ha ritenuto che la differenza fondamentale fra le mansioni della qualifica di inquadramento del S. e quelle della sesta qualifica sia costituita dalla predisposizione della catalogazione e schedatura dei testi e nello stabilire istruzioni generali per l’utenza ed ha ritenuto che l’interessato non avesse svolto tali compiti, tantomeno nei termini di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale richiesti dal D.L. n. 29 del 1993, art. 56.

S.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

L’ Università di Verona è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 24 settembre 1981, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 e dell’art. 2103 c.c..

Si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato il D.P.C.M. sopra richiamato, ritenendo che fra le mansioni della 6^ qualifica funzionale rientrasse la predisposizione di direttive per le collocazioni dei testi e l’utilizzo da parte dell’utenza, e considerando quale compito unico tutte le funzioni caratterizzanti la predetta qualifica, mentre invece si tratta di compiti distinti che, seppur esercitati singolarmente e non globalmente, configurano svolgimento di mansioni superiori.

In ogni caso la Corte avrebbe trascurato di considerare che le mansioni svolte dal S. non potevano considerarsi come compiti meramente esecutivi nell’ambito di istruzioni dettagliate, come richiesto dalla qualifica di inquadramento.

Con il secondo motivo di ricorso le censure così sintetizzate vengono poi in sostanza riproposte sotto il profilo del vizio di motivazione.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Il D.P.C.M. 24 settembre 1981 (in Gazz. Uff., 11 dicembre 1981 n. 340), direttamente conoscibile da questa Corte, stante la sua natura regolamentare, recante “Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università” nell’ Allegato A così delinea la declaratoria della 6^ Qualifica:

“a) Complessità di lavoro che richiede una specifica formazione professionale relativa agli aspetti teorici con il possesso del conseguente titolo ove la legge lo richiede; oltre che la conoscenza particolare delle modalità e la reale capacità d’uso di determinati strumenti o di esecuzione di determinate procedure o tecniche;

b) autonomia nell’esecuzione del lavoro rapportata alla variabilità delle condizioni operative; tale autonomia si manifesta nell’individuazione delle procedure necessarie alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro, nell’ambito di prescrizioni di massima;

c) responsabilità tecnico-amministrativa e/o organizzativa per le attività direttamente svolte o per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate”.

Nell’Allegato B del testo in esame, dove sono individuati e raggruppati i diversi profili, per l’Area funzionale delle biblioteche è definito nell’ambito della qualifica anzidetta, il profilo di “Assistente bibliotecario” per il quale è previsto quanto segue:

“Addetto alla predisposizione di catalogazioni, schedature, collocazioni, secondo direttive definite. Cura l’utilizzazione delle macchine e la consultazione o prestito del patrimonio librario secondo le diverse tipologie, e fornisce opportune istruzioni per l’utenza. Integra tali compiti con mansioni amministrative di carico e scarico, di inventario, di ordinazione, anche mediante corrispondenza in lingua estera, di prime note di contabilità”.

La sentenza impugnata ha testualmente riprodotto il contenuto del profilo ed ha ribadito che la predisposizione di catalogazioni e schedature costituisce elemento qualificante della sesta categoria.

Quindi il richiamo successivo, alla “predisposizione di direttive per le collocazioni”, certamente erroneo perchè le direttive vengono, secondo il testo in esame, osservate e non impartite, non vizia però il ragionamento del giudice di merito, che ha esattamente individuato l’elemento caratterizzante il profilo, in accordo con quanto previsto dall’an, in ultimo menzionato, dove l’evidenza testuale (“addetto alla predisposizione di catalogazioni, schedatura, collocazioni”) consente di individuare in dette attività il nucleo dei compiti essenziali richiesti al lavoratore inquadrato quale Assistente bibliotecario.

Quanto al contenuto delle mansioni concretamente esercitate, vale l’accertamento di fatto compio dalla Corte di merito, che ha escluso lo svolgimento di dette attività, accertamento al quale il ricorrente oppone in sostanza una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronunzie sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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