Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10339 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32537 – 2018 R.G. proposto da:

B.M., – c.f. (OMISSIS), – (erede di C.S.)

C.M., – c.f. (OMISSIS), – (erede di C.S.),

C.E., – c.f. (OMISSIS), – (erede di Colace Salvatore),

D.V.C., – c.f. (OMISSIS) – (erede di C.G.),

CO.EL., – c.f. (OMISSIS), – (erede di C.G.),

c.e., – c.f. (OMISSIS), – (erede di C.G.),

C.A., – c.f. (OMISSIS), – (erede di C.G.),

Avvocato CO.MI. – c.f. (OMISSIS), – (erede di Colace

Giuseppe), rappresentati e difesi, quest’ultimo, da se medesimo, ai

sensi dell’art. 86 c.p.c., gli altri, dall’avvocato Michele Colace

in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al

ricorso; tutti elettivamente domiciliati, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Parghelia, alla via Mazzitelli, n. 6,

presso lo studio dell’avvocato Michele Colace.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA del DEMANIO;

– intimata –

e

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1735 dei 20.6/9.10.2017 della corte d’appello

di Catanzaro, udita la relazione svolta nella camera di consiglio

del 24 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 84 dei 30.7/28.8.2009 il tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, rigettava la domanda proposta da C.S. e C.G. – con atto di citazione del 18.9.2007 – nei confronti dell’Agenzia del Demanio e di G.A..

2. C.S. e C.G. proponevano appello.

Resisteva l’Agenzia del Demanio.

Resisteva G.A..

2.1. Con sentenza n. 1735 dei 20.6/9.10.2017 la corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava gli appellanti pieni e legittimi proprietari del fabbricato di edilizia popolare in Comune di (OMISSIS); compensava integralmente le spese del grado.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso B.M., C.M. ed C.E. (quali eredi di C.S.) nonchè D.V.C., C.E., c.e., C.A. e C.M. (quali eredi di C.G.); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L’Agenzia del Demanio non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese G.A..

4. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

5. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deducono che la corte di merito ha integralmente accolto le loro ragioni e nondimeno – in difetto di reciproca soccombenza – ha, con motivazione di stile, ingiustificatamente ed illegittimamente compensato le spese di seconde cure ed al contempo nulla ha specificamente statuito in ordine alle spese di prime cure, sicchè è rimasta impregiudicata la compensazione disposta dal primo giudice.

6. Il ricorso va respinto.

7. Questa Corte spiega che, in tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico – “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” – introdotto con la novella dell’art. 92 c.p.c., recata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), e rilevante nella fattispecie ratione temporis, l’espressa motivazione (al di fuori dell’ipotesi di soccombenza reciproca) della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell’idoneità delle ragioni che sono addotte a fondamento (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13767; Cass. (ord.) 31.5.2016, n. 11222, seppur con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, contemplante le “gravi ed eccezionali ragioni”, alla cui stregua le medesime “gravi ed eccezionali ragioni” non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità; cfr. Cass. (ord.) 12.10.2018, n. 25594, secondo cui i “giusti motivi” non possono risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti).

E tuttavia i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall’art. 92 c.p.c., quantunque da indicare esplicitamente in motivazione, ben possono essere desunti anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7766).

Cosicchè, in siffatta evenienza, è propriamente la radicale incoerenza tra le ragioni del rigetto della domanda e la disposta compensazione per “giusti motivi” che integra la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., (cfr. Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13767).

8. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

L’affermazione “della singolarità della fattispecie e del comportamento processuale delle parti”, operata dalla corte di merito a riscontro dei “giusti motivi”, ben lungi dal costituire asserzione “di stile”, si qualifica e si specifica alla stregua dell’iter motivazionale dalla stessa corte in precedenza svolto.

Segnatamente, alla stregua del rilievo per cui G.A. aveva aderito alle domande degli attori (cfr. sentenza d’appello, pag. 4), del rilievo per cui l’avvocatura distrettuale dello Stato aveva riconosciuto nel merito il buon fondamento della domanda attorea (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) e del rilievo per cui “l’anomalia di intestazione patrimoniale emersa è dovuta ad una serie di errori e ad un’apparente duplicazione di vendita che ha coinvolto il Sig. G.G. e il Demanio dello Stato, quale amministrazione venditrice” (così sentenza d’appello, pag. 6), la corte distrettuale ha, seppur in precedenti passaggi del proprio dictum, nondimeno esplicitamente, dato sostanza all’affermazione – “della singolarità della fattispecie e del comportamento processuale delle parti” – alla quale ha successivamente ed immediatamente ancorato la compensazione integrale e delle spese di seconde cure e – mercè l’omessa statuizione atta a lasciare impregiudicato il dictum in parte qua del primo giudice – delle spese di prime cure.

9. In questi termini si rappresenta, ulteriormente, quanto segue.

Da un lato, per nulla si giustifica la denuncia di motivazione “apparente” evidentemente sottesa all’operato riferimento – nella rubrica del motivo di ricorso – alla previsione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, comma 2.

Dall’altro, del tutto generica si svela la doglianza veicolata dall’unico mezzo di ricorso, incardinata sulla censura tout court del passaggio motivazionale finale, recepito in maniera del tutto avulsa dai precedenti riscontri, indiscutibilmente concorrenti, viceversa, a qualificarne e specificarne il contenuto e la proiezione (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

10. L’Agenzia del Demanio ed G.A. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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