Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10338 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29398-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

nonchè contro

S.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1907/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE, DISTACCATA di CATANIA del 22/04/2015,

depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario

nazionale. Ha impugnato la cartella di pagamento dell’IRAP per il 2006,

sul presupposto che, non essendovi nel suo lavoro, autonoma

organizzazione di mezzi, l’imposta non fosse, in realtà, dovuta.

I giudici di merito di entrambi i gradi, hanno accolto la domanda

ritenendo che il ricorso ad un solo dipendente, anche se non occasionale

non fosse significativo di un’autonoma organizzazione, tale da

costituire un fattore di reddito aggiuntivo, rispetto al lavoro proprio

del medico.

L’Agenzia propone ricorso con un unico motivo, con cui fa valere la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,

comma 1 e art. 3, ritenendo pacifico che il fatto di avvalersi di un

lavoratore dipendente non occasionale, faccia scattare l’obbligo di

pagare l’Irap. Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso non merita adesione.

In materia di Irap del medico convenzionato, è orientamento di questa

Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando

il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni

strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio

dell’attività e si avvalga di lavoro altrui in misura non eccedente

l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. 9451/16).

Fatta, quindi, la debita premessa, che “se fra gli elementi

suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone

le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi

personali di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività,

perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo, occorre

che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si

combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità

espressa nella attività diretta alla scambio di beni a di servizi, di

cui fa discorso il D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per

il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per

il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate

nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti in

tali casi che può parlarsi. per usare l’espressione del giudice delle

leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione

tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più””. (Sez. U. n. 9451 del

2016)”. le Sezioni Unite traggono quindi, la conclusione che -diversa

incidenza assume, perciò, l’avvalersi in modo non occasionale del lavoro

altrui, quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di

segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività

svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto,

generico” (Cass. sez. un. 9451/16).

Nel caso di specie, poichè si tratta di un medico convenzionato che

si avvale di un solo collaboratore, quand’anche non occasionale, ma con

mansioni esecutive (segretaria di studio), secondo l’orientamento di

questa Corte tali prestazioni aggiuntive non integrano il concetto di

attività autonomamente organizzata.

La mancanza di difese da parte del contribuente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè, il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato,

non è dovuto il “raddoppio” del contributo unificato (Sez. 6 – L,

Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955

del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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