Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10338 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29398-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
nonchè contro
S.A.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1907/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO SEZIONE, DISTACCATA di CATANIA del 22/04/2015,
depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI
LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario
nazionale. Ha impugnato la cartella di pagamento dell’IRAP per il 2006,
sul presupposto che, non essendovi nel suo lavoro, autonoma
organizzazione di mezzi, l’imposta non fosse, in realtà, dovuta.
I giudici di merito di entrambi i gradi, hanno accolto la domanda
ritenendo che il ricorso ad un solo dipendente, anche se non occasionale
non fosse significativo di un’autonoma organizzazione, tale da
costituire un fattore di reddito aggiuntivo, rispetto al lavoro proprio
del medico.
L’Agenzia propone ricorso con un unico motivo, con cui fa valere la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,
comma 1 e art. 3, ritenendo pacifico che il fatto di avvalersi di un
lavoratore dipendente non occasionale, faccia scattare l’obbligo di
pagare l’Irap. Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso non merita adesione.
In materia di Irap del medico convenzionato, è orientamento di questa
Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando
il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni
strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio
dell’attività e si avvalga di lavoro altrui in misura non eccedente
l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. 9451/16).
Fatta, quindi, la debita premessa, che “se fra gli elementi
suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone
le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi
personali di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività,
perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo, occorre
che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si
combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità
espressa nella attività diretta alla scambio di beni a di servizi, di
cui fa discorso il D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per
il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per
il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate
nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti in
tali casi che può parlarsi. per usare l’espressione del giudice delle
leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione
tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più””. (Sez. U. n. 9451 del
2016)”. le Sezioni Unite traggono quindi, la conclusione che -diversa
incidenza assume, perciò, l’avvalersi in modo non occasionale del lavoro
altrui, quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di
segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività
svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto,
generico” (Cass. sez. un. 9451/16).
Nel caso di specie, poichè si tratta di un medico convenzionato che
si avvale di un solo collaboratore, quand’anche non occasionale, ma con
mansioni esecutive (segretaria di studio), secondo l’orientamento di
questa Corte tali prestazioni aggiuntive non integrano il concetto di
attività autonomamente organizzata.
La mancanza di difese da parte del contribuente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Poichè, il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato,
non è dovuto il “raddoppio” del contributo unificato (Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955
del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Motivazione Semplificata.
Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017