Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10338 del 20/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10980-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
S.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3280/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la cartella notificata a S.F. per la ripresa di IRPEF e IVA relativi agli anni 2002 e 2003. Secondo la CTR l’Ufficio non aveva dato dimostrazione della notifica rituale dell’invito al contraddittorio. In assenza di siffatta prova, la sentenza impugnata doveva essere confermata in presenza di un motivo specifico sul punto proposto dalla parte contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente annullato la cartella impugnata sulla base di un vizio di contraddittorio inerente ad uno degli avvisi di accertamento divenuti entrambi definitivi sui quali si era basata la cartella, senza considerare che tale possibilità era preclusa dalla mancata impugnazione dell’accertamento stesso da parte del contribuente, non avendo quest’ultimo contestato in alcun modo la validità del procedimento notificatorio dell’accertamento, ad onta di quanto sul punto ritenuto dal giudice di appello e, ancor prima, di quello di primo grado.
Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non avendo la CTR considerato l’irrilevanza del contraddittorio preventivo rispetto all’accertamento compiuto a tavolino.
Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento del secondo.
Giova ricordare che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo e non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto – cfr. Cass. n. 25995/2017, Cass. n. 13102/2017, Cass. n. 8704/2013 -.
Nella stessa prospettiva, Cass. n. 12759/2018, ha ritenuto che in sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri.
Va poi evidenziato che dalla riproduzione del ricorso proposto in primo grado dal contribuente, la questione relativa alla notifica dell’accertamento, valorizzata dalla CTR, non risulta proposta dalla parte contribuente.
Ne consegue che ha errato il giudice di appello nel fondare l’annullamento della cartella sulla base della questione relativa alla mancata notifica dell’invito al contraddittorio muovendo dal presupposto che questi potesse esaminare tale questione in relazione alla mancata prova della notifica dell’accertamento propedeutico alla cartella benchè tale questione non fosse stata prospettata dalla parte ricorrente.
La pronunzia impugnata risulta pertanto errata nella parte in cui, muovendo dall’errato presupposto che la parte avesse prospettato la questione relativa alla validità della notifica dell’accertamento propedeutico, ha poi ritenuto di poter esaminare e giustificare l’annullamento della cartella sulla base dell’assenza di notifica dell’invito al contraddittorio. Questione che non avrebbe potuto esaminare, alla stregua della giurisprudenza sopra ricordata in quanto non inerente ad un vizio proprio della cartella.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021