Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10338 del 13/05/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10338 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
SENTENZA
sul ricorso 1398-2008 proposto da:
COND GRIZZLY VIALE EUROPA 156 162 BOLZANO 80017160211,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 75,
presso lo studio dell’avvocato BARENGHI ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SECCHI ADRIANO;
Data pubblicazione: 13/05/2014
– ricorrente nonchè contro
DEMATTE’ UMBERTO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 128/2007 della CORTE D’APPELLO Iti~- 9
SEZ.DIST. DI
BOLZANO, depositata il 23/06/2007;
(_,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato SECCHI Adriano,
difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Svolgimento del processo
1. – Umberto Dematte’ convenne innanzi al giudice di pace di Bolzano
e poi, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di
quest’ultimo, in riassunzione innanzi al Tribunale di Bolzano, il
Condominio Grizzly, per impugnare ai sensi dell’art. 1137
cod.civ., il verbale di assemblea del 28 febbraio 2002, in quanto
si era deliberato sul giro scale senza che ne fossero stati
appartamenti sul giro scale, con conseguente asserita nullità
della delibera. Inoltre il De Matte’ contestò la chiusura dello
spazio sottoportico fra il ripostiglio condominiale e l’accesso
alla centrale termica, del pari deliberata, allo scopo di
utilizzare il locale come deposito biciclette, in quanto tale
opera rappresentava un mutamento della destinazione d’uso di parti
comuni, e come tale necessitava dell’approvazione unanime dei
partecipanti al condominio.
2. Il giudice di primo grado accolse l’impugnazione, rilevando che il
,
giro scala oggetto di delibera veniva utilizzato da tutti i
condomini dell’intero edificio per accedere alle assemblee
condominiali, sia generali che ristrette ai singoli corpi scala, e
che l’amministratore aveva affermato che per la sala riunioni le
spese di scala e del ripostiglio venivano addebitate per millesimi
all’intero condominio.
3. Avverso tale decisione propose appello il Condominio Grizzy. La
Corte d’appello di Trento, sez. dist., di Bolzano, rigettò il
gravame, osservando che, se i nove appartamenti che occupavano il
giro scale lo utilizzavano più intensamente, tuttavia anche gli
altri condomini figuravano comproprietari
pro quota
della sala
riunioni, che si affacciava su detto giro scala, e la spesa
relativa veniva ripartita fra tutti.
4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio sulla
base di sette motivi.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 81 c.p.c., nonché 1137 e 1441 c.c., sotto il
profilo della carenza di legittimazione ad agire del condomino
Dematte’, con riferimento alla impugnazione della delibera
condominiale del 28 febbraio 2002 per irregolare convocazione
,
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informati altri condomini al di fuori dei nove che occupavano gli
dell’assemblea. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe
omesso di rilevare la carenza di legittimazione del Dematte’ ad agire
in ordine alla impugnazione della delibera condominiale del 28
febbraio 2002, nella misura in cui lamentava la irregolare
convocazione dell’assemblea. Posto che il Dematte’ era stato
regolarmente convocato per l’assemblea del 28 febbraio 2002, nel corso
della quale era stata emanata la delibera dallo stesso successivamente
voto contrario rispetto a due dei tre punti all’ordine del giorno,
egli non era legittimato, secondo il Condominio ricorrente, ad
impugnare la delibera in questione dolendosi del fatto che con essa si
era deliberato sul giro scale senza che ne fossero stati informati gli
altri condomini al di fuori dei nove sul giro scale.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del
seguente quesito di diritto, a norma dell’art. 366-bis cod.proc.civ.,
applicabile nella specie ratione temporis:
2. – Il motivo merita accoglimento.
Come già affermato da questa Corte, in tema di impugnazione delle
deliberazioni delle assemblee condominiali, l’omessa convocazione di
un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità,
delle deliberazioni assunte dall’assemblea (v. Cass., sent. n. 17486
del 2006).
Trova, dunque,applicazione in materia l’art. 1441 cod. civ., secondo
il quale l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui
interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomirgo
convocato – che tra l’altro, nella specie, era intervenuto
all’assemblea accettando la discussione sul merito delle questioni
trattate – non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa
convocazione di altri condomini.
3. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo l’esame degli
altri.
4. – Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al
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impugnata, e che egli aveva preso parte a quella riunione, esprimendo
motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua
nella Corte d’appello di Trento,
cui è demandato anche il regolamento
delle spese del presente giudizio, e che deciderà la controversia
attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per
Così_ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 20 novembre 2013.
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DEPOSITATO IN CANCELLER/A
Roma,
13 NAG. 2014
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le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trento.