Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10337 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29070-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA

COSTANZA 13, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO POLIZZY, ALBERTO

GAGLIARDI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3983/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 15/04/2015, depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro G.F., avverso una decisione

della CTR che ha ritenuto non soggetto ad Irap il contribuente che

svolge la professione di ingegnere, pur se questi aveva spese per beni

strumentali e terzi collaboratori.

I giudici di appello hanno ritenuto non significativi i compensi a

terzi (circa 25 mila Euro) e le spese per 100 mila Euro (quadro RE),

rispetto al reddito dichiarato (450 mila Euro).

Ricorre l’Agenzia con un solo motivo, cui si oppone il contribuente con controricorso.

Il ricorso è fondato.

Come recentemente statuito dalle Sezioni unite, “se fra gli elementi

suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone

le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi

personali di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività,

perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo, occorre

che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si

combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità

espressa nella) attività diretta alla scambio di beni a di servizi, di

cui fa discorso il D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per

il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per

il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate

nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti in

tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle

leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione

tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più””. (Sez. U. n. 9451 del

2016).

Nel caso presente, risulta pacifico il ricorso a terzi collaboratori

autonomi, le cui mansioni non appaiono essere meramente esecutive. ma

inerenti alla professione svolta dal contribuente e che inoltre i

collaboratori erano in numero di quattro, cosi che il loro contributo

alla produzione del reddito può stimarsi come fattivo.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione

regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè, rivaluti il

merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente

giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per la

Campania.

Motivazione Semplificata.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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