Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10337 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29070-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA
COSTANZA 13, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CAVALLARO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO POLIZZY, ALBERTO
GAGLIARDI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3983/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 15/04/2015, depositata il 04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI
LUCA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro G.F., avverso una decisione
della CTR che ha ritenuto non soggetto ad Irap il contribuente che
svolge la professione di ingegnere, pur se questi aveva spese per beni
strumentali e terzi collaboratori.
I giudici di appello hanno ritenuto non significativi i compensi a
terzi (circa 25 mila Euro) e le spese per 100 mila Euro (quadro RE),
rispetto al reddito dichiarato (450 mila Euro).
Ricorre l’Agenzia con un solo motivo, cui si oppone il contribuente con controricorso.
Il ricorso è fondato.
Come recentemente statuito dalle Sezioni unite, “se fra gli elementi
suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone
le possibilità necessarie, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi
personali di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività,
perchè questi davvero rechino ad essa un apporto significativo, occorre
che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si
combinino con quel che è il proprium della specifica (professionalità
espressa nella) attività diretta alla scambio di beni a di servizi, di
cui fa discorso il D.Lgs. n. 116 del 1997, art. 2, e ciò vale tanto per
il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per
il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate
nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte. E’ infatti in
tali casi che può parlarsi, per usare l’espressione del giudice delle
leggi, di “valore aggiunto” o, per dirla con le pronunce della sezione
tributaria del 2007, di “quel qualcosa in più””. (Sez. U. n. 9451 del
2016).
Nel caso presente, risulta pacifico il ricorso a terzi collaboratori
autonomi, le cui mansioni non appaiono essere meramente esecutive. ma
inerenti alla professione svolta dal contribuente e che inoltre i
collaboratori erano in numero di quattro, cosi che il loro contributo
alla produzione del reddito può stimarsi come fattivo.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione
regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè, rivaluti il
merito della controversia, alla luce dei principi sopra esposti.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale per la
Campania.
Motivazione Semplificata.
Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017