Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10337 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 01/06/2020), n.10337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32032 – 2018 R.G. proposto da:

M.B. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Tomacelli, n. 146, presso lo studio dell’avvocato

Giovanni Musitano e dell’avvocato Maria Francesca Quattrone che la

rappresentano e difendo in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

G.M.L. – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto n. 2952 del 2.7.2018 del tribunale di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 696 c.p.c. per accertamento tecnico preventivo

G.M.L. chiedeva al tribunale di Roma di nominare un consulente tecnico d’ufficio, affinchè, previa ispezione dei luoghi, attendesse – tra l’altro – all’accertamento dei danni ad un muro di cinta.

2. Si costituiva M.B., nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio; eccepiva la sua estraneità all’a.t.p.

3. Il tribunale provvedeva alla nomina del c.t.u. ed – all’esito dell’espletamento della consulenza – con decreto n. 2952/2018 liquidava le spettanze dell’ausiliario, ponendone il pagamento a solidale carico delle parti.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso M.B.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione limitatamente al capo in cui le spettanze del consulente sono poste a solidale carico delle parti.

G.M.L. non ha svolto difese.

5. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5),; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

6. La ricorrente ha depositato memoria.

7. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91,92, 696 e ss. c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8.

Deduce che le spese dell’a.t.p. vanno poste a carico della parte richiedente.

8. Il ricorso è inammissibile.

Il rimedio esperibile avverso il decreto n. 2952 in data 2.7.2018, con il quale sono state liquidate le spese e le competenze all’ingegner B.F.S., consulente nominato in sede di a.t.p., è ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84 l’opposizione di cui al medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, opposizione ora disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 (cfr. Cass. (ord.) 20.11.2017, n. 27418; Cass. 21.2.2017, n. 4423; Cass. 26.9.2013, n. 22105; Cass. 7.12.2012, n. 23192; Cass. 22.10.2010, n. 21786. Cfr. Cass. (ord.) 12.12.2017. n. 29721, secondo cui le parti (e si aggiunge il c.t.u.) di un procedimento per a.t.p., in cui sia stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio, sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del consulente d’ufficio che ivi abbia prestato la propria attività; pertanto, l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di esse determina la nullità del procedimento e della decisione, la quale va cassata con rinvio, per essere riesaminata previa integrazione del contraddittorio).

9. G.M.L. non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità va pertanto assunta.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA