Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10336 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28979-2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELHORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STERANORI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 246/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 9/07/2014, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente è socio di società di persone, nei confronti

della quale il Fisco ha, a seguito di accertamento mirato, rideterminato

il reddito imponibile. Come conseguenza di tale accertamento nei

confronti della società, è stato altresì rideterminato il reddito da

partecipazione nei confronti del socio, oggi ricorrente. Quest’ultimo ha

impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti,

eccependo, tra l’altro, l’omesso litisconsorzio con la società.

La CTR ha disatteso questa eccezione ritenendo che invece la

posizione del singolo socio fosse personale e dunque scindibile da

quella riguardante la società. Ora il contribuente propone ricorso per

cassazione con un solo motivo, a fronte del quale l’Agenzia non ha

spiegato difese scritte.

Il ricorso è infondato.

E’ pacifico che l’accertamento verso il socio scaturisce da un

accertamento nei confronti della società, all’esito del quale, avendo il

Fisco rideterminato il reddito sociale, ha anche rideterminato il

reddito da partecipazione. Si tratta peraltro di società di persone a

ristretta base sociale.

L’unico motivo di censura, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 14 e

61 è insussistente, in quanto, pur se il giudizio relativo alla

rideterminazione del reddito imponibile di una società e di quello di

partecipazione dei singoli soci, di una società a ristretta base

societaria è unitario, così non è, nel caso in cui il singolo socio

prospetti una questione personale (Cass. n. 7789/16, 25300/14),

come nel caso di specie, per un asserito vizio di notifica dell’atto

impositivo a lui diretto; in questo caso, la posizione processuale del

socio è scindibile rispetto alla questione principale di merito che

coinvolge società e compagine sociale.

La mancanza di difese da parte dell’Agenzia delle Entrate esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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