Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10336 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10262-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.A.A., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2812/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro D.A., impugnando la sentenza della CTR Calabria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in appello avverso la decisione con la quale la CTP di Catanzaro che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF per l’anno di imposta 2007, sul presupposto che la cartella fosse stata notificata presso terzi ad un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente.

La CTR ha rigettato il ricorso sul presupposto che nel corpo dell’appello l’Agenzia delle entrate faceva riferimento ad un soggetto differente dal D., indicando un diverso anno di imposta oggetto della cartella rispetto a quello effettivamente contestato; ciò rendeva impossibile riformare la sentenza impugnata in relazione a quanto previsto dagli artt. 342,348 bis e 348 ter c.p.c.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 49 e 53, e degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. La CTR avrebbe errato nell’applicare al rito tributario gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Il giudice di appello avrebbe dovuto nel merito sostenere che il mancato invio della comunicazione di irregolarità non comporta la nullità della cartella di pagamento.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass. n. 19413 del 2019; Cass. n. 18427 del 2013; Cass. n. 4275 del 2003 e Cass. n. 9928 del 2005).

Nel caso di specie, dall’esame dell’atto di appello allegato al presente ricorso, si evince che l’errore dell’Agenzia nell’indicazione del nome del convenuto in appello – consistente nella mera indicazione di un soggetto differente rispetto al D. nella prima riga di pag. 2 del ricorso in appello – non poteva considerarsi tale da non permettere l’identificazione dello stesso con certezza.

Infatti, la reale identità del D. quale parte convenuta in appello – così come degli altri elementi previsti dall’art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità dell’appello – poteva e doveva evincersi dall’epigrafe dell’atto di impugnazione e da altre parti dell’atto di appello stesso.

Parimenti, il riferimento all’errata indicazione nell’atto di impugnazione delle ragioni che avevano indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso (mancata notifica dell’avviso bonario anzichè vizio di notifica dello stesso) non potevano comunque costituire metro valutativo ai fini di escludere la ritualità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento, puntualmente indicata dall’appellante e che era stata altrettanto puntualmente indicata con gli estremi di pubblicazione nell’intestazione dell’appello appena ricordato.

Ha quindi errato il giudice di appello nel respingere il ricorso per ragioni di ordine processuale legate alla ammissibilità dell’impugnazione

Il secondo motivo è assorbito.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza indicata in epigrafe e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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