Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10336 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. III, 11/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 11/05/2011), n.10336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30003/2006 proposto da:

EGMONT VIAGGI S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico, Sig. S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato LAFACE Francesco, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 902/2005 del GIUDICE DI PACE di CALTAGIRONE,

emessa il 3/12/2005, depositata il 31/03/2006 R.G.N. 547/C/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/04/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza N 902/2005, depositata il 15 dicembre 2005 e notificata in forma esecutiva il 1.4.2006, il GdP di Caltagirone ha respinto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Egmont Viaggi contro il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di S.E., recante condanna al pagamento di Euro 651,12, per fornitura di merci e servizi.

Il GdP ha accolto l’eccezione del ricorrente di inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 641 cod. proc. civ., essendo stato notificato il Decreto Ingiuntivo 15 febbraio 2005 e l’atto di citazione in opposizione il 25 marzo successivo.

Con atto notificato a mezzo posta il 24.10.2006 Egmont Viaggi propone un motivo di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 641 cod. proc. civ., oltre che vizi di motivazione, facendo rilevare che l’atto di opposizione è stato ritualmente notificato nel termine di cui alla citata norma, poichè sono decorsi meno di quaranta giorni fra la data della notificazione del decreto (15 febbraio 2005) e la data della notificazione dell’atto di citazione in opposizione (25 marzo 2005).

Soggiunge che egli avrebbe comunque il diritto di invocare come data di notificazione dell’atto di opposizione quella ancora anteriore del 22 marzo 2005, in cui ha presentato all’ufficiale giudiziario la richiesta di notifica, in virtù della sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale.

2.- Il ricorso è fondato.

Il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., è stato rispettato dall’opponente ed il rigetto dell’opposizione è da ascrivere ad un palese errore di calcolo da parte del giudice di pace, che da un lato ha conteggiato i giorni intercorsi fra febbraio e marzo come se anche il mese di febbraio fosse di trenta giorni; dall’altro lato ha omesso di uniformarsi al principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 477/2002, per cui la notificazione è da ritenere perfezionata, per la parte che la richiede, alla data in cui l’atto viene presentato all’ufficiale giudiziario, non potendosi imputare alla parte gli eventuali ritardi dell’ufficio nel compiere l’attività richiesta.

3.- La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al GdP di Caltagirone, in persona di diverso magistrato, affinchè esamini la controversia nel merito.

4.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Caltagirone, in persona di diverso magistrato, anche per spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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