Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10335 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27736-2015 proposto da:

S.V. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAGLIARI 14,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE ROMANO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè contro

MINISTERO DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4686/51/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 10/04/2015, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI

LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La ricorrente ha ricevuto avviso di rettifica e liquidazione

dell’imposta di registro e catastale quanto alla vendita di un bene,

che, secondo l’Agenzia, aveva un valore superiore a quello dichiarato

nell’atto.

La contribuente ha impugnato l’avviso, respinto in primo grado.

La Commissione regionale ha invece giudicato tardivo e dunque

inammissibile l’appello.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la contribuente, con tre motivi, mentre non si è costituita l’Agenzia.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con i primi due motivi di ricorso, la contribuente denuncia violazione di legge (art. 24 Cost. e D.Lgs. n. 546 del 1992,

artt. 16, 17 e 30), nonchè denuncia il vizio di omesso esame di un

fatto decisivo del giudizio, in relazione al medesimo profilo di

censura. Ritiene che essendovi due difensori costituiti, la

comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza, andava fatto ad

entrambi ed invece è stato fatto ad uno solo di essi, cosi che il

termine per impugnare non è in realtà mai decorso. Sarebbe decorso solo a

partire dalla notifica fatta anche al secondo difensore, in effetti,

mai avvenuta.

Con il terzo motivo, si censura l’omesso esame, circa un fatto decisivo, relativo al merito della controversia.

I primi due motivi sono infondati, con assorbimento del terzo.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che: “La nomina di

una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel

processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna

disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della

difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal

fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi

pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre

l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera

soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato

verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri

procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377

c.p.c., ad uno solo dei procuratori costituiti.”. (Cass. sez. un. n. 12924 del 2014);

pertanto, questa Corte ha ritenuto non necessaria ai fini della

decorrenza dell’impugnazione che la comunicazione avvenga ad entrambi e

comunque ha ritenuto decorrente il termine dalla prima delle

comunicazioni (Cass. n. 18622 del 2016).

La mancata predisposizione di difese scritte, da parte dell’ufficio, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma

1 quater, duetto della sussistenza dei presupposti per il versamento da

parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per

il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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