Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10335 del 20/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10335
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9205-2019 proposto da:
SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO ENMANUELE II 229,
int. 1/a, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GIANELLI;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 3929/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 21/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La SelmaBipiemme Leasing S.P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la Regione Lombardia, impugnando tre sentenze della CTR Lombardia (trattandosi di decisioni inerenti a questioni identiche afferenti il medesimo periodo di imposta) di rigetto degli atti di appello proposti dalla medesima società avverso le sentenze della CTP di Milano che avevano confermato la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi dalla Regione Lombardia nei confronti della ricorrente, con i quali si era contestato il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2011 su veicoli di proprietà della società, ma concessi in leasing agli utilizzatori suoi clienti.
La CTR rigettò la tesi della società di non essere soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale, questo risultando dovuto solo dall’utilizzatore dell’autovettura.
La Regione Lombardia si è costituita con controricorso, pure depositando memoria ed atto di prosecuzione con nuovo difensore ed in particolare, deducendo di avere provveduto all’annullamento dell’atto impugnato in relazione all’intervenuto indirizzo giurisprudenziale in tema di legittimazione passiva al pagamento della tassa automobilistica rispetto a veicoli di proprietà della società di leasing.
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, comma 9-bis, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7, conv. dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, nella parte in cui le sentenze impugnate hanno ritenuto di fare applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, deducendo che la suddetta disposizione di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, in quanto norma di interpretazione autentica, non sarebbe stata abrogata dal D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comma 6, in quanto disposizione destinata ad operare per l’avvenire.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, conv. dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dal L. n. 99 del 2009, art. 7, nonchè del D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9-bis, conv. dalla L. n. 125 del 2015, nonchè degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c., avendo le sentenze impugnate erroneamente affermato la responsabilità solidale della società di leasing nel pagamento della tassa automobilistica regionale, responsabilità che la suddetta disposizione interpretativa ha inteso escludere; deduce il ricorrente che tale disposizione non prevedeva una responsabilità solidale del concedente, essendo responsabile, in caso di bene concesso in leasing, il solo utilizzatore, ossia il titolare del diritto di godimento.
Orbene, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuto annullamento dell’atto impugnato dalla società contribuente da parte della regione Lombardia e la conseguente estinzione del giudizio.
Il recente formarsi dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che ha indotto l’ente regionale ad annullare in autotutela l’atto impugnato, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021