Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10334 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017), n. 10334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27685-2015 proposto da:
M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
MERCALLI 46, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PAPE’, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6117/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA dell’1/10/2014, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha venduto un terreno, sito in (OMISSIS), unitamente ad altri proprietari, alla G.P. Costruzioni srl.
Nell’atto di vendita è stato dichiarato un valore di 92 mila Euro. L’Agenzia delle Entrate, confrontando il bene con altri simili dal prezzo già noto, ha invece rettificato il valore, ritenendo che il prezzo adeguato al bene venduto fosse di 345 mila Euro, ed in tal modo ha preteso il pagamento di una maggiore imposta di registro.
Il venditore ha impugnato l’avviso di rettifica, ma il ricorso è stato rigettato dai giudici di secondo grado. La CIR ha rilevato che l’atto era correttamente motivato e che dalla documentazione in atti risultava chiaramente la natura edificatoria del terreno venduto.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi. l’Agenzia non ha spiegato difese scritte.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 ritiene infatti che l’atto di rettifica non sia stato adeguatamente motivato, in quanto, avendo l’Agenzia stimato il bene mediante comparazione con beni simili e dal prezzo già noto, avrebbe dovuto allegare gli atti di vendita utilizzati per la comparazione.
Il motivo è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale l’obbligo di allegare l’atto preso in comparazione è adempiuto anche mediante la riproduzione nell’avviso di rettifica del contenuto essenziale di quell’atto, ossia delle parti utili a far comprendere quale parametro l’Agenzia abbia utilizzato per la rettifica (Cass. n. 6914 del 2011; Cass. 9032 del 2013). Pure l’ordinanza citata dal contribuente (Cass. n. 3262 del 2013) ritiene equipollente alla allegazione l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto cui si fa riferimento. Ed in tal senso la CTR dà atto che nell’avviso di accertamento è stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto su cui si è bastata la stima, vale a dire la perizia che ha fatto riferimento ad altri atti di vendita, a loro volta indicati.
Con il secondo motivo il contribuente lamenta omesso esame di un fatto decisivo.
Ritiene che era emerso in giudizio il giudicato già formatosi sulla edificabilità del suolo nel procedimento che vedeva opposto l’acquirente al Fisco. In quel giudizio, conclusioni con sentenza definitiva, era stato appurato che il terreno non era edificabile.
Anche questo motivo è infondato.
Infatti, il giudicato che qui si invoca non ha riguardato lo stesso terreno, ma un “terreno attiguo ed avente le medesime caratteristiche di quello oggetto di causa”, come ammesso dallo stesso ricorrente (p. 14 del ricorso), cosi che quel giudicato si è formato su una compravendita diversa, ed il fatto che la CTR non l’abbia tenuta in considerazione non costituisce omesso esame di un fatto decisivo, proprio per la diversità dei terreni oggetto dell’altra causa, oltre al fatto che la CI’R ha, altresì, tenuto in considerazione la successiva imposizione di vincoli sul medesimo terreno.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione contraddittoria, in quanto si contesta di avere ritenuto ininfluente una successiva modificazione della natura dell’area, che invece non era successiva ma precedente. Invero, la CTR ha ritenuto che contasse il regime vigente al momento della vendita, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, e che tale regime era manifestato dalla determinazione dirigenziale che ha concesso il permesso di costruire. La CTR fa un accertamento in fatto, che smentisce l’assunto del ricorrente, pertanto, il vizio di motivazione dedotto è insussistente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, ed il motivo mira a un inammissibile riesame nel merito della controversia (Cass. N. 11892/16, ord. N. 19150/16).
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimo mancato esercizio dei poteri ufficiosi istruttori, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7 ma omettendo di considerare che in tema di contenzioso tributario, il giudice tributario non è obbligato ad esercitare “ex officio” i poteri istruttori di cui all’art. 7 citato, salvo che non sussista il presupposto dell’impossibilità di acquisire la prova altrimenti, come nel caso in cui una delle parti non possa conseguire documenti in possesso dell’altra (Cass. n. 14244 del 2015; Cass. 955 del 2016), presupposto qui indimostrato.
La mancata predisposizione di difese scritte, da parte dell’ufficio, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017