Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10334 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/04/2021), n.10334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4794-2019 proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati TITO MUNARI, CRISTINA ZAMPIERI, EZIO ZANON;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, N. 112/B, presso lo studio dell’avvocato ERICA VICEDOMINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA FRANCESCA FERA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 792/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla Regione Veneto, confermò la pronunzia di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica per l’anno 2009, notificata il 21.10.2015 a M.G..

Secondo la CTR, il termine di prescrizione triennale applicabile al tributo in esame doveva ritenersi decorso, risultando la cartella notificata oltre il detto termine, nemmeno valendo la notifica dell’avviso di accertamento del 28.8.2012 quale atto interruttivo. Senza poi considerare che, se anche fosse stato valutato tale atto come dotato di valenza interruttiva, la notifica della cartella avvenuta il 21.10.2015 era comunque successiva al decorso del termine di tre anni.

La Regione Veneto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La M. ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Con la prima articolata censura la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2945, 2934, 2935, 2943, 2944, 2945 e 2697 c.c., del D.L. n. 953 del 1982, art. 51, conv. con modificazioni dalla L. n. 53 del 1983, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 e dell’art. 53 Cost.. Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe esaminato le censure proposte nell’atto di appello, erroneamente considerando l’intempestività della cartella, applicandosi il termine di tre anni dall’emissione dell’accertamento decorrente dal 31 dicembre, al quale andrebbe aggiunto il termine di 60 giorni per la definitività dello stesso. Tanto più che in questa direzione militerebbe, altresì, la L. n. 296 del 1999, art. 1, comma 163. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui non avrebbe esaminato alcune questioni poste in sede di appello.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Il terzo motivo di ricorso, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è infondato.

Ed invero, la sentenza impugnata risponde ai requisiti, quanto alla motivazione, del c.d. minimo costituzionale – cfr. Cass., S.U., n. 8053/2014-, avendo giustificato la decisione circa il decorso del termine di prescrizione con riguardo alla notifica della cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in relazione all’avvenuto decorso del termine triennale decorrente dalla notifica dell’avviso di accertamento precedentemente effettuata dall’ente creditore, indicata come avvenuta il 28.12.2012. Ciò esclude di poter ritenere che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio prospettato dalla ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso, che merita anch’esso un esame preliminare per ragioni di ordine logico, è infondato.

La ricorrente prospetta come omessa pronunzia il mancato esame esplicito di alcune tesi difensive esposte dalla ricorrente nell’atto di impugnazione di secondo grado, non avvedendosi che il giudice di appello ha pienamente esposto le ragioni poste a sostegno del rigetto dell’impugnazione, ritenendo decorso il termine di prescrizione triennale. Tanto esclude di potere ritenere esistente il prospettato vizio di omessa pronunzia – cfr. Cass. n. 10636/2007 -.

Il primo motivo di ricorso è invece fondato nei termini di seguito esposti.

La CTR ha correttamente considerato la tardività della cartella rispetto all’eccepita prescrizione triennale relativa al tributo del quale si discuteva – tassa automobilistica -.

Ed invero, giova ricordare che ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 – “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte” -, il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – Cass. n. 3048/2008 -.

Orbene, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 Cost., comma 4, e dell’art. 119 Cost., comma 2. Di qui la più volte ritenuta violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), in relazione a norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione – cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 209/2018 -.

Ciò posto, erra la ricorrente nel ritenere applicabile alla fattispecie la L. n. 296 del 1999, art. 1, comma 163, che si applica ai tributi locali.

E’ invece fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta la mancata attribuzione alla notifica dell’avviso di accertamento dell’efficacia di atto interruttivo della prescrizione come stabilito dalla statuizione del giudice di appello, che ha ritenuto decorso il termine triennale di prescrizione in seguito alla notifica dell’avviso di accertamento” da un lato ritenendo che la notifica dell’accertamento non avesse rilievo ai fini dell’interruzione della prescrizione del credito e dall’altro lato considerando quale dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione il giorno della notifica dell’avviso e non già quello maturato successivamente alla scadenza del termine di impugnazione dell’accertamento.

Quanto alla prima questione, v’è da notare la sicura idoneità dell’atto di accertamento ad interrompere il corso della prescrizione relativa alla pretesa anche fiscale – cfr. Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017 -. Ed in questo senso risulta già evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di appello.

Inoltre, ha errato la CTR nel ritenere che la decorrenza del nuovo termine successivo alla notifica dell’accertamento dovesse prendere luogo dalla notifica stessa e non già dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento. In questa direzione, sottolineata dalla ricorrente anche in memoria, milita, infatti, il principio di ordine generale per il quale il decorso della prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) – cfr. Cass. n. 1543/2018, Cass. n. 5572 /2012, Cass. n. 33039/2019 -, non potendosi, dunque, considerare la decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l’accertamento non è ancora definitivo.

In questa direzione, d’altra parte, orienta altresì quanto affermato da Cass. n. 18110/2004, pure richiamata dalla Regione Veneto, secondo la quale il credito erariale per la riscossione dell’IVA (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. decorrente, ai sensi dell’art. 2935 dello stesso codice, dal momento in cui il credito diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione.

Orbene, a tali principi non si è conformato il giudice di appello che, nel valutare il decorso del nuovo termine di prescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione per effetto della notifica dell’avviso di accertamento, ha considerato la data di notifica dell’accertamento quale dies a quo del nuovo termine di prescrizione, omettendo di considerare quale dies a quo quello coincidente con la definitività dell’avviso di accertamento notificato il 28.8.2012 (avvenuta il 28.10.2012), giungendo all’erronea conclusione per cui la notifica della cartella avvenuta il 21.10.2015 doveva ritenersi avvenuta oltre il termine di prescrizione triennale. Sulla base di tali considerazioni, rigettati il secondo ed il terzo motivo, accolto il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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