Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10333 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.26/04/2017),  n. 10333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27387-2015 proposto da:

A.I., P.R., P.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA S.TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA PASQUINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO ROSANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5242/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 17/06/2015,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

i ricorrenti sono eredi di P.F.B., a cui l’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione di imposta, a seguito della revisione del prezzo di una compravendita, con la quale il P. aveva ceduto un immobile a tale C.O., per il prezzo dichiarato di 193.510,00 Euro. L’Agenzia ha invece stimato che il bene valesse 721.810,00 Euro, recuperando quindi l’imposta sul valore aggiunto su tale differenza.

L’avviso è stato impugnato, ma confermato dai giudici di merito.

Avverso la decisione di appello, i contribuenti hanno proposto istanza di revocazione, sostenendo che, dopo tale decisione, erano venuti a conoscenza dello sgravio del debito fatto dall’Agenzia a favore dell’acquirente C.O., e chiedevano dunque la riforma della sentenza in ragione di tale sopravvenuta circostanza.

La CTR ha rigettato l’istanza di revocazione, per due motivi: in primo luogo, in quanto i contribuenti non avevano dimostrato di non aver potuto allegare quello sgravio per cause a loro estranee, in secondo luogo perchè comunque quello sgravio era stato annullato, avendolo l’Agenzia effettuato per errore.

Ora i contribuenti propongono ricorso per cassazione, con un solo motivo, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Ritengono i ricorrenti che la CTR sia incorsa in violazione di legge per avere (art. 395 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) affermato, infondatamente, che essi ricorrenti non avevano dimostrato l’incolpevole ignoranza dello sgravio e che comunque tale sgravio era stato annullato.

Il ricorso è infondato.

Secondo questa Corte, “In tema di revocazione, l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte, sicchè non è configurabile nel caso di omessa produzione in giudizio del ricorso introduttivo personalmente sottoscritto dal contribuente, sul quale incombe l’onere di controllarne l’effettivo deposito” (Cass. nn. 12162/14, 22080/13, 15242/12, 1814/04).

Nella specie, i ricorrenti non hanno dimostrato di non aver potuto, per cause a loro estranee, allegare già in appello il provvedimento di sgravio, inoltre, il documento sopravvenuto di sgravio, non è decisivo in quanto frutto di errore dell’ufficio, poi corretto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite dei presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della, sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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