Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10333 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10333 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Iodice con Studio in Napoli, via
Giovanni Porzio — Isola A7 Centro Direzionale, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente —

$15‘

Contro
Pontificio Santuario della Beata Vergine di Pompei, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via
Tembien 15, presso l’avv. Flavio Maria Musto, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Massimo Cimmino di Napoli del
20 gennaio 2014, Rep. n. 12173;
– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 34, n. 105/34/09 del 23 marzo 2009, depositata il 27
maggio 2009, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 18 febbraio 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Flavio Maria Musto per l’Istituto Religioso controricorrente
e ricorrente incidentale;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
Immacolata Zeno, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Oggetto:
ICI. Accertamento.
Esenzione ex art. 7,
comma 14,1ett. i),
D.Lgs. n. 504 del
1992. Cessazione della materia del contendere.

Data pubblicazione: 20/05/2015

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso concernente un avviso di accertamento ai fini Ici per
l’anno 2001 contestato dal Santuario che reclamava l’esenzione prevista
dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504 del 1992;
Letto il controricorso e il ricorso incidentale proposto dal Santuario, che
ha depositato anche memoria di nomina di nuovo difensore, nonché il relativo controricorso dell’ente locale;
Vista la documentazione depositata in atti dal procuratore del Santuario

zione agevolata della controversia ai sensi della Delibera del Consiglio
Comunale n.27 del 9 giugno 2012;
Ritenuto che ne consegua la cessazione della materia del contendere e che
in ragione della definizione agevolata sia giustificata la compensazione
delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2015.

che attesta raccoglimento da parte del Comune della domanda di defini-

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