Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10333 del 11/05/2011

Cassazione civile sez. III, 11/05/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/05/2011), n.10333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28649/2006 proposto da:

EFFE IMPIANTI S.R.L. (OMISSIS) già PAPPACENA COSTRUZIONI

GENERALI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.

P.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 46, presso

lo studio dell’avvocato NOSCHESE GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCARLATO Guglielmo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale Dott.ssa R.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

BARUCCO FERDINANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato CIANCIO

Mario giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2391/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 14/6/2005, depositata il 21/07/2005,

R.G.N. 799/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI NOSCHESE per delega dell’Avvocato GUGLIELMO

SCARLATO;

udito l’Avvocato MARIO CIANCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

IN FATTO

La Mediolanum Assicurazioni, nel convenire in giudizio la Pappacena Costruzioni srl dinanzi al tribunale di Nola, premesso di aver stipulato con la convenuta una polizza incendi, espose che, pur avendo, in via cautelativa, aderito alla richiesta di espletamento di una perizia contrattuale rivoltale dalla Pappacena a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’immobile di sua pertinenza, doveva escludersi qualsiasi suo implicito riconoscimento di un obbligo risarcitorio, apparendo l’evento dannoso prima facie di origini dolose, e come tale escluso dalla garanzia assicurativa.

Chiese, pertanto, una pronuncia dichiarativa della non operatività della polizza in relazione al sinistro denunciato dalla convenuta – che, nel costituirsi, aveva dal suo canto spiegato domanda riconvenzionale risarcitoria per il medesimo evento.

Il giudice di primo grado accolse la domanda dell’attrice, rigettando quella riconvenzionale.

La sentenza fu impugnata dalla Pappacena dinanzi alla corte di appello di Napoli, la quale ne rigettò integralmente il gravame.

L’appellante (oggi Effe Impianti srl) ha impugnato la sentenza della corte partenopea con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resiste con controricorso la Mediolanum, che propone in limine litis (ma non fondatamente, alla luce della documentazione in atti) una questione di legittimazione ad causam dell’odierno ricorrente.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2691 c.c., art. 43 c.p.; omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2121, 2129 e 2961 c.c., art. 115 c.p.c.;

omessa e insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono privi di pregio. Essi, difatti, nel lamentare nuovamente la (pretesa) erroneità dell’affermazione volta a ricostruire in termini di dolo la vicenda relativa all’incendio, si infrangono, difatti, sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che le emergenze processuali, e segnatamente il contenuto della perizia eseguita in sede penale, non dessero adito a dubbi quanto all’esclusione della natura accidentale del sinistro, aggiungendo, altrettanto correttamente, che la previsione dell’art. 12 delle condizioni generali di assicurazione fosse perfettamente compatibile con la garanzia complementare di cui al punto 7 del mod.

595 sez. B, cui andava riconosciuta la limitata funzione di operare un’estensione della garanzia a specifici eventi (“sociopolitici”) espressamente richiamati.

La sentenza ha correttamente operato, sotto il profilo logico- giuridico, tanto la ricostruzione in fatto della vicenda di danno quanto l’interpretazione delle clausole contrattuali, e si sottrae, pertanto, alle censure mossele in questa sede, censure il cui contenuto fattuale, benchè rivestito dall’apparente involucro della violazione di legge, non può più costituire oggetto di discussione dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese, determinate come da dispositivo, segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 10.000, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011

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